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Legge Regionale 6 luglio 1977, n. 29.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 30 del 9 luglio 1977
«Istituzione del servizio di Guardia Medica notturna e festiva»
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Campania promuove e favorisce l'istituzione di un servizio di guardia medica notturna e festiva, tendente ad assicurare, gratuitamente, a tutti i presenti sul territorio regionale, prestazioni sanitarie domiciliari di urgenza.
Art. 2
I Comuni, Consorzi fra Comuni e le Comunità Montane possono provvedere alla istituzione e alla organizzazione del servizio secondo le necessità locali, con la stipula di apposite convenzioni con gli Ordini provinciali dei medici, sentite le relative Organizzazioni Sindacali, e con gli Enti mutuo - sanitarie, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite dal Regolamento di esecuzione che sarà emanato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
Art. 3
La Regione attua interventi finanziari con la concessione di contributi a favore dei Comuni, dei Consorzi fra Comuni, e delle Comunità Montane, ai fini della organizzazione della guardia medica notturna e festiva.
La misura e i criteri di assegnazione e di erogazione dei contributi di cui sopra, verranno determinati con il regolamento di cui al precedente articolo 2, tenendo conto del rapporto popolazione - superficie e della situazione geofisica del territorio.
Art. 4
La guardia medica è esercitata in forma attiva mediante turni di presenza presso la sede operativa.
Il servizio di guardia medica notturna inizia alle ore 22 e termina alle ore 7 del giorno successivo.
Il servizio di guardia medica festiva è suddiviso in più turni ed ha inizio alle ore 14,30 del giorno precedente la festività e termina alle ore 7 del giorno susseguente alla festività stessa.
Art. 5
La Giunta Regionale, previo parere della Quinta Commissione Permanente, verifica l'idoneità delle proposte dei Comuni o Consorzi di Comuni e delle Comunità Montane sulla Istituzione della guardia medica ed assicura il coordinamento e la funzionalità del servizio stesso.
Art. 6
La presente legge avrà applicazione sino all'attuazione delle unità sanitarie locali di cui all'art. 7 dello Statuto della Regione Campania.
Art. 7
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 500 milioni per l'anno 1977, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 784 «Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 e mediante l'iscrizione della somma di Lire 500 milioni al Capitolo 641, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la denominazione «Spese per il servizio di guardia medica notturna e festiva».
All'onere derivante per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
Napoli, 6 luglio 1977
Russo
- Testo come pubblicato sul bollettino n. 30 del 9 luglio 1977 PDF (Dimensione file: 31,49 Kb)