Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 35.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 17 ottobre 2025


"Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) ed adeguamenti normativi"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


 

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 9bis è aggiunto il seguente:

"9ter. Per i siti di cava esistenti lungo la dorsale collinare dei Monti Tifatini e individuate dal vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) in aree di crisi e in zone altamente critiche, non sono consentite ulteriori attività estrattive fino all'approvazione del nuovo PRAE che dispone specifiche norme per la loro riqualificazione, tenendo conto delle criticità ambientali e territoriali in cui gli stessi siti ricadono.".



 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2017, n. 16)

1. Alla legge regionale 22 giugno 2017, n. 16 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole "alla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "alla Città metropolitana o all'Amministrazione provinciale territorialmente competente. Se l'impianto interessa il territorio di due o più provincie la richiesta di autorizzazione è inoltrata all'ente nel cui territorio è presente la maggiore estensione della linea elettrica progettata. L'Amministrazione provinciale competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a coinvolgere nel procedimento le Amministrazioni provinciali interessate".



 

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 37)

1. Alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Produzioni da fonti rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole ", ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011" sono soppresse;

2) alla lettera b) le parole "ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 387/2003" e, al secondo capoverso, le parole da "Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 28/2011" fino "alle amministrazioni interessate", sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), nelle aree oggetto di repowering-revamping di impianti preesistenti localizzati in aree agricole, la mitigazione dell'impatto sul paesaggio è ottenuta con il rispetto della distanza minima tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti, autorizzati o dismessi, di cinque diametri nella direzione prevalente del vento e di tre diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.".



 

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca