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Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 21.
Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.
Testo vigente della Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fattorie sociali, bonifica e in materia di lavoro e formazione professionale"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Campania, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) concorre con l'Unione europea e lo Stato allo sviluppo delle attività agricole multifunzionali, mediante la diversificazione in agricoltura sociale.
2. La Regione promuove l'agricoltura sociale quale attività finalizzata a consolidare le opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo e facilitando l'accesso adeguato alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio o disabilità e alle comunità locali nell'intero territorio regionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate.
3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di modelli innovativi del welfare locale a livello regionale attraverso le fattorie sociali che costituiscono lo strumento per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale.
4. La Regione e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, politiche integrate tra imprese agricole, fattorie sociali ed istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale, anche tramite politiche di riorientamento della spesa socio-sanitaria ordinaria, finalizzate a supportare la creazione di iniziative pilota e la costituzione di reti di protezione sociale caratterizzate dalla presenza attiva dell'agricoltura sociale.
5. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse erogati.
Art. 2
(Definizioni e disposizioni generali)
1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni dell'articolo 2 della legge 141/2015 e, per fattorie sociali, si intendono le imprese agricole e le cooperative sociali di cui al comma 4 dello stesso articolo, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Le attività di agricoltura sociale sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa statale.
3. Le fattorie sociali e i loro organismi associativi possono costituire reti con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalla rete, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.
Art. 3
(Attività di Agrinido e Agriasilo)
1. Nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 1075), tra le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 141/2015, rientrano anche le attività di agrinido ed agriasilo, svolte all'interno di strutture di accoglienza ed educative ubicate nelle aree rurali. (1)
2. Le attività di agrinido ed agriasilo di cui al comma 1 sono esercitate dalle fattorie sociali riconosciute ai sensi della presente legge ed iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5.
3. Conformemente alla normativa statale e regionale vigente e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 65/2017, nonché dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, le fattorie sociali, nello svolgimento delle suddette attività di agrinido ed agriasilo, garantiscono la realizzazione di programmi didattico-educativi e ricreativi in materia di educazione ambientale, alimentare e di salvaguardia della biodiversità volti, in particolare, alla conoscenza dei cicli biologici vegetali e animali, del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e alla interazione attiva del bambino con la natura e l'ambiente rurale circostante. (2)
4. Le strutture adibite alle attività di agrinido ed agriasilo sono conformi ai requisiti tecnico-strutturali e funzionali definite dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
5. I requisiti professionali del personale addetto alle attività di agrinido ed agriasilo sono conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia in particolare, a quelli previsti dal decreto legislativo 65/2017 e dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali). (3)
Art. 4
(Attività di Agritata)
1. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di una sperimentazione della durata di un anno, da svolgere nel contesto rurale ed in conformità con la normativa statale e regionale vigente in materia di servizi integrativi per la prima infanzia, finalizzata alla definizione e valutazione di un nuova figura per la prima infanzia di natura domiciliare, denominata agritata, i cui requisiti professionali sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 5. (4)
2. L'attività di agritata è esercitata dalle fattorie sociali di cui alla presente legge, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta regionale provvede alla valutazione complessiva del servizio fornito ed al suo eventuale inserimento nel sistema ufficiale dei servizi regionali per la prima infanzia.
Art. 5
(Registro regionale delle fattorie sociali)
1. È istituito presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole il registro regionale delle fattorie sociali della Campania.
2. Possono iscriversi nel registro regionale:
a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata tra loro, iscritti al Registro delle imprese;
b) le cooperative sociali, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 141/2015.
3. Per l'iscrizione nel registro regionale, i soggetti di cui al comma 2 devono possedere i seguenti requisiti:
a) competenze adeguate all'attività di agricoltura sociale che si intende svolgere, così come individuate dallo specifico progetto di cui al comma 5;
b) non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice penale;
c) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) o non essere stati dichiarati delinquenti abituali;
d) non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3bis del Codice di procedura penale o per i reati di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), per fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e 640bis del Codice penale.
