Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria


L’istituto dell’Accesso Civico è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. Decreto Trasparenza) come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che ha introdotto, accanto all’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato. Il diritto di accesso civico è un diritto ulteriore rispetto al diritto di accesso documentale, di cui all’art..22 e ss. della L.241/90, che ha finalità e presupposti diversi.

In materia di accessi  la Regione  Campania  ha emanato il Regolamento n. 4 del 21 aprile 2020 "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico semplice, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990" ​abrogando il precedente Regolamento n. 2/2006 che disciplinava solo l’accesso documentale.”

L’accesso civico semplice è disciplinato dal comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che così recita:“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Il diritto di accesso civico semplice, pertanto, può essere esercitato nel caso in cui la Pubblica Amministrazione abbia omesso di pubblicare documenti informazioni e dati soggetti a pubblicazione obbligatoria.

La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (può essere presentata da chiunque), non richiede nessuna motivazione, è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Per la presentazione dell’istanza può essere utilizzato il seguente modulo:

L’istanza può essere presentata per via telematica, a mezzo posta ordinaria o anche a mano. L’istanza presentata per via telematica è valida ai sensi dell’art. 65 comma 1 D. Lgs. n.82/2005, se:

a) è sottoscritta e presentata insieme alla copia del documento d’identità; b) è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata; c) è sottoscritta con firma digitale.

In riferimento all’opzione sub a) l’istanza è da ritenersi valida quando sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata, che nel messaggio sia indicato il nome del richiedente e sia allegata una copia del documento di identità del richiedente.

L’istanza può essere trasmessa ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

L'Amministrazione inadempiente, entro 30 giorni dalla istanza di accesso, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero alla comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale.