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Legge Regionale 27 marzo 2026, n. 2.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 30 marzo 2026
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2026"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Avviso bonario)
1. Nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei tributi, l'Ufficio regionale competente può inviare Avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del Soggetto passivo e alla determinazione del corrispondente debito tributario.
2. L'Avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze dei dati e delle informazioni di cui l'Amministrazione dispone, anche al fine di consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.
3. L'Avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non è idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.
Art. 2
(Sanzioni amministrative tributarie)
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali previste per violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle Sanzioni tributarie non penali in materia di Imposte Dirette, di Imposta sul Valore Aggiunto e di Riscossione dei Tributi), nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di Sanzioni Amministrative per le violazioni di norme tributarie) e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle Sanzioni amministrative in materia di Tributi sugli Affari, sulla Produzione e sui Consumi, nonché di altri Tributi Indiretti e successive modifiche).
Art. 3
(Accertamento e Riscossione della Tassa automobilistica)
1. Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento della Tassa automobilistica, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate, senza previa contestazione, mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 472/1997, sulla base dei dati risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o, per i veicoli non soggetti a iscrizione al PRA, dai registri di immatricolazione di cui all'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) tenuti dagli Uffici della motorizzazione civile.
2. Nel caso in cui l'ufficio proceda al recupero della tassa automobilistica e all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori mediante avviso di accertamento, le spese di spedizione e notifica da addebitare al contribuente sono determinate in euro 12,60.
Art. 4
(Modificazioni della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28)
1. All'articolo unico della legge regionale 8 agosto 2018 n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 42 le parole ", fatto salvo quanto previsto al comma 43" sono soppresse;
b) il comma 43 è abrogato;
c) al comma 44 le parole "dei fatti previsti al comma 43" sono sostituite dalle seguenti: "dei fatti previsti al comma 42" e le parole "salvo prova contraria" sono soppresse;
d) al comma 45, le parole ", nonché in tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale" sono soppresse;
e) il comma 46 è abrogato;
f) al comma 47, dopo le parole "è tenuto al pagamento della Tassa automobilistica" sono aggiunte le seguenti: "in solido con il soggetto risultante dal Pubblico Registro Automobilistico.".
Art. 5
(Ristrutturazione del debito)
1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2024, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005).
Art. 6
(Autorizzazione di nuovo debito)
1. È autorizzata, per il finanziamento di spese di investimento inserite nel Programma FESR 2021-2027, a titolo di quota parte del cofinanziamento regionale, la contrazione di nuovo debito con Cassa Depositi e Prestiti SpA, nei limiti di euro 143.022.332,44.
Art. 7
(Fondo unico per i beni confiscati)
1. Al fine di assicurare il sostegno della Regione agli interventi di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità e di modelli di sviluppo territoriale sostenibili e inclusivi, il Fondo unico per i beni confiscati di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi
per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è dotato di euro 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui a comma 1 è finanziato nella misura di euro 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo II e di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 8
(Sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale)
1. Al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e di educazione permanente, con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, sono disposti i seguenti interventi:
a) per l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l' esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1º settembre 1981, n. 65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei) è disposto uno stanziamento nella misura di euro 978.000,00 per l'esercizio 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo I e di euro 145.000,00 per l'esercizio 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
b) per l'attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) è disposto uno stanziamento di euro 710.000,00 per l'esercizio 2026, di cui euro 265.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo I e di euro 445.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 9
(Interventi regionali di promozione culturale)
1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, lo stanziamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è quantificato in euro 2.000.000,00 per l'anno 2026, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
2. La Regione Campania, nella predisposizione dei bandi e degli avvisi pubblici destinati al finanziamento di attività, progetti e di iniziative culturali, previsti al comma 1, assicura la valorizzazione delle realtà territoriali presenti sull'intero territorio regionale, con riferimento alla popolazione residente, favorendo la partecipazione e il sostegno delle realtà culturali operanti nei diversi ambiti provinciali e nelle aree periferiche, interne e a minore densità di offerta culturale.
