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Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 30.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 17 ottobre 2025
"Rapporto medico paziente-aspetti comunicativi"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Principi generali)
1. La Regione Campania con la presente legge:
a) prende atto che una comunicazione efficace professionista sanitario-paziente è una attività clinica centrale nella costruzione di una relazione terapeutica;
b) stabilisce le linee di azione per garantire che i professionisti sanitari ricevano una adeguata formazione volta alla costruzione di una efficace relazione terapeutica, attraverso idonee tecniche comunicative, tra il professionista sanitario ed il paziente e tra i componenti dell'equipe sanitaria, nell'ambito della prevenzione e della diagnosi per garantire il buon esito delle cure, la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale.
Art. 2
(Potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria)
1. Per il triennio formativo Educazione Continua in Medicina 2026-2028, di seguito denominata ECM, costituisce tematica di interesse regionale il potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria.
Art. 3
(Istituzione del Comitato Tecnico)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del Sistema sanitario regionale istituisce il Comitato tecnico per la definizione del "Piano per il potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria", con il compito di definire i contenuti dei corsi di formazione ECM destinati ai professionisti sanitari e di sviluppare raccomandazioni e linee guide.
2. Il Comitato tecnico è composto da:
a) dalla Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del sistema sanitario regionale, attraverso l'individuazione di un Coordinatore ed un segretario;
b) tre rappresentanti della professione medica nominati dalla federazione regionale degli Ordini dei medici della Campania;
c) tre rappresentanti della professione infermieristica, nominati dagli Ordini della professione infermieristica operanti in Campania;
d) tre rappresentanti dell'Ordine dei fisioterapisti operanti in Campania;
e) tre rappresentanti degli Ordini della professione di ostetrica, operanti in Campania;
f) tre rappresentanti dell'Ordine degli psicologi della Campania;
g) tre rappresentanti degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP) operanti in Campania;
h) tre rappresentanti dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise, operanti in Campania.
3. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni scelti tra le Società scientifiche e tra le Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie riconosciute dal decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2017.
4. Il Comitato stabilisce le modalità di funzionamento con proprio regolamento. Ai componenti del Comitato Tecnico ed agli esperti esterni non è prevista l'erogazione di alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 4
(Programma formativo)
1. La Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del Sistema sanitario regionale, attraverso i provider accreditati ECM delle Aziende sanitarie pubbliche del Servizio sanitario regionale, con un proprio atto realizza il piano di cui all'articolo 3 mediante apposito programma di formazione continua ECM rivolto ai professionisti sanitari operanti presso strutture sanitarie pubbliche regionali.
Art. 5
(Disposizioni finali e finanziarie)
1. Le Aziende sanitarie pubbliche organizzano il programma aziendale ECM e le attività di aggiornamento professionale e di formazione continua in medicina, tenendo conto della tematica prioritaria di cui all'articolo 2.
2. L'Assessore alla Sanità presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
3. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 74 del 17 ottobre 2025 PDF (Dimensione file: 150,12 Kb)

