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Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 33.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 17 ottobre 2025
"Disposizioni per l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi di assistenza psicologica ai pazienti oncologici e onco-ematologici"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità e principi)
1. La Regione Campania, al fine di tutelare i diritti sociosanitari degli individui, promuove il miglioramento dell'offerta assistenziale rivolta ai pazienti oncologici e onco-ematologici, nonché ai loro familiari e cargiver, attraverso la valorizzazione delle cure psico-oncologiche.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge riconosce e tutela il diritto di ogni paziente oncologico e onco-ematologico della Regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. Le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche per assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze garantiscono un programma di cure personalizzate per il malato, per i suoi familiari e cargiver, nel rispetto dei seguenti principi:
a) tutelare la dignità e l'autonomia della persona;
b) alleviare il distress emozionale e promuovere il benessere psico-sociale al fine di migliorare la qualità di vita delle persone con tumore e delle loro famiglie in ogni fase di malattia;
c) sostenere in ambito sanitario e psicosociale pazienti, familiari e cargiver;
d) garantire appropriatezza ed equità psicologica e sociale nel processo di cura integrata ospedale-territorio.
Art. 2
(Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica)
1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e in conformità agli obiettivi contenuti nel documento recante "Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, promuove l'inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete Oncologica Regionale per i malati oncologici e oncoematologici e i loro familiari e cargiver, per l'equipe oncologica e per gli operatori sanitari dei reparti ospedalieri e dei servizi territoriali di oncologia, mediante:
a) apposite convenzioni stipulate dalla Regione con enti preposti alla formazione scientifica, quali le Università, l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le società scientifiche riconosciute e operanti nel settore, per la formazione, l'aggiornamento e l'implementazione delle competenze psico-oncologiche, a partire dal personale sanitario già in organico presso le strutture sanitarie regionali, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e gli ospedali;
b) il potenziamento di un modello organizzativo nella Rete Oncologica Regionale che prevede l'approccio multidisciplinare-multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia da realizzare mediante la presenza di almeno uno psicoterapeuta esperto in psico-oncologia in tutti i Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) regionali, come previsto nei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) della Rete Oncologica Campana (ROC) approvati e rieditati annualmente con decreto regionale;
c) la presenza di uno psicoterapeuta, esperto in psico-oncologia nelle unità operative territoriali delle Aziende sanitarie regionali, nelle Aziende Ospedaliere (AO) e nelle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU), anche l'IRCCS, che si integra all'interno delle équipe multidisciplinari e multiprofessionali, nei PDTA per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione alle riunioni multidisciplinari (Tumor Board e Multidisciplinary Team) dei GOM, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.
Art. 3
(Aree di intervento)
1. Le aree di intervento di pertinenza dell'esperto in psico-oncologia comprendono l'individuazione di fattori di rischio psicologico e il trattamento di disturbi psico-patologici eventualmente presenti, la facilitazione del processo di accettazione e di adattamento alla malattia oncologica nel corso della sua evoluzione, la promozione della relazione terapeutica con il team curante e il sostegno del paziente sul piano emotivo, la tempestività della presa in carico oncologica, una dimissione protetta con indicazione psico-oncologica territoriale-domiciliare ed una riabilitazione psico-oncologica.
2. Nell'ambito di cui al comma 1, lo psicoterapeuta esperto in psico-oncologia interviene, in particolare:
a) per il riconoscimento precoce del distress emozionale, delle conseguenze emotive della malattia oncologica sul paziente, sui familiari e i cargiver;
b) per offrire il proprio contributo alla realizzazione dell'integrazione funzionale all'interno del team multidisciplinare;
c) per realizzare l'integrazione funzionale all'interno del team multidisciplinare;
d) per organizzare l'assistenza psicologica domiciliare;
e) per partecipare alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali;
f) nei percorsi di Telemedicina e del Recovery Plan Oncologico e nel Piano Terapeutico Riabilitativo Oncologico Individuale (PTROI);
g) nei percorsi di oncologia diffusa per il superamento delle barriere ed ostacoli alla cura dei bisogni psicosociali fino al reinserimento sociale e al fine vita, con la finalità di ridurre i costi diretti ed indiretti della malattia;
h) per interventi di supporto agli operatori sanitari per la prevenzione del burn-out;
i) per promuovere programmi di prevenzione del disagio psicologico per i pazienti oncologici e onco-ematologici, i loro familiari e caregiver;
l) nel momento della comunicazione della diagnosi e in tutte le comunicazioni cliniche rilevanti nel percorso oncologico e onco-ematologico;
m) nei programmi di supporto al lutto per i familiari e i caregiver dei pazienti deceduti.
Art. 4
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, a definire gli ambiti di intervento dell'assistenza psico-oncologica nella Rete Oncologica Regionale, dando avvio alle procedure per:
a) l'individuazione degli enti preposti per la formazione scientifica in psico-oncologia, quali le Università, l'IRCCS e le Società scientifiche riconosciute e operanti nel settore; la Regione, inoltre, promuove presso le singole aziende sanitarie corsi di aggiornamento in psico-oncologia rivolti a tutto il personale sanitario coinvolto nel processo di cura dei pazienti oncologici e onco-ematologici;
b) la stipula delle relative convenzioni;
c) l'individuazione del personale psico-oncologico già in organico presso le aziende sanitarie regionali e la ROC ai fini del potenziamento dei percorsi di cura dei pazienti oncologici e onco-ematologici.
2. La Giunta regionale individua, in via proporzionale, per ciascuna provincia le AO coinvolte nel servizio.
Art. 5
(Osservatorio regionale per l'assistenza psico-oncologica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio regionale permanente sull'assistenza psico-oncologica, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso l'Assessorato alla sanità.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Presidente della Commissione consiliare regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
c) il direttore della Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del sistema sanitario regionale, o suo delegato;
d) cinque rappresentanti di enti e/o società scientifiche del settore di assistenza psico-oncologica presenti sul territorio regionale, di cui uno operante nell'ambito dell'età evolutiva;
e) un rappresentante del mondo universitario con competenze specifiche in psico-oncologia;
f) due rappresentanti di associazioni e/o enti dei malati;
g) due rappresentanti dei dipartimenti di salute mentale delle ASL;
h) un rappresentante della rete oncologica campana;
i) due rappresentanti dell'Ordine degli psicologi della Campania.
3. All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.
4. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.
Art. 6
(Compiti e funzioni dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio in particolare:
a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa e al monitoraggio dei dati inerenti all'ambito di applicazione della presente legge;
b) svolge indagini, studi, ricerche e attiva collaborazioni in materia di assistenza psico-oncologica, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a);
c) elabora proposte e progetti per l'effettiva realizzazione dei principi di cui alla presente legge, al fine di favorire l'applicazione degli interventi psico-oncologici all'interno dei protocolli operativi del sistema sanitario regionale in materia di contrasto alle malattie oncologiche;
d) svolge attività di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, valutando l'efficacia degli interventi regionali;
e) svolge attività di ricerca clinica e valutazione degli esiti psicologici (riduzione del distress, qualità della vita, adesione ai trattamenti).
2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, l'Osservatorio può avvalersi anche del supporto di società scientifiche, degli enti di ricerca e delle Università.
3. L'Osservatorio riferisce al Consiglio regionale con cadenza annuale.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla promozione della presente legge e per le finalità della stessa, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, si fa fronte mediante prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo I " Spese in conto corrente" e contestuale incremento della medesima somma della Missione 13, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
2. Per le annualità successive al 2025 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 74 del 17 ottobre 2025 PDF (Dimensione file: 174,19 Kb)

