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DESCRIZIONE TRIBUTO
La tassa automobilistica (o anche detto "bollo auto") dal 1983 è una tassa di possesso e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, locatari utilizzatori (in caso di leasing) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in cui hanno la residenza.


CHI PAGA
Sono soggetti  passivi dell'imposta  coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, come risultante dal pubblico registro automobilistico.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Perdita di possesso
Non si è tenuti al pagamento della tassa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. si perde il possesso del veicolo (per qualsiasi evento, ivi comprese le sentenze) entro il termine utile per il pagamento;
  2. se ne sia annotata la relativa formalità al PRA.

Radiazione
In caso di radiazione intervenuta durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo.

Non si è tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  1. la radiazione avvenga entro l’ultimo giorno utile per il pagamento;
  2. al P.R.A. vi sia l’annotazione della cancellazione.


QUANTO PAGARE
L'importo della tassa si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ecc.), dei suoi dati tecnici (KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi).L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2023 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto


QUANDO PAGARE

Termini di pagamento per veicoli già circolanti
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica provinciale va svolto di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta.

Termini di pagamento per i veicoli nuovi
Il primo "bollo" per un veicolo nuovo deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest'ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o, in mancanza, sul foglio di via, rilasciati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già denominato Motorizzazione Civile). Il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta nell'ultimo giorno del mese.

Inoltre:

  • per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel, con potenza fino a 35 KW, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;
  • per le autovetture a benzina, benzina + GPL, benzina + metano, ecodiesel , con potenza da 36 KW in poi il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti, per un massimo di 12 mesi;
  • per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza fino a 35 KW, per le quali è consentito il versamento in forma semestrale il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva;
  • per le autovetture con destinazione "privato noleggio senza conducente" con potenza da 36 KW in poi, per le quali è consentito il versamento in forma quadrimestrale, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva;
  • per gli automezzi pesanti (di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 tonnellate), autocarri, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, il primo pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a due mesi e fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successiva;
  • per i motocicli il pagamento deve essere effettuato per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successive, per un massimo di 12 mesi;
  • per roulotte e altri veicoli soggetti a tassa fissa annua il pagamento va effettuato versando l'intero importo fisso annuo, a prescindere dalla data di immatricolazione, con validità fino al 31 dicembre successivo.


Termini di pagamento per veicoli in uscita dall'esenzione
Quando l'auto viene acquistata usata presso un rivenditore autorizzato, possono verificarsi due ipotesi:

  1. Se l'auto ha un bollo in corso di validità occorre rispettare la periodicità acquisita e pagare, secondo le normali regole, entro il mese successivo alla scadenza;
  2. Se invece il concessionario ha chiesto l'esenzione dell'auto consegnata per la rivendita, si applicano le regole previste per il primo pagamento dei veicoli nuovi.

Bisogna eseguire il primo versamento entro il mese durante il quale il veicolo è stato acquistato, prendendo come riferimento la data di autentica notarile dell'atto di vendita. Se però l'atto notarile è stato redatto negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si può effettuare anche entro il mese solare successivo.

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.


COME PAGARE

Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato con le seguenti modalità:

  1. My Pay
  2. Addebito diretto
  3. le Delegazioni ACI con un costo dell’operazione pari a €2,37
  4. le Agenzie Sermetra
  5. le altre Agenzie di pratiche auto presenti sul territorio
  6. gli Uffici Postali, mediante pagamento online allo sportello (per conoscere ulteriori modalità di pagamento presso Poste Italiane, cerchi su internet “poste italiane bollo auto” e continui la navigazione secondo le informazioni che compaiono a video)
  7. Internet Banking e Sportelli Bancomat (ATM) delle Banche che erogano il servizio
  8. ACI Bollonet, servizio online disponibile sul sito ACI
  9. Le Tabaccherie autorizzate
  10. Il sito Telepass


RIMBORSI
Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

  • se è stato effettuato un doppio pagamento (con la stessa scadenza);
  • se è stato effettuato un pagamento in eccesso;
  • se è stato effettuato un pagamento non dovuto (ad esempio a seguito di furto, vendita o demolizione del veicolo, ecc. in data antecedente all'inizio del periodo tributario). Vedi anche Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.28 dell’8 agosto 2018 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a:
Regione Campania
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali
Centro Direzionale Isola C5
80143 Napoli

e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI e gli Automobile Club campani.


MODULISTICA


Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario). 

N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro i 3 anni successivi all'anno tributario di riferimento.