4. I requisiti di cui al comma 3, lettera b) devono essere posseduti dal titolare, in caso di impresa individuale, e dai soggetti di cui all'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 159/2011, nelle altre ipotesi.
5. Al fine dell'iscrizione nel registro regionale, i soggetti interessati presentano un progetto di agricoltura sociale indirizzato a svolgere regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale in relazione agli specifici periodi di svolgimento dell'attività agricola, una o più delle seguenti attività:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4) del regolamento della Comunità Europea 17/06/2014, n.651/2014/UE, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale e lavorativa, alla ricreazione e ai servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso la coltivazione delle piante e l'ausilio di animali allevati;
d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone fragili o con disabilità psico-fisiche e sociali.
6. L'iscrizione nel registro regionale è disposta dalla struttura amministrativa competente in materia di agricoltura previa istruttoria e positiva valutazione, anche in ordine alla coerenza con la programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e con le specifiche norme di settore applicabili, da parte di una commissione di valutazione interdisciplinare regionale.
7. Il registro regionale è pubblicato sul portale dedicato della Regione Campania ed è aggiornato con cadenza annuale.
Art. 6
(Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale)
1. Al fine di avviare l'esercizio delle attività, la fattoria sociale iscritta nel registro regionale invia al Comune, sede degli immobili da utilizzare per le relative attività, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La fattoria sociale comunica al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
3. Le attività sociali e sociosanitarie eventualmente esercitate nelle fattorie sociali sono soggette alle disposizioni e alle procedure previste per lo specifico settore di riferimento.
4. Il Comune trasmette annualmente alla Giunta regionale della Campania l'elenco delle SCIA pervenute.
Art. 7
(Logo delle fattorie sociali)
1. È istituito il logo delle fattorie sociali della Campania per favorirne la valorizzazione e la conoscenza.
2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nel registro regionale.
Art. 8
(Interventi di promozione)
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, di cui all'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017), prevede criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.
Art. 9
(Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale)
1. È istituito, presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) analizza i bisogni del territorio e le priorità di intervento;
b) formula proposte operative in materia di agricoltura sociale, promuove direttamente o in collaborazione con gli enti locali e i soggetti di rappresentanza del mondo agricolo e del terzo settore, iniziative di studio, di ricerca e di animazione in tema di agricoltura sociale;
c) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie e aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività dell'agricoltura sociale;
d) monitora ed elabora le informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio regionale, anche al fine di facilitare le buone pratiche;
e) propone iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche regionali di coesione e di sviluppo rurale;
f) coordina, integra, promuove e sostiene politiche attive per l'agricoltura sociale delle strutture amministrative regionali competenti per materia.
3. L'Osservatorio è composto da:
a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;
b) un esperto in materia di agricoltura sociale designato dall'assessore all'agricoltura;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione sociale designato dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante della Campania per la Rete nazionale fattorie sociali;
f) un rappresentante della Campania per il Forum nazionale dell'agricoltura sociale;
g) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale, individuato dal Forum regionale del Terzo settore;
h) un rappresentante designato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole, che svolge anche le funzioni di segretario;
i) un rappresentante designato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie.
4. L'Osservatorio può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, della collaborazione di esperti esterni, e di soggetti, di volta in volta, indicati da associazioni che operano nell'ambito della presente legge.
5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con provvedimento della struttura amministrativa competente e rimangono in carica per la durata della legislatura.
6. La struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, al supporto delle attività e delle funzioni dell'Osservatorio.
7. La partecipazione alle attività e alle riunioni dell'Osservatorio, anche per gli esperti, è a titolo gratuito. Non è prevista corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti o rimborsi di spese comunque denominati.
8. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio adotta un regolamento interno per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.
Art. 10
(Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale)
1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, già esistenti nel fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione risorse ambientali, igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.
3. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi e degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, delle caratteristiche ambientali delle zone interessate e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 22 (Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale), e dalla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale).
Art. 11
(Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del regolamento di attuazione compete ai Comuni, nel cui territorio sono ubicati gli immobili utilizzati per l'attività di agricoltura sociale, che provvedono ai controlli e curano i procedimenti sanzionatori.
2. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
3. I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.
4. Chiunque esercita l'attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nel registro regionale o senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
5. Chiunque utilizza il logo di cui all'articolo 7 senza l'iscrizione nel registro regionale, oppure in violazione della disciplina regolamentare sulla concessione e utilizzo dello stesso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
6. I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni.
7. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 12
(Regolamento)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione che, in conformità ai contenuti del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n.12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale) disciplina in particolare:
a) i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, anche con riferimento al periodo minimo di svolgimento a garanzia della continuità della stessa;
b) le modalità per l'iscrizione nel registro regionale, anche con riferimento alla presentazione e valutazione dei progetti, e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso;
c) le modalità per la presentazione della SCIA;
d) le caratteristiche del logo identificativo delle fattorie sociali e disciplina sulla concessione e utilizzo dello stesso;
e) le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, mediante l'utilizzo dei medesimi immobili;
f) le modalità per il riconoscimento provvisorio dei soggetti di cui all'articolo 13.
Art. 13
(Disposizioni transitorie)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 esercitano attività di agricoltura sociale da almeno due anni e risultano iscritti al registro regionale delle fattorie sociali di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11) sono iscritti di diritto nel registro regionale e sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento.
2. Il mancato adeguamento nel termine previsto al comma 1 determina la cancellazione dal registro regionale e il Comune, su segnalazione della Regione Campania, notifica ai soggetti interessati il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale.
3. La commissione interassessorile regionale istituita per gli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro delle Fattorie sociali della Campania (REFAS) di cui al regolamento regionale 25 novembre 2014, n. 8 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5), è prorogata fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 14
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2025, n. 7)
1. Alla legge regionale 6 giugno 2025, n. 7 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3bis. Al fine di evitare oneri impropri a carico delle attività agricole, la Giunta regionale può procedere alla modifica della delimitazione degli ambiti territoriali dei Consorzi se si accerti una pluriennale assenza di attività di bonifica di cui all'articolo 4 in ragione dell'assenza di corpi idrici dei territori interessati.".
Art. 15
(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14)
1. Alla legge 18 novembre 2009, n.14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37 dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6bis. Il sistema formativo regionale è orientato a promuovere l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento del settore privato in attività progettuali e formative che prevedano la compartecipazione di soggetti privati.
6ter. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale e ad introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
6quater. Il sistema formativo regionale è orientato a prevedere, nell'ambito della programmazione degli interventi, specifici strumenti premiali e meccanismi di incentivazione rivolti a partenariati pubblico-privati che contribuiscano al co-finanziamento delle attività formative, con priorità per quelle finalizzate alla transizione verde.".
b) all'articolo 39 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2bis. L'offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.
2ter. La programmazione della formazione regionale è improntata all'analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze, skills mismatch. Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze e coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.
2quater. La programmazione dell'offerta regionale è progressivamente orientata all'adozione di metodologie e strumenti avanzati di analisi del mercato del lavoro, labour market intelligence, anche promuovendo, ove pertinente e compatibile con la natura degli interventi, l'indicazione di risultati occupazionali attesi negli avvisi e nei bandi destinati a sostenere percorsi di sviluppo delle competenze.".
c) all'articolo 40, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro, work-based learning, anche in percorsi formativi brevi, micro-credentials, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.
7ter. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo format regionali, incluse micro-credentials, che evidenzino:
a) le competenze specifiche acquisite;
b) la durata del percorso formativo;
c) il livello di qualificazione raggiunto;
d) la riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.".
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b) della legge regionale 14/2009.
Art. 16
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 141/2015 e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 5/2012 è abrogata, con esclusione degli articoli 9 e 10.
Art. 17
(Disposizioni finanziarie)
1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 18
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
Note
(1) Comma modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), punto 1) della legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.
(2) Comma modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), punto 2) della legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.
(3) Comma modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), punto 3) della legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.
(4) Comma modificato dall'articolo 25, comma 4, lettera b) della legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.
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- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 74 del 17 ottobre 2025 PDF (Dimensione file: 210,40 Kb)

