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COVID-19, ORDINANZA N.19 DEL 25 GIUGNO 2021: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MOVIDA

COVID-19, ORDINANZA N.19 DEL 25 GIUGNO 2021: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MOVIDA

25/06/2021 - Pubblicata l'ordinanza n.19 del 25 giugno 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19.

Ecco il dispositivo dell'ordinanza:

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:

1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a)  è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
 b)  è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze,  le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione,  è consentita esclusivamente  al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della “movida”.

3. In conformità a  quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo  dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno,  resta fermo, tra l’altro,  in ogni situazione in  cui  non  possa  essere garantito il distanziamento interpersonale o  quando  si  configurino assembramenti o affollamenti.
L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale,  in ogni luogo non isolato – ad es. nei  centri urbani, nelle piazze,  sui lungomari  nelle ore e situazioni  di affollamento-   nonché nelle   file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti,  battelli,  navi.

Scarica l’ordinanza:

Ordinanza n. 19 del 25/06/2021