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione:

in caso di doppio pagamento

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo valido;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di pagamento in eccesso

  • fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso;
  • fotocopia della carta di circolazione;

in caso di versamento non dovuto

  • originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare;
  • fotocopia dell'atto da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es.: denuncia di furto, copia dell'atto di vendita, certificato di avvenuta consegna per la demolizione, ecc.).

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.


ESENZIONI
I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

  1. veicoli storici
  2. veicoli destinati ai disabili
  3. veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GPL o gas Metano
  4. veicoli consegnati ai concessionari per la rivendita
  5. esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
  6. esenzione per acquisto auto ibride/elettriche


1. Veicoli storici

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Veicoli ultratrentennali

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato),
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari ad Euro 31,24 per gli autoveicoli ed Euro 12,50 per i motoveicoli. La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

Veicoli ultraventennali

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992  n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1  gennaio 2019.

2. Veicoli destinati ai disabili

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.

 L'esenzione riguarda

  • le autovetture,
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • gli autoveicoli per trasporti specifici,
  • le motocarrozzette,
  • i motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • i motoveicoli per trasporti specifici,

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:

Regione Campania
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali
Centro Direzionale Isola C5
80143 Napoli

e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI e gli Automobile Club, le Delegazioni ACI e le Agenzie/Studi di consulenza automobilistica convenzionati per i servizi di assistenza, consultabili al seguente link Punti di servizio abilitati all’assistenza.

MODULISTICA


Sono previste quattro tipologie di esenzione:

a) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.

 Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art.119 del Codice della Strada;
  • Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

b) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della medesima legge derivente da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

c) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale
  • Copia del certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

d) Disabilità per cecità o sordità

Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

  • Copia della carta di circolazione;
  • Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
    a) lo stato di handicap o di invalidità,
    b) l'affezione da cecità o sordità;
  • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

TABELLA RIASSUNTIVA Esenzione tassa automobilistica per i veicoli destinati ai portatori di handicap ed invalidi. 


3. Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, o con alimentazione ibrida benzina/elettrica, oppure doppia benzina/idrogeno
Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

A decorrere dall'anno 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

4.     Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita
Il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, comunemente detto minivoltura, non essendo la semplice procura a vendere idonea a determinare il trasferimento della proprietà dal privato venditore all’impresa.

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono inviare tramite l’applicativo STAR gli elenchi quadrimestrali  di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. I dati, da inviare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono riportare i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo a benzina o ecodiesel nel mese di marzo 2012 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2012, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2013).

5.     Esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria
Per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi è possibile richiedere un'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica in caso di esportazione temporanea di tali mezzi al di fuori del territorio dell'Unione Europea: tale esenzione è riconosciuta per un periodo di permanenza all'estero non inferiore a dodici mesi, documentato dalla relativa certificazione doganale. Per quanto riguarda le regioni/province autonome convenzionate con ACI, l'esenzione per temporanea esportazione dei mezzi di lavoro va richiesta all'Ufficio Provinciale ACI o alle delegazioni ACI, presentando copia leggibile delle bolle doganali entro un mese dal rilascio, insieme a un elenco contenente numero di targa e di telaio dei mezzi interessati. Uguale documentazione va presentata al momento del rientro dei mezzi in Italia: anche in questo caso, la segnalazione di rientro va presentata all'Ufficio Provinciale ACI o alle delegazioni ACI entro un mese dalla data della bolla doganale di rientro.

Non è invece più possibile richiedere l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, in caso di esportazione temporanea all'interno del territorio dell'Unione Europea. Tali veicoli, sino alla definitiva cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, sono perciò sottoposti al regolare pagamento della tassa automobilistica in caso di trasferimento temporaneo all'interno dello spazio comunitario, in cui vige un regime di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.


A CHI RIVOLGERSI

Nominativo: Flora Caputo
Mail: flora.caputo@regione.campania.it
Telefono: 081.7968560

I ricorsi presentati in Commissione Tributaria vanno inoltrati in copia alla Regione Campania al seguente indirizzo pec: contenziosotributario@pec.regione.campania.it

Le richieste di Annullamento in autotutela devono essere effettuate collegandosi alla pagina del sito ACI dedicata alle richieste di assistenza.

ovvero a mezzo pec: ufficioprovincialenapoli@pec.aci.it.


RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39;
  • CIRCOLARE 11 maggio 2001, n. 46 (Agenzia delle Entrate);
  • LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001);
  • LEGGE 21 novembre 2000, n. 342;
  • DECRETO 25 novembre 1998, n. 418 (Ministero delle Finanze);
  • CIRCOLARE 11 maggio 1998, n. 122/E (Ministero delle Finanze);
  • LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998);
  • Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 art. 1 commi 41-48;
  • Legge regionale 3 agosto 2020 n. 36 art. 5.