Legge Regionale 6 ottobre 2025, n. 19.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 
 

Testo vigente della Legge regionale 6 ottobre 2025, n. 19.

 

"Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:

 

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 2, 3, 30 e 34 della Costituzione e in coerenza con i principi e gli obblighi previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), riconosce e promuove il valore dell'educazione all'affettività, alla dimensione relazionale e sentimentale, nonché al rispetto dell'identità di genere, quali elementi fondamentali per lo sviluppo armonico della persona e per la prevenzione della violenza di genere.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la consapevolezza di sé e dell'altro, l'educazione all'ascolto, al rispetto reciproco, alla parità di genere e alla gestione non violenta dei conflitti;

b) prevenire fenomeni di disagio giovanile, violenza, violenza di genere, bullismo, cyberbullismo e discriminazione, mediante opportunità strutturate di ascolto e approfondimento, individuale o in piccoli gruppi, realizzate in sinergia tra istituzioni scolastiche e consultori familiari, anche attraverso la definizione di specifici protocolli attuativi integrati con i servizi scolastici e sociali;

c) favorire la crescita affettiva e relazionale di minori e giovani, mediante percorsi formativi modulari, calibrati sulle diverse fasce d'età;

d) contribuire allo sviluppo integrale della persona e alla promozione del benessere psicofisico, attraverso azioni di prevenzione e promozione della salute;

e) promuovere un approccio educativo olistico che affronti il rapporto tra affettività, identità di genere e stereotipi culturali, al fine di decostruire modelli relazionali disfunzionali e prevenire ogni forma di violenza di genere.


 

 

Art. 2

(Linee di intervento regionali)

1. La Regione Campania istituisce un fondo destinato alla realizzazione di progetti sperimentali in materia di educazione all'affettività, gestione delle emozioni, educazione sentimentale e relazionale. Tali progetti sono finalizzati all'attivazione di percorsi educativi integrati extracurriculari nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso incontri formativi calibrati sulle diverse fasce d'età per i quali è richiesto il consenso informato delle famiglie. (1)

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati sulla base di specifici protocolli d'intesa tra Regione, Enti del Terzo Settore, centri antiviolenza, Ufficio Scolastico Regionale (USR) e Aziende Sanitarie Locali (ASL) al fine di assicurare un efficace raccordo con le iniziative nazionali in materia e una piena integrazione con il sistema scolastico regionale, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici e della normativa statale vigente. (2)

3. Le attività possono comprendere laboratori didattici, percorsi di formazione rivolti a docenti e genitori, con contenuti minimi obbligatori, interventi condotti da esperti con comprovata professionalità in ambito psicopedagogico, educativo, psicologico, sociale e di contrasto alla violenza di genere, sportelli di ascolto, attività artistiche ed espressive. Tali iniziative possono essere sviluppate anche attraverso il coinvolgimento attivo delle famiglie, mediante momenti di formazione e confronto intergenerazionale, secondo un approccio integrato e multidisciplinare.

4. La Regione promuove, altresì, progetti sperimentali volti a potenziare i servizi di ascolto, consulenza e presa in carico spontanea da parte dei giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

5. I progetti educativi, articolati per fasce d'età dei destinatari, possono includere moduli su diverse tematiche, quali educazione all'affettività e gestione delle emozioni, prevenzione e contrasto alla violenza di genere, educazione alimentare, prevenzione delle malattie veneree e altri ambiti riconducibili all'educazione alla salute.


 

 

Art. 3

(Campagne di sensibilizzazione e comunicazione pubblica)

1. La Regione Campania promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e al personale scolastico, sui temi dell'educazione affettiva, della parità di genere, della prevenzione della violenza e della promozione del benessere relazionale.

2. Le campagne possono essere realizzate attraverso:

a) l'utilizzo di strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, inclusi social media, radio, televisione e affissioni pubbliche;

b) l'organizzazione di eventi pubblici, seminari, festival, mostre e altre iniziative culturali;

c) la collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, università, associazioni e media locali.

3. Le attività di comunicazione devono essere inclusive, accessibili e rispettose delle differenze culturali, linguistiche e di genere, e possono prevedere il coinvolgimento diretto dei giovani nella progettazione e realizzazione dei contenuti.

4. La Regione può stipulare accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di garantire la più ampia diffusione dei messaggi e la concreta realizzazione delle iniziative previste dal presente articolo.


 

 

Art. 4

(Attuazione)

1. La Direzione generale politiche sociali e socio-sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce con apposita deliberazione i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.


 

 

Art. 5

(Cabina di regia regionale)

1. La cabina di regia, istituita ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), è competente per il coordinamento e il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.

2. La cabina di regia si riunisce almeno due volte l'anno e può audire rappresentanti dell'USR, delle ASL, degli Enti del Terzo Settore, dei centri antiviolenza, nonché le Presidenti o delegate della Commissione regionale per la realizzazione dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne e può formulare proposte di miglioramento e aggiornamento delle linee di intervento.


 

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione degli interventi, nell'ambito dell'attività di monitoraggio e valutazione dei progetti realizzati. La relazione contiene dati e indicatori relativi all'efficacia delle azioni intraprese, alla loro diffusione territoriale, al livello di partecipazione dei destinatari, nonché all'impatto percepito in termini di benessere relazionale, prevenzione del disagio e miglioramento della comunicazione tra pari e tra adolescenti e adulti.


 

 

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante una dotazione finanziaria di euro 50.000,00 per l'anno 2025, destinata alle attività previste dall'articolo 3, e di euro 50.000,00 per gli anni 2026 e 2027, destinata agli interventi previsti all'articolo 2, mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, con contestuale incremento, di pari importo, della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.


 

 

Art. 8

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca


 

Note

(1) Comma modificato dall'articolo 25, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.

(2) Comma modificato dall'articolo 25, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.