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Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

Riferimenti Legislativi:
• D. Lgs. 26.10.1995 n. 504;
• D. Lgs. 18.12.1997 n. 471, n. 472, n. 473;
• D. Lgs. 05.06.1998 n. 203;
• D. Lgs.  02.02.2007 n. 26;
• L. R. 03.04.1991 n. 7;
• L. R. 05.08.1999 n. 5, art. 13;
• L. R. 26.07.2002 n. 15, art. 1.

L' A.R.I.S.Ga.N., istituita con il Decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, è l'addizionale applicata all'accisa sul gas naturale utilizzato per gli usi civili e per gli usi agricoli, artigiani e industriali. A carico delle utenze che godono dell'esenzione dall'accisa, in luogo dell'addizionale, è stata istituita un’Imposta Regionale Sostitutiva.

Il tributo, pagato dai consumatori ai fornitori di gas, deve essere versato da questi ultimi alla Regione Campania in base ai quantitativi di m³ di gas erogati nella regione.

Sono obbligati al pagamento dell’Addizionale regionale ed imposta sostitutiva sul gas naturale di cui all’art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504, secondo le modalità previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti di cui al comma 7 del medesimo articolo del D. Lgs. 504/95.

Dal 2008 detti soggetti devono:

·         Presentare, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi, dichiarazione annuale dei volumi di gas naturale fatturati. La dichiarazione potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo tributiregionali@pec.regione.campania.it, oppure tramite consegna a mano o raccomandata A/R presso:

Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie - U.O.D. 50.16.02 Gestione Tributi Regionali, Centro Direzionale Napoli, Is. C/5 - 80143 Napoli;

 

·         Prestare cauzione alla Regione Campania ai sensi dell'art. 26 comma 10 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

Da tale adempimento sono esclusi le Amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali, ed ogni altro soggetto che sia stato esentato dal prestare cauzione per l'imposta erariale di consumo.                        

Nel primo anno di attività, la cauzione sarà determinata in via presuntiva sulla base dei dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia d’inizio attività (quantità stimata di gas naturale di cui si prevede la fatturazione ai consumatori finali ed il consumo per uso proprio).

Per i periodi d’imposta successivi la cauzione dovrà essere prestata in misura di un dodicesimo dell’addizionale dovuta nel periodo d’imposta precedente e adeguata al fatturato dichiarato.                                                                                                                                    .

 Il versamento della cauzione potrà essere effettuato:

·           a mezzo bonifico bancario IBAN: IT38V0306903496100000046030 intestato a “Regione Campania, Servizio Tesoreria, Napoli” indicando nella causale “TRIBUTO 0817 CAUZIONE A.R.I.S.GA.N.”;

·           a mezzo sottoscrizione di polizza fideiussoria utilizzando l’allegato modello (alleg. B).

Il gas naturale usato per la produzione di energia elettrica non è assoggettato all'addizionale regionale (Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 4/FL del 2001).

Il pagamento dell'Addizionale regionale e dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato con rate mensili di acconto costanti, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, da versare entro la fine di ciascun mese;

Il pagamento degli acconti mensili potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario IBAN: IT38V0306903496100000046030 intestato a “Regione Campania, Servizio Tesoreria, Napoli” indicando nella causale “TRIBUTO 0806 rata di acconto A.R.I.S.GA.N”, il mese e l’anno cui si riferisce il pagamento;

Qualora intervengano variazioni di aliquota, la rata di acconto viene adeguata autonomamente dall'operatore.

Il conguaglio relativo all'anno precedente deve essere effettuato, con le modalità sopra descritte, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi fatturati.

Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta risultanti dalla dichiarazione dei consumi annuale possono essere detratte dai successivi versamenti di acconto, previa debita comunicazione e autorizzazione.

Ai sensi dell'art 14 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, il rimborso delle somme indebitamente versate per Addizionale regionale ed imposta sostitutiva può essere richiesto, nel termine di decadenza di due anni dalla data di pagamento, con istanza indirizzata a:

·         Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie - U.O.D. 50.16.02 Gestione Tributi Regionali, Centro Direzionale Napoli Is. C/5 - 80143 Napoli;

·         all'indirizzo PEC tributiregionali@pec.regione.campania.it.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L. R. 11 agosto 2005 n. 15, non si fa luogo al rimborso di somme inferiori a Euro 17,00

Le tariffe dell'Addizionale regionale ed imposta regionale sostitutiva all’accisa sul gas naturale vigenti sono consultabili in allegato (alleg. A).

Per informazioni:

TEL. 081/7968787 Sign. Luigi D’Aprano – email: luigi.daprano@regione.campania.it

PEC: tributiregionali@pec.regione.campania.it