DESCRIZIONE TRIBUTO
L’imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) è stata istituita con l’art. 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000 n. 342 allo scopo di utilizzarne il gettito derivante per il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, disinquinamento acustico ed, eventualmente, l'indennizzo delle popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale.
CHI PAGA
Il soggetto passivo dell’imposta è l'esercente degli aeromobili come individuato nell’articolo 874 del Codice della navigazione.
Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.
L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo in favore della Società di gestione Aeroportuale.
QUANTO PAGARE
Presupposto dell'imposta è l’emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo/atterraggio che si verifica presso gli aeroporti civili presenti sul territorio regionale. Il calcolo dell'imposta avviene moltiplicando un'aliquota (che varia in base al peso, alla classe acustica, all'orario ed alla ubicazione dell'aeroporto) per il peso massimo al decollo.
La LR 5/2013 e ss.mm.ii. individua n. 6 classi acustiche sulla base dei capitoli dell’Anneso ICAO n. 16 cui fanno riferimento le certificazioni acustiche degli aeromobili.
Base per il calcolo è il peso massimo al decollo (MTOW) dichiarato dall’esercente.
Ai fini del calcolo dell’imposta, il gestore aeroportuale trasmette con cadenza trimestrale, entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo, quali parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo o atterraggio;
QUANDO E COME PAGARE
Pagamenti ordinari
Il soggetto passivo deve effettuare il versamento, previa emissione dell’avviso di pagamento da parte del gestore aeroportuale, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Il pagamento deve essere eseguito in favore della Società di gestione Aeroportuale la quale è tenuta a riversare alla Regione, con cadenza trimestrale, le relative riscossioni, entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento.
Il riversamento trimestrale a carico del gestore aeroportuale dovrà essere effettuato tramite la piattaforma MY PAY.
Pagamenti per atto impositivo
Nel caso in cui al contribuente sia notificato un avviso di accertamento o un’ingiunzione fiscale relativi al tributo, il versamento va effettuato in favore della Regione Campania attraverso la piattaforma MY PAY.
RIMBORSI
I rimborsi dell'impostaerroneamente versata o versata in più del dovuto, dovranno essere richiesti, a pena di decadenza, ex art. 21 comma. 2 D.Lgs. 546/1992, entro il termine di due anni dalla data del pagamento, mediante invio dell'apposito modulo (All 1 richiesta-rimborso-iresa), debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata tributiregionali@pec.regione.campania.it, ovvero a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: “Regione Campania - Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie – U.O.D. Gestione Tributi Regionali – Centro Direzionale Isola C/5 – 80143 Napoli”.
ESENZIONI
Sono esenti dall'applicazione dell’IRESA, ai sensi dell’art comma 175 art 1 L.R. 5/2013:
A CHI RIVOLGERSI
Nominativo . Dott. ssa Tiziana Gatto
Telefono 081 7968555 - 089 3075847
E-mail: tiziana.gatto@regione.campania.it
PEC: tributiregionali@pec.regione.campania.it
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 342/2000; D.lgs 68/2011; L.R. 5/2013 commi da 169 a 177 dell'art. 1; L.R. 4/2014; L.R. 16/2014.