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Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 29.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 17 ottobre 2025
"L'onco-nutrizione in Campania"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità e principi)
1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio-sanitari degli individui, si pone l'obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale e di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, dei medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.
2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad accedere ad una valutazione dello stato nutrizionale come parte integrante e non eludibile del percorso diagnostico. Le strutture sanitarie regionali che erogano il percorso di assistenza onco-nutrizionale, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:
a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
b) tutela e promozione della qualità della vita;
c) adeguato sostegno sanitario e nutrizionale della persona malata e della famiglia.
Art. 2
(Promozione dei servizi di assistenza onco-nutrizione nella Rete oncologica regionale)
1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento "Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici" del Ministero della salute, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni con Accordo 224/CSR del 14 dicembre 2017, promuove il rafforzamento e l'ottimizzazione dei servizi di onco-nutrizione nella Rete Oncologica Regionale, per i malati oncologici e i loro familiari-caregiver, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, mediante:
a) l'attivazione di un modello organizzativo nella Rete Oncologica Regionale che prevede un approccio multimodale-multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra cui i percorsi di assistenza nutrizionale al singolo paziente oncologico. Tali percorsi sono realizzati mediante la presenza, nelle diverse Unità Operative di Oncologia Regionali, di figure specializzate, quali medici specialisti in nutrizione clinica, affiancati da biologi specialisti in scienza dell'alimentazione, psicologi e dietisti per l'elaborazione del piano alimentare con il calcolo dell'introito chilocalorico necessario;
b) la presenza, nelle unità operative territoriali delle aziende sanitarie regionali, di medici specialisti in nutrizione clinica, biologi specialisti in scienza dell'alimentazione, che hanno conseguito un'adeguata preparazione in onco-nutrizione, assieme a psicologi e dietisti e che si integrano in equipe multimodale e multiprofessionale, nei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team (MDT), nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, del trattamento e del follow-up.
Art. 3
(Formazione)
1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede a formare nuove figure sanitarie esperte in onco-nutrizione tale da elevare gli standard qualitativi della sanità campana, anche tramite il conferimento di borse di studio.
Art. 4
(Disposizione di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell'assistenza onco-nutrizione nella Rete Oncologica Regionale, i profili curriculari degli esperti in onco-nutrizione e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento di pari importo della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 74 del 17 ottobre 2025 PDF (Dimensione file: 151,66 Kb)

