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Legge Regionale 6 ottobre 2025, n. 17.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 71 dell'8 ottobre 2025
"22 maggio – Giornata regionale in memoria di tutte le vittime di femminicidio. Istituzione"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione Campania, in conformità alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328), alla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere) e alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza) riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. La Regione sostiene interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne e dei loro figli nonché nei confronti di orfani di donne vittime di femminicidio e promuove iniziative, di tipo formativo ed informativo, per la diffusione della cultura della non violenza.
Art. 2
(Istituzione giornata regionale commemorativa)
1. È istituita la Giornata regionale in memoria di tutte le vittime di femminicidio, da celebrare il 22 maggio di ciascun anno, al fine di promuovere iniziative culturali e educative, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche mediante un concorso, incentrato sulle diverse forme espressive dei giovani, sul tema del femminicidio e della violenza di genere.
2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione generale competente per materia, garantisce l'attuazione delle iniziative previste al comma 1.
Art. 3
(Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n. 7)
1. Alla lettera c-bis dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 6 giugno 2025, n. 8, le parole "delle associazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti" e dopo le parole "sede legale" sono inserite le seguenti: "o operativa".
Art. 4
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 71 dell'8 ottobre 2025 PDF (Dimensione file: 147,91 Kb)

