L’articolo 34 della legge regionale n. 11/07 prevede che la Regione, in accordo con il Ministero della giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con i soggetti interessati promuova iniziative a favore della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale.

La norma individua le seguenti azioni:

  • la realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti;
  • il sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali, ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;
  • la promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reato;
  • la promozione di progetti mirati a rispondere a bisogni specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati non comunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso.

 

La legge 11/07, quindi, individua l’area delle persone detenute, internate e prive della libertà personale come una specifica area di intervento delle politiche di welfare regionale.

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