Art. 10
(Sostegno al settore regionale dello spettacolo)
1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per l'anno 2026 di euro 17.000.000,00.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finanziato nella misura di euro 16.612.400,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di euro 387.600,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 11
(Contributo straordinario al Teatro di San Carlo)
1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026 un contributo straordinario in favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 12
(Contributo straordinario al Teatro Sannazzaro)
1. Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'incendio della struttura è stanziato per l'esercizio finanziario 2026 un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 a valere sulla Missione 5, Programma 1, Titolo 2 nel bilancio di previsione 2026-2028 in favore del Teatro Sannazzaro di Napoli quale luogo di alto pregio storico culturale.
Art. 13
(Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio delle attività cinematografiche e audiovisive, il Fondo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è dotato di euro 6.000.000,00 per l'anno 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 14
(Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza).
1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, un contributo straordinario in favore della Fondazione IDIS Città della Scienza, nella misura di euro 3.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 15
(Interventi sociali e sociosanitari)
1. La risorse volte ad assicurare le prestazioni sociali e sociosanitarie in ambito regionale sono quantificate in euro 60.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 del bilancio di previsione 2026/2028, di cui:
a) euro 12.000.000,00 a valere sul fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028;
b) euro 28.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale regionale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028, per la quota sociale delle prestazioni sociosanitarie per persone con disabilità o non autosufficienti;
c) euro 10.000.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 ad integrazione delle risorse per la quota sociale delle prestazioni delle persone con disabilità o non autosufficienti di cui alla lettera b);
d) euro 10.000.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 per la programmazione dei servizi socio-sanitari e sociali regionali.
Art. 16
(Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi")
1. Il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale delle persone con disabilità, istituito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017), è dotato di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 17
(Sostegno alle donne vittime di violenza di genere)
1. Al fine di incentivare interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli previste dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), è disposto uno stanziamento complessivo nella misura di euro 750.000,00, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 150.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo I per gli orfani di donne vittime di femminicidio ed euro 600.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo I per le misure di sostegno a favore delle donne vittime di violenza di genere nel bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 18
(Contributo straordinario alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi)
1. È autorizzato il contributo previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) in favore della Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 1.000.000,00 per l'anno 2026, a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 19
(Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa)
1. Il Fondo istituito con l'articolo 27 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025), è finanziato per euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 6, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 20
(Fondi regionali a sostegno dell'occupazione femminile)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di euro 675.000,00 per l'esercizio 2026 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.
Art. 21
(Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro)
1. Al fine di sostenere i percorsi socio educativi, di istruzione e di formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) è dotato di euro 250.000,00 per l'esercizio 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio finanziario 2026-2028.
Art. 22
(Disposizioni in materia di barriere architettoniche)
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) sono stanziati euro 600.000,00 in ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 8, Programma 1 Titolo 2 del bilancio regionale 2026-2028.
Art. 23
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli anni 2026, 2027 e 2028 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato 1 alla presente legge.
2. Per consentire il conseguimento delle attività istituzionale da parte degli Organismi costituiti presso il Consiglio regionale è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, il finanziamento delle leggi regionali, indicate nella tabella riportata nell'allegato 2, a valere del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2026-2028.
Art. 24
(Soppressione Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), istituita dalla legge regionale 21 maggio 2021, n. 3 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania -AGEAC), è soppressa.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, la Giunta regionale succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'AGEAC.
3. La legge regionale 3/2021 è abrogata.
Art. 25
(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo)
1. Alla legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 e variazione di bilancio della Regione Campania) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7 (Allegati all'Assestamento e Variazione di Bilancio) nel "Prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento per l'anno 2025" (Allegato n. 11), l'importo di euro 150.000.000,00 è imputato alla voce "Debito autorizzato nell'esercizio in corso" in luogo che alla voce "Debito autorizzato dalla Legge in esame";
b) la quota di disavanzo riferita all'anticipazione di liquidità ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riclassificata nell'ammontare del disavanzo al 31 dicembre 2024 come determinato nel rendiconto dell'esercizio 2024.
