Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 22.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 17 ottobre 2025


"Istituzione della Giornata regionale del gioco libero all'aperto"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


 

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Campania riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale. Tale impegno è finalizzato a promuovere la formazione e l'integrazione sociale, a favorire lo sviluppo delle relazioni interpersonali, a migliorare gli stili di vita e a contribuire al benessere psicofisico della popolazione.


 

 

Art. 2

(Istituzione della Giornata regionale del gioco libero all'aperto)

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale del gioco libero all'aperto", da celebrare ogni anno nella terza domenica del mese di maggio.

2. La Giornata ha lo scopo di valorizzare l'importanza della libertà di movimento e di gioco per i bambini, che con queste esperienze possono esplorare relazioni e sviluppare pensieri in modo autonomo, in base alla loro età, curiosità naturale e bisogni.


 

 

Art. 3

(Celebrazioni della Giornata regionale del gioco libero all'aperto)

1. I Comuni della Regione Campania, nell'ambito delle loro competenze e autonomie, possono promuovere iniziative volte a celebrare la "Giornata regionale del gioco libero all'aperto", in linea con le finalità stabilite all'articolo 2.

2. Ogni anno, la Regione individua e sostiene iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere le attività organizzate dai Comuni in occasione della "Giornata regionale del gioco libero all'aperto".


 

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 30.000,00 euro per l'esercizio 2025, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1, del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.


 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca