Legge Regionale 22 luglio 2025, n. 12.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 51 del 23 luglio 2025


"Testo unico in materia di cultura della legalità e misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità. Disposizioni di riordino e abrogazione di norme regionali"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Titolo I

Disposizioni generali


 

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania, come previsto dall'articolo 1, comma 2 dello Statuto regionale, ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana e garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini.     

2. La Regione Campania, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale.


                       

 

Art. 2

(Oggetto)

1. La Regione, con la presente legge, promuove un sistema integrato di iniziative e progetti volti ad attuare politiche educative, culturali e sociali che mirano alla diffusione della cultura della legalità, alla prevenzione della criminalità e al sostegno delle vittime innocenti della criminalità. 


 

 

Art. 3

(Linee di intervento regionali)

1. La Giunta regionale definisce annualmente le linee di intervento per le politiche integrate di promozione della cultura della legalità e di sostegno delle vittime di criminalità, in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel territorio e nell'ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili.       

2. La programmazione annuale definisce:

a) le priorità degli interventi da attuare, tenendo conto delle iniziative realizzate nell'ambito delle politiche di settore, con particolare riferimento a quelle attuate ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) e della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), e degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 5;

b) l'indicazione delle risorse finanziarie e organizzative dedicate agli interventi da attuare e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione.      

3. Le linee di intervento sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari.


 

 

Art. 4

(Attuazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, per l'attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno alle vittime della criminalità può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente comunitaria nazionale e regionale, della Fondazione Politiche Integrate di Sicurezza (POLIS).       


 

 

Art. 5

(Collaborazione istituzionale)

1. La Regione, al fine di garantire una migliore utilizzazione delle risorse e l'efficace raggiungimento delle finalità della presente legge, favorisce il metodo della concertazione istituzionale nella programmazione e attuazione degli interventi sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e stipula, nell'ambito delle proprie competenze, protocolli d'intesa, accordi di programma e altri accordi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, con organi e amministrazioni statali, comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, e con altri enti pubblici.


 

 

Art. 6

(Concertazione sociale e rapporti con le organizzazioni e le associazioni del Terzo Settore)

1. La Regione adotta, nella programmazione degli interventi sul territorio regionale, il metodo della consultazione delle associazioni dei familiari delle vittime e delle associazioni e organizzazioni del settore e favorisce l'attivazione e il consolidamento di partenariati e coalizioni locali con la collaborazione delle organizzazioni del settore di comprovata esperienza e competenza.

2. La Regione promuove la stipula di accordi di collaborazione con:

a) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e operanti nel settore dell'educazione alla legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e per il sostegno alle vittime dei reati;

b) le associazioni o le fondazioni antiracket e antiusura, con sede in Campania, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

3. La Regione promuove altresì la stipula degli accordi previsti al comma 2 da parte degli enti locali del territorio regionale.



 

Art. 7

(Cabina di regia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio, è istituita la cabina di regia regionale delle misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità.

2. La cabina di regia è composta dall'assessore regionale alla legalità e sicurezza integrata, o suo delegato, dal presidente della commissione consiliare competente per materia, dal presidente della Fondazione Polis, o suo delegato, e dal responsabile dell'ufficio speciale competente in materia di legalità e sicurezza.

3. La cabina di regia si riunisce almeno una volta all'anno al fine di definire le linee di intervento integrate di promozione della cultura della legalità e di sostegno delle vittime di criminalità, di cui all'articolo 3, coinvolgendo gli assessori competenti per materia con le rispettive direzioni generali, nonché il commissario di cui all'articolo 11.

4. L'ufficio speciale competente in materia di legalità e sicurezza assicura il supporto organizzativo per l'espletamento delle attività della cabina di regia. 

5. I componenti della cabina di regia svolgono il loro incarico a titolo gratuito, la cui partecipazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, e restano in carica per la durata della legislatura.


 

 

Titolo II

Interventi e politiche regionali


 

Capo I

(Interventi per la cultura della legalità e la prevenzione della criminalità)


 

Art. 8

(Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nella scuola e nelle università)

1. La Regione promuove azioni finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità, rivolta in particolare ai giovani, mediante la realizzazione, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado e le Università presenti sul territorio regionale, di iniziative, come attività didattiche integrative, seminari di studio e laboratori, indagini e ricerche, proiezioni di film o documentari, incontri e dibattiti, con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità organizzata e delle devianze giovanili, anche nell'ambito degli interventi e delle politiche regionali di cui alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani).



 

Art. 9

(Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici - Rating di legalità e marchio etico)

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario), riconosce il rating di legalità quale strumento volto ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto del principio di legalità, attuando comportamenti aziendali improntati alla correttezza, alla trasparenza e alla eticità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tiene conto del rating di legalità, applicando almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 57/2014.

3. La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d'impresa e nei comportamenti aziendali e promuove comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, valorizzando gli strumenti di cui alla legge regionale 21 luglio 2014, n. 14 (Promozione del marchio etico regionale).

4. La Regione sostiene e valorizza le imprese che assumono vittime di reati intenzionali violenti, anche coordinando gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne).



 

Art. 10

(Interventi per la prevenzione dell'usura)

1. La Regione, al fine di favorire la convivenza civile e democratica e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio, nel convincimento che i reati di usura e di estorsione sono reati contro la collettività e pregiudicano il tessuto economico e sociale della comunità campana, promuove e sostiene attività di prevenzione mediante specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione volte a favorire l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione opera per prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno;

b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;

c) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura. 

3. La Regione promuove e sperimenta azioni volte ad agevolare l'accesso al credito e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.



 

Art. 11

(Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale oppure per delega presso l'assessorato alla sicurezza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale e coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket.

2. Il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Presidente della Giunta regionale e scelto fra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.

3. Il coordinamento è così composto:

a) un rappresentante della struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di attività produttive e commercio;

b) un rappresentante della struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di sicurezza, enti locali e polizia urbana;

c) un rappresentante della struttura amministrativa della Giunta regionale in materia di politiche sociali;

d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione.

4. Il commissario ed i membri del coordinamento svolgono il loro incarico a titolo gratuito, la cui partecipazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, e restano in carica per trenta mesi.



 

Art. 12

(Iniziative per la Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime)

1. La Regione definisce le proprie iniziative per la celebrazione, il 21 marzo di ciascun anno, della "Giornata dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime" e promuove analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine, gli enti locali e le associazioni.



 

Capo II

(Interventi e politiche a sostegno delle vittime innocenti di reati)


 

Art. 13

(Interventi a sostegno delle politiche locali per le vittime innocenti di reati)

1. La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 5, interventi finalizzati alla realizzazione da parte degli enti locali di progetti integratati di sicurezza urbana che hanno come finalità la prevenzione di attività criminali e l'aiuto alle vittime di criminalità, mediante servizi di:

a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) accompagnamento alle vittime e assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;

c) sostegno alla risocializzazione e supporto psicologico.

2. La Regione, in attuazione degli accordi di cui al comma 1, può sostenere progetti dei comuni a favore di vittime innocenti della criminalità organizzata e comune, volti anche a realizzare, se sussistono condizioni di grave disagio o il danno subito ha determinato la mancanza della fonte di reddito per il nucleo familiare, le seguenti attività:

a) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;

b) sostegno ed incentivazione all'espletamento dell'obbligo scolastico per gli orfani minorenni;

c) partecipazione agli oneri derivanti dalla regolare frequenza ai corsi di studio della scuola superiore e dell'università, ed ai corsi di qualifica, formazione e specializzazione per gli orfani;

d) consulenza ed accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro;

e) contributi per il sostegno al reddito del nucleo familiare ed alle esigenze straordinarie connesse all'atto criminoso.           



 

Art. 14

(Fondo per il sostegno alle vittime di reati intenzionali e violenti)

1. La Regione promuove la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato doloso commesso con violenza alla persona, secondo i principi della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

2. Al fine di sostenere economicamente le vittime di reati intenzionali e violenti è istituito uno specifico fondo, dotato, in sede di prima applicazione, di euro 500.000,00 per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027, nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio regionale.

3. I presupposti, i requisiti dei beneficiari, i criteri di accesso e le modalità per l'assegnazione delle risorse sono definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 3.



 

Art. 15

(Sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, del terrorismo, del dovere e di altre fattispecie criminose)

1. Al fine di sostenere le famiglie colpite dalla criminalità e contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani, la Regione promuove misure concrete di solidarietà per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, del terrorismo, del dovere e di reati intenzionali violenti, e ai loro familiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all'articolo 3, definisce l'entità delle risorse finalizzate all'assegnazione di borse di studio da destinare a sostegno delle spese per l'istruzione e la formazione di studenti iscritti alla scuola dell'infanzia e scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado, all'Università e ai corsi di formazione professionale, assicurando altresì il coordinamento con gli interventi a sostegno delle donne vittime di violenza di genere e agli orfani di femminicidio, di cui alla legge regionale 34/2017.

3. Con la medesima deliberazione di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce i presupposti, i requisiti dei beneficiari, i criteri di accesso e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio, distinte per le categorie di studio di cui al comma 2.



 

Art.16

(Diritto al collocamento obbligatorio)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto, con precedenza su ogni altra categoria, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente.

2. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 1 è altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione.

3. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 della legge 407/1998 e all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 302/1990.


 

 

Art. 17

(Interventi a sostegno delle vittime di usura ed estorsione)

1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all'articolo 3, sostiene progetti promossi dalle associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) rivolti prioritariamente alla realizzazione delle seguenti attività:

a) costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura ed estorsione;

b) assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico;

c) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità.



 

Titolo III

Disposizioni finali


 

Art. 18

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:

a) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziando i risultati ottenuti;

b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge.



 

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 29 dicembre 1978, n. 61 (Istituzione di un fondo di solidarietà a favore delle famiglie di cittadini campani appartenenti alle forze dell'ordine, deceduti nell' assolvimento delle proprie funzioni, a seguito di atti di terrorismo.);

b) legge regionale 26 luglio 1987, n. 33 (Istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei cittadini della regione Campania vittime di azioni terroristiche);

c) articolo 30 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);

d) legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11 (Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità);

e) articolo 36 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria regionale 2007);

f) articolo 2 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2009);

g) articolo 1, comma 32, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2013);

h) articolo 1, commi da 49 a 55, della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017);

i) legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari);

l) regolamento regionale 4 dicembre 2019, n. 12, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari).



 

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, resta confermato fino alla naturale scadenza il commissario di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2004 nominato alla data di entrata in vigore della presente legge.



 

Art. 21

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante dotazione finanziaria di complessivi euro 1.000.000,00, di cui 500.000,00 con le risorse già stanziate in favore della legge regionale n. 54/2018, che si abroga con la presente legge come previsto alla lettera i), comma 1 dell'articolo 19, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, e con ulteriori euro 500.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 7, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027.

2. All'attuazione della presente legge possono concorrere risorse statali e comunitarie, per quanto compatibili.

3. Per gli anni successivi al 2027 si fa fronte con le risorse disponibili quantificate e stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



 

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca