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Legge Regionale 22 luglio 2025, n. 13.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 51 del 23 luglio 2025
"Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifica dei termini in materia di pianificazione urbanistica)
1. Al fine di uniformare progressivamente l'applicazione della disciplina regionale in materia di governo del territorio da parte degli enti locali e assicurare la coerenza del sistema di pianificazione, sono modificate le seguenti disposizioni:
a) alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio):
1) al comma 2 dell'articolo 44, le parole "31 dicembre 2024" e le parole "30 giugno 2025" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2025" e "30 giugno 2026".
2) al comma 3 dell'articolo 44, le parole "30 giugno 2025" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2026";
3) il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
"3. Fino alla data del 31 dicembre 2025 è facoltà dei Comuni adottare il proprio strumento urbanistico secondo la disciplina previgente alla intervenuta legge regionale 29 aprile 2024, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio), incluse le procedure previste dal regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).".
b) al comma 4 dell'articolo 3-ter del regolamento regionale 5/2011, le parole "alla data del 31 dicembre 2024 non hanno adottato il PUC" sono sostituite con le seguenti: "non hanno adottato il PUC alla data indicata dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 16/2004,".
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n.10)
1. Alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), comma 3 dell'articolo 9, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Il Comune nel cui territorio la violazione è stata commessa è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite e introita i relativi proventi";
b) al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole "Giunta regionale" sostituire le "entro dodici mesi" con le seguenti: "entro quindici mesi";
c) dopo il comma 6 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
"6bis. 7 I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dal Comune nel cui territorio la violazione è stata commessa.";
d) all'articolo 27:
1) al comma 3 la parola "disciplina" è sostituita con la seguente: "sanzione amministrativa";
2) al comma 4 le parole "In attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 218/2003" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 3";
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4bis. I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dal Comune al quale è stata presentata la SCIA.";
e) il comma 7 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
"7. I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dal Comune al quale è stata presentata la SCIA.";
f) alla lettera c), comma 2 dell'articolo 33, dopo la parola "acquistati" sono aggiunte le seguenti: ", anche parzialmente,";
g) al comma 1 dell'articolo 36 sostituire le parole "entro dodici mesi" con le seguenti: "entro quindici mesi";
h) il comma 2 dell'articolo 38 è così sostituito:
"2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli 9, 11, 20, 21, 27, 28, 32, 34 e 35 della presente legge non costituiscono nuove o maggiori entrate per il bilancio regionale e sono introitate dagli enti individuati nei medesimi articoli.".
Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 e alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 42 è abrogato;
b) alla Tabella C dell'allegato 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole "della Chiesa di San Matteo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ex Convento di San Domenico";
2) alla voce "Chiesa di Santa Maria e San Nicola di Ogliara (Sa)", sostituire le parole "dell'organo" con le seguenti: "del portale";
3) dopo le parole "Arcidiocesi di Salerno – Campagna - Acerno tutela e valorizzazione di aree di particolare interesse culturale, nonché promozione sviluppo turistico e gestione del patrimonio culturale e immateriale regionale" sono aggiunte le seguenti: "al fine di sostenere le attività della Pastorale giovanile diocesana in occasione dell'anno giubilare 2025";
c) alla Tabella E dell'allegato 3, dopo le parole "Parrocchia Sant'Agrippino" sono aggiunte le seguenti: "del Comune di Arzano".
2. All'articolo 24 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conferiti sulla base di avviso bandito ai sensi della disciplina previgente.".
Art. 4
(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3)
1. Alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1bis dell'articolo 25, le parole "e, comunque, non oltre il 30 giugno 2025" sono soppresse;
b) per l'effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali), che sanziona la medesima condotta, il comma 3 dell'articolo 9 e la lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 25 sono abrogati.
Art. 5
(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)
1. All'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5bis dopo le parole "amministrazione regionale" sono aggiunte le seguenti: ", da Enti strumentali regionali, Agenzie regionali";
b) dopo il comma 5bis è aggiunto il seguente:
"5ter. La disposizione di cui al comma 5bis si applica alle graduatorie approvate successivamente al primo maggio 2024 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18)
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023), dopo le parole "Vigili del Fuoco," sono aggiunte le seguenti: "e l'Arma dei Carabinieri,".
Art. 7
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2025, n. 7)
1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 6 giugno 2025, n. 7 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi), è aggiunto il seguente:
"Art. 38bis (Disposizioni transitorie)
1. Per il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e per quelli con consigli in scadenza nell'anno 2025, che sono in possesso di provvedimenti approvativi per l'ampliamento del comprensorio di cui all'Allegato A della presente legge, ai fini della convocazione dell'assemblea dei consorziati per il rinnovo del consiglio dei delegati, in via transitoria e per una sola volta, per garantire la più ampia rappresentatività dei contribuenti negli organi consortili, hanno diritto al voto, in aggiunta ai consorziati già iscritti nei ruoli di contribuenza ed in regola con il pagamento dei contributi, anche i proprietari di immobili siti nel comprensorio di ampliamento secondo le seguenti disposizioni:
a) per i territori di operatività di cui all'Allegato B della presente legge, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25 sono desunti dai ruoli di contribuenza che sono formati, seppur ancora non emessi, mediante i criteri approvati dal piano di classifica vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) i territori di ampliamento inclusi nel perimetro di contribuenza, iscritti nel catasto consortile e beneficiari di opere e attività consortili, sono, per una e una sola volta, convenzionalmente iscritti nella prima fascia elettorale.".
