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Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 27.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 17 ottobre 2025
"Riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di sanità e tutela della salute e nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'articolo 8 comma 1, lettera p) dello Statuto, riconosce la rilevanza sociale della fibromialgia.
2. La Regione, in attesa del riconoscimento della fibromialgia a livello nazionale, pone in essere le attività necessarie al fine di:
a) realizzare un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura da attuare tramite l'individuazione di un percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare e interdisciplinare, finalizzato ad assicurare ai soggetti affetti da fibromialgia l'erogazione di prestazioni uniformi appropriate e qualificate, nonché a favorirne l'inserimento nella vita sociale e lavorativa;
b) favorire la conoscenza della patologia tra il personale sanitario e la popolazione, anche in riferimento alle conseguenze in ambito sanitario, familiare e sociale;
c) promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce della fibromialgia;
d) promuovere la formazione e l'aggiornamento dei medici e del personale sanitario;
e) promuovere la ricerca scientifica sulla fibromialgia al fine di migliorare la comprensione della patologia e a sviluppare nuove strategie terapeutiche;
f) riconoscere il ruolo sociale e informativo degli enti del terzo settore, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore, che svolgono attività finalizzate al sostegno delle persone affette da fibromialgia;
g) provvedere, attraverso il registro regionale di cui all'articolo 5, a monitorare l'incidenza, l'andamento e la ricorrenza della patologia, nonché a rilevare le eventuali complicanze insorte.
Art. 2
(Percorsi diagnostico-terapeutici)
1. La Regione istituisce Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) per la gestione della fibromialgia, garantendo l'accesso a diagnosi tempestive, trattamenti medici appropriati e assistenza multidisciplinare.
2. Per la cura della patologia la Regione individua per ogni Azienda Sanitaria le sedi di riferimento.
3. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed Aziende Ospedaliere (AO) sono incaricate di attuare i PDTA in collaborazione con centri specialistici di riferimento, medici di base e strutture ospedaliere.
Art. 3
(Istituzione dell'Osservatorio Regionale)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio regionale sulla fibromialgia, di seguito denominato Osservatorio, stabilendone la composizione e le modalità di nomina dei membri.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
a) l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato, che lo presiede;
b) il direttore della Direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale o un suo delegato;
c) almeno un rappresentante dei medici di medicina generale formati in fibromialgia, per area omogenea, individuato dagli ordini provinciali in un numero massimo di cinque a livello regionale;
d) almeno uno specialista esperto in fibromialgia per ciascuna specialità medica prevista nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare, tra cui un reumatologo ospedaliero, un reumatologo del territorio, un neurologo, un fisiatra, uno psichiatra, un gastroenterologo, un nutrizionista clinico, uno psicologo, un fisioterapista, un infermiere case manager, un medico legale e un medico del lavoro, un terapista della riabilitazione, oltre a specialisti in altre discipline eventualmente indicate nelle linee guida regionali di cui al comma 8, lettera a);
e) i responsabili del servizio terapia del dolore delle aziende sanitarie regionali;
f) almeno un rappresentante delle società scientifiche più rappresentative di medicina generale;
g) almeno un rappresentante delle società scientifiche più rappresentative di reumatologia;
h) due rappresentanti designati da enti del Terzo settore che supportano le persone affette da fibromialgia;
i) il Presidente della Commissione consiliare Sanità e sicurezza sociale o suo delegato, scelto tra i consiglieri componenti della Commissione stessa;
l) un esperto nominato dal Presidente della Commissione consiliare sanità e sicurezza sociale.
3. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio, può aggiungere ulteriori membri in base a nuove evidenze scientifiche.
4. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale, tenendo conto della loro esperienza nel settore della fibromialgia, restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
5. L'Osservatorio è convocato ogni quattro mesi dall'assessore regionale alla Sanità o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
6. Un funzionario designato dal direttore della struttura regionale competente in materia di sanità fornisce supporto amministrativo e organizzativo all'Osservatorio.
7. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non comporta alcun compenso, gettoni di presenza o rimborsi spese.
8. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) redigere le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;
b) sviluppare programmi di formazione e aggiornamento per medici, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione e altre figure professionali coinvolte;
c) creare programmi informativi per pazienti e caregiver, nonché percorsi di formazione ed educazione;
d) proporre campagne di sensibilizzazione e prevenzione, anche nelle scuole secondarie di secondo grado;
e) collaborare con l'assessorato regionale nella promozione di iniziative per prevenire le complicanze della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro;
f) analizzare i dati del registro regionale di cui all'articolo 5;
g) redigere una relazione annuale sul monitoraggio della patologia.
