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Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 28.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 17 ottobre 2025
"Tumulazione delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione nella tomba del proprietario o nella tomba di famiglia. Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)
1. Alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) dopo l'articolo 8 quater è aggiunto il seguente:
"Articolo 8quinquies. (Tumulazione delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione nella tomba del proprietario o nella tomba di famiglia).
1. Oltre a quanto previsto in materia di cimiteri per animali d'affezione dalla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) e dal relativo regolamento attuativo, è permessa la tumulazione nella tomba o nel loculo del proprietario o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, previa cremazione ed in urna separata, per volontà del defunto o richiesta dei suoi eredi secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ad integrazione del Regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.
2. Gli animali di compagnia o di affezione sono quelli definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) alla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).
3. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone ed il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.".
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 74 del 17 ottobre 2025 PDF (Dimensione file: 147,03 Kb)