Art. 8
(Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale)
1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) come modificata dalla legge regionale 11 novembre 2024, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 26-quinquies è sostituita dalla seguente: "Servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia";
b) al comma 2 dell'articolo 26-quinques, le parole "per la prima infanzia" sono sostituite dalle seguenti: "educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, statali e paritarie" e le parole: "in nidi e micronidi pubblici o privati autorizzati" sono soppresse;
c) al comma 1 dell'articolo 26-novies, alla lettera e), dopo le parole "delle associazioni familiari" sono aggiunte le seguenti: ", di cui almeno una di rappresentanza dei familiari di persone con disabilità".
2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18/2024, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) l'attivazione di forme di coordinamento con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia e delle indicazioni nazionali, finalizzate a fornire le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori".
3. Alla legge regionale 10 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e), comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"e) la costituzione di équipe di diagnosi e cura con competenze in area psichiatrica, psicoterapica e internistico-nutrizionale, composte da psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, medici dietologi, medici internisti ed endocrinologi, affiancati da psicologi, biologi, dietisti, infermieri, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assistenti sociali, educatori professionali socio-sanitari, tecnici della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti;";
b) al comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole "risorse assegnate annualmente dalla Regione" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto della normativa vigente in materia di spesa per il personale";
c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole "Missione 13, Programma 7" sono sostituite dalle seguenti "Missione 12, Programma 7".
4. La legge regionale 11 novembre 2024, n. 16 (Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165) è abrogata.
Art. 9
(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 16)
1. All'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 16 (Istituzione del Servizio di sociologia del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola "dieci" è soppressa;
b) al comma 2, la parola "dieci" è soppressa;
c) al comma 4, la parola "dieci" è soppressa e le parole "per un importo di" fino a "singola annualità" sono sostituite con le seguenti: "nei limiti dello stanziamento complessivo di bilancio per singola annualità".
Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38)
1. All'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38 (Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), il comma 1 è abrogato.
Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 15)
1. Al comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), come modificato dall'articolo 49, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025), le parole: "di cui all'articolo 19, comma 9 bis del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni – Decreto PA) convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.)".
Art. 12
(Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18)
1. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 5, è aggiunta la seguente lettera:
"fbis) la tutela delle comunità ospitanti, avuto particolare riguardo ai patrimoni comuni, ambientali e identitari, provvedendo a esercitare funzioni di salvaguardi della destinazione turistica locale in termini di qualità, sostenibilità e sicurezza.";
b) all'articolo 7:
1) al comma 3, le parole "la progettazione di un PTL", sono sostituite dalle seguenti: "la progettazione di uno o più PTL";
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3bis. L'articolazione del sistema turistico regionale su base territoriale, come prevista e disciplinata dalla presente legge, incoraggia il riconoscimento delle destinazioni turistiche e delle loro organizzazioni manageriali.".
Art. 13
(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17)
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), è aggiunto il seguente:
"3bis. (Tavolo regionale permanente sulla condizione dell'occupazione femminile)
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il Tavolo regionale permanente sulla condizione dell'occupazione femminile, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di partecipazione, rappresentanza e elaborazione di proposte e strategie dei soggetti che promuovono politiche in materia di occupazione femminile.
2. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato presiede il Tavolo e partecipa il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato.
3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l'esame delle problematiche e delle proposte di politiche e misure necessarie al fine di sostenere l'occupazione femminile e la parità retributiva tra i sessi.
4. Il Tavolo è composto dai rappresentanti dei sindacati, delle associazioni di categoria, degli organismi di parità e politiche di genere, delle istituzioni, degli enti, società pubbliche e ordini professionali attivi in materia di occupazione femminile.
5. Il Tavolo è costituito con deliberazione della Giunta regionale che individua i soggetti partecipanti e definisce le modalità di funzionamento.
6. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.".
Art. 14
(Modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)
1. Alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 124bis è inserito il seguente:
"124ter. In conformità all'articolo 9 della legge regionale 1/1972, gli enti e le pubbliche amministrazioni concedenti diverse dai Comuni comunicano l'imposta dovuta e le modalità di pagamento ai soggetti passivi di cui al comma 115, che sono tenuti a pagare l'imposta entro il 15 settembre di ciascun anno all'ente che ha rilasciato la concessione. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dei medesimi enti, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio. Gli enti e le pubbliche amministrazioni concedenti di cui al presente comma comunicano alla Regione, entro il 15 settembre di ciascun anno, i dati riferiti ai soggetti passivi, la base imponibile e l'imposta dovuta, provvedono all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni in caso di mancato versamento, in tutto o in parte, e alla riscossione coattiva degli importi accertati, riversano alla Regione Campania gli incassi ricevuti entro sessanta giorni e trasmettono entro il 31 dicembre di ciascun anno i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell'imposta. A titolo di ristoro, agli enti e alle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma è riconosciuto un importo pari al cinque per cento degli effettivi importi incassati."
b) dopo il comma 125 è inserito il seguente:
"125bis. L'imposta è dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.".
Art. 15
(Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11)
1. Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 6 ter della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), dopo la parola "province" sono aggiunte le seguenti: "e per la Città Metropolitana di Napoli" e le parole "classificata dall'ISTAT quale zona altimetrica di montagna o collina" sono soppresse.
Art. 16
(Abrogazione articolo 1, comma 152, della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 – Reviviscenza dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13, come modificato dall'articolo 1, comma 33, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5)
1. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014), il comma 152 è abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge vige nuovamente l'articolo 22, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie), come modificato dall'articolo 1, comma 33, della legge regionale 5/2013.
Art. 17
(Invarianza finanziaria)
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 51 del 23 luglio 2025 PDF (Dimensione file: 177,40 Kb)