Art. 4
(Registro regionale per la fibromialgia)
1. La Giunta regionale, per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'articolo 1, istituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Registro regionale fibromialgia per raccogliere e analizzare dati clinici e sociali legati alla malattia, al fine di sviluppare strategie di intervento adeguate.
2. Il registro riporta informazioni sui casi di fibromialgia e sulla diffusione della malattia in tutta la regione, differenziando i livelli di gravità, fornendo una rappresentazione statistica dell'incidenza della malattia e definendo percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari appropriati.
3. La Giunta regionale, ascoltato l'Osservatorio e il responsabile della protezione dei dati della Regione Campania, stabilisce con un proprio provvedimento le modalità e i criteri per la raccolta, la gestione e l'analisi dei dati menzionati al comma 2.
4. L'assessorato competente in materia di sanità si occupa della creazione e dell'aggiornamento del registro regionale.
5. I dati presenti nel registro sono utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, per la pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria per i pazienti affetti da fibromialgia, e per individuare azioni che favoriscano la definizione di percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari.
6. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 3 che assistono pazienti con fibromialgia devono raccogliere, aggiornare e inviare i dati secondo le modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.
7. Il registro regionale può collaborare con il registro italiano per la fibromialgia, per garantire che le informazioni cliniche siano facilmente accessibili e costantemente aggiornate.
Art. 5
(Formazione e sensibilizzazione)
1. La Regione promuove programmi di formazione e aggiornamento continuo per il personale medico e sanitario, al fine di migliorare la capacità diagnostica e terapeutica nella gestione della fibromialgia.
2. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione, volte a diffondere la conoscenza della fibromialgia e delle sue conseguenze sul piano psicofisico e sociale.
3. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alle aziende e ai datori di lavoro per una rielaborazione dei carichi di lavoro dei lavoratori affetti da fibromialgia tramite l'utilizzo di strumenti di flessibilità spaziale e temporale.
Art. 6
(Ricerca scientifica)
1. La Regione promuove la ricerca scientifica sulla fibromialgia, finanziando studi e progetti finalizzati a migliorare la comprensione della patologia e a sviluppare nuove strategie terapeutiche.
2. Sono favorite collaborazioni con università, centri di ricerca e associazioni di pazienti per favorire l'innovazione e la condivisione delle conoscenze.
Art. 7
(Riconoscimento dell'Apporto degli Enti del terzo settore)
1. La Regione riconosce il contributo degli enti del Terzo settore attivi nel campo della fibromialgia, apprezzando le loro iniziative per promuovere la conoscenza della patologia e per sostenere le persone affette e i loro caregiver.
2. L'assessorato regionale alla sanità coinvolge questi enti nelle campagne informative di sensibilizzazione e nell'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6.
3. Le aziende sanitarie possono adottare regolamenti che stabiliscano criteri e modalità per la creazione di spazi informativi e per facilitare la collaborazione con gli enti del Terzo settore impegnati nella fibromialgia.
Art. 8
(Giornata regionale della fibromialgia)
1. È istituita, in concomitanza con la giornata nazionale, la giornata regionale per la lotta alla fibromialgia, che si celebra il 12 maggio di ogni anno.
2. In occasione di questa giornata, la Giunta regionale, sentito l'Osservatorio e gli enti del Terzo settore, promuove iniziative volte ad aumentare la consapevolezza sulla patologia e sull'importanza della prevenzione.
Art. 9
(Disposizioni attuative)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dopo aver consultato la Commissione consiliare competente, stabilisce con un proprio provvedimento le modalità di attuazione della legge, in particolare:
a) approva le linee guida per il percorso diagnostico e terapeutico multidisciplinare indicate dall'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera a);
b) approva i programmi di formazione e aggiornamento per i professionisti coinvolti nei percorsi diagnostici terapeutici e per l'informazione dei pazienti;
c) definisce le strategie necessarie per attuare i programmi predisposti dall'Osservatorio.
Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 80.000 per l'esercizio finanziario 2025, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 – Programma 3 – Titolo 1 e relativo incremento di pari importo della Missione 12 – Programma 7 – Titolo 1 relativo al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
2. Per le annualità successive al 2025 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 74 del 17 ottobre 2025 PDF (Dimensione file: 170,23 Kb)

