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Legge Regionale 6 ottobre 2025, n. 18.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 71 dell'8 ottobre 2025
"Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità dell'area del Vesuvio. Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24)
1. Alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"Art. 5 bis (Sostegno alle produzioni agricole di qualità e tutela del paesaggio rurale vesuviano).
1. Al fine di contrastare l‘abbandono dei terreni agricoli, incentivare la valorizzazione delle produzioni locali e garantire la tutela del paesaggio rurale dell'area vesuviana, è consentita l'installazione di strutture funzionali allo svolgimento delle attività agricole, alla lavorazione, conservazione, trasformazione e degustazione dei prodotti a Indicazione Geografica Protetta (IGP), a Denominazione di Origine Protetta (DOP), a Denominazione di Origine Controllata (DOC) e a Denominazione Comunale d'Origine (DECO) della zona, quali, a titolo esemplificativo, "Albicocche del Vesuvio", "Catalanesca del Monte Somma", "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio" e "Lacryma Christi".
2. Le strutture di cui al comma 1 sono realizzate con tecniche costruttive tradizionali, con l'impiego di materiali naturali, quali pietra lavica, legno, coperture in coppi o lastre di pietra, garantendo la totale reversibilità e la rimovibilità, senza alterare in modo permanente il suolo. È vietata la realizzazione di opere murarie permanenti di qualsiasi genere eccedenti il piano di campagna, così come l'utilizzo di pannelli prefabbricati che richiedono opere murarie per l'assemblaggio. Sono consentite unicamente strutture leggere e rimovibili realizzate a secco, con materiali e tecniche di posa che consentano l'agevole smontaggio e il ripristino dello stato originario del suolo.
3. Le strutture di cui al comma 1 non costituiscono volumi urbanistici e non comportano modificazioni permanenti della destinazione d'uso del suolo. La loro realizzazione è soggetta a Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (SCIA) in alternativa a permesso di costruire.
4. Nei periodi di raccolta e lavorazione stagionale, al fine di permettere l'accoglienza di visitatori, è consentita l'installazione temporanea di strutture mobili esclusivamente in legno o materiali naturali, purché smontabili e non ancorati in modo permanente al terreno. Non è ammesso l'uso di roulotte, caravan o prefabbricati industriali. Tali strutture sono destinate a essere rimosse al termine delle necessità stagionali, e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti, oltre a non poter in alcun modo alterare la conformazione del suolo o essere legate in modo fisso a reti tecnologiche.
5. Le strutture di cui al comma 4 non costituiscono volumi urbanistici e non comportano modificazioni permanenti della destinazione d'uso del suolo. La loro realizzazione costituisce attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all'eventuale ottenimento di autorizzazione paesaggistica nel rispetto della normativa vigente.".
b) all'articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. Il regolamento stabilisce il dimensionamento delle strutture in base alla consistenza aziendale, le caratteristiche costruttive, i materiali utilizzabili e ogni altro requisito tecnico per l'attuazione delle disposizioni previste all'articolo 5 bis.".
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle diposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri.
Art. 3
(Norme di attuazione)
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modifiche al regolamento regionale 7 agosto 2020, n. 10 (Regolamento di attuazione della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24 - Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina), per adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla presente legge.
Art. 4
(Norma transitoria)
1. Nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico regionale di cui all'Intesa tra la Regione Campania e il Ministero per i beni e le attività culturali del 14 luglio 2016, per gli interventi di cui alla presente legge resta ferma l'inderogabilità alla pianificazione paesaggistica, in particolare al piano territoriale paesistico vigente per i comuni vesuviani.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 71 dell'8 ottobre 2025 PDF (Dimensione file: 155,16 Kb)

