Tassa automobilistica regionale e tributi regionali: novità dalla Legge regionale n. 2/2026

Le principali novità riguardano l’avviso bonario, le sanzioni amministrative tributarie e la riscossione della tassa automobilistica


Data di creazione:

08/05/2026 - Con la Legge regionale 27 marzo 2026, n. 2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 30 marzo 2026, sono state introdotte alcune disposizioni in materia di tributi regionali e tassa automobilistica regionale

Le principali novità riguardano:

  • l’avviso bonario;
  • le sanzioni amministrative tributarie;
  • l’accertamento e la riscossione della tassa automobilistica;
  • alcune modifiche alla disciplina regionale sulla tassa automobilistica contenuta nella Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28

Avviso bonario

L’articolo 1 disciplina l’avviso bonario nell’ambito delle attività preliminari all’accertamento dei tributi.

L’Ufficio regionale competente può inviare avvisi bonari per acquisire elementi, dati e informazioni utili a individuare correttamente il soggetto tenuto al pagamento e a determinare l’eventuale debito tributario. 

L’avviso bonario può indicare anche le modalità per estinguere il debito tributario, sulla base dei dati disponibili all’Amministrazione.

La legge precisa che l’avviso bonario non è un atto definitivo e non ha forza autoritativa nei confronti del contribuente. 

Sanzioni amministrative tributarie

L’articolo 2 richiama la disciplina nazionale sulle sanzioni amministrative tributarie non penali.

Per le violazioni relative ai tributi attribuiti alla Regione si applicano le disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997. 

Tassa automobilistica regionale

L’articolo 3 riguarda l’accertamento e la riscossione della tassa automobilistica regionale.

La norma prevede che le sanzioni per omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tassa automobilistica possano essere applicate, insieme al tributo dovuto, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997

Per queste attività possono essere utilizzati i dati del Pubblico Registro Automobilistico, detto anche PRA, oppure, per i veicoli non soggetti a iscrizione al PRA, i dati dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, detto anche ANV, tenuto dagli Uffici della Motorizzazione civile. 

Quando l’Ufficio procede al recupero della tassa automobilistica mediante avviso di accertamento, le spese di spedizione e notifica da addebitare al contribuente sono determinate in euro 12,60

Modifiche alla Legge regionale n. 28/2018

L’articolo 4 modifica alcune disposizioni della Legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, in materia di tassa automobilistica regionale.

Le modifiche riguardano, in particolare, alcuni commi dell’articolo unico della legge regionale n. 28/2018, con interventi sui riferimenti agli atti e ai fatti rilevanti ai fini del tributo e sulla responsabilità per il pagamento in caso di prima immatricolazione o cambio di titolarità del veicolo. 

In particolare, viene previsto che il soggetto intestatario della carta di circolazione che non adempie alle formalità prescritte presso il PRA è tenuto al pagamento della tassa automobilistica in solido con il soggetto risultante dal Pubblico Registro Automobilistico

Cosa deve sapere il contribuente

L’avviso bonario è una comunicazione preliminare. Può aiutare a chiarire la posizione tributaria prima dell’adozione di eventuali atti successivi.

Per la tassa automobilistica regionale, è importante che gli atti relativi al veicolo siano correttamente registrati nei registri competenti.

In caso di prima immatricolazione, vendita o cambio di titolarità, il mancato aggiornamento delle formalità presso il PRA può incidere sulla posizione tributaria del soggetto interessato.