2. All'articolo 2 della legge regionale 6 ottobre 2025, n. 19 (Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e relazionale dei minori e giovani) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "percorsi educativi integrati" è aggiunta la seguente "extracurriculari" e dopo le parole "fasce d'età," sono aggiunte le seguenti "per i quali è richiesto il consenso informato delle famiglie.";
b) al comma 2, le parole "possono essere" sono sostituite dalla parola "sono", dopo le parole "Aziende Sanitarie locali (ASL)", sono aggiunte le seguenti "al fine di assicurare un efficace raccordo con le iniziative nazionali in materia e una piena integrazione con il sistema scolastico regionale" e dopo le parole "istituti scolastici" sono aggiunte le seguenti "e della normativa statale vigente".
3. Alla legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fattorie sociali, bonifica e in materia di lavoro e formazione professionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole "Nell'ambito delle" sono sostituite dalle seguenti "Nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 1075), tra le";
2) al comma 3, dopo la parola "vigente" sono aggiunte le seguenti "e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 65/2017, nonché dalla legge 10 marzo 2000, n. 62";
3) al comma 5, dopo la parola "materia" sono aggiunte le seguenti "in particolare, a quelli previsti dal decreto legislativo 65/2017 e dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali);
b) all'articolo 4, al comma 1 dopo la parola "agritata" sono aggiunte le seguenti ", i cui requisiti professionali sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 5.".
4. All'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 32 (Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 - Organizzazione del sistema turistico in Campania), le parole "ed ai disabili" sono sostituite con le seguenti "e alle persone con disabilità".
Art. 26
(Misure urgenti per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale)
1. Al fine di assicurare l'effettività del diritto allo studio, migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato, gli istituti professionali riconosciuti con sede legale in Regione Campania erogano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) inseriti nel Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP di cui al decreto interministeriale dell'11 novembre 2011 ai medesimi destinatari indicati nell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n. 105 del 7 marzo 2023 recante "Linee guida per la programmazione e l'attuazione dei percorsi formativi – Sistema Duale – per le annualità 2023 – 2026".
2. In coerenza con quanto disposto dal comma 1, i percorsi di IeFP sono erogati in favore di:
a) giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione, compresi coloro che, in continuità di studio, frequentano percorsi anche oltre al compimento del diciottesimo anno di età;
b) giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e si iscrivono al IV anno dei percorsi di IeFP;
c) giovani da 17 a 25 anni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che, anche a seguito di eventuali interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali, anche con contratto di apprendistato di I livello, volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP e, con esclusione del contratto di apprendistato di I livello, di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni, in coerenza con quanto adottato dal piano nazionale nuove competenze;
d) giovani di età superiore a 17 anni che hanno assolto o siano stati prosciolti dal diritto-dovere all'istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado che, anche a seguito di interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni.
3. I percorsi di cui al presente articolo, erogati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà per il rilascio di una qualifica professionale in riferimento ai cicli della programmazione 2022-2025 e 2023-2026, sono equiparati, ai fini della platea di riferimento ed in conformità alle linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale 105/2023, ai percorsi del sistema duale. A tal fine i destinatari dei suddetti percorsi devono essere i medesimi di cui al comma 2, garantendo uniformità di accesso alle opportunità di qualificazione professionale sul territorio regionale.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività programmatorie propedeutiche all'organizzazione delle sessioni d'esame relative ai cicli formativi 2022/2025 e 2023/2026 e alle attività di monitoraggio, controllo e tracciabilità dei procedimenti. Le direzioni generali competenti provvedono tempestivamente all'adozione dei conseguenti provvedimenti per l'avvio delle sessioni di esame.
5. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 27
(Rafforzamento dei processi di reclutamento del personale regionale)
1. Al fine di favorire l'efficace espletamento dei processi di reclutamento del personale in corso di definizione, e nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, è prorogata fino al 30 novembre 2026 la validità delle graduatorie relative al concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle diverse aree bandite dalla Giunta regionale.
Art. 28
(Disposizione di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con la programmazione finanziaria regionale. Modifica alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)
1. Al fine di assicurare il coordinamento tra la pianificazione urbanistica comunale e la programmazione regionale connessa all'attuazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del ciclo dei fondi strutturali europei 2021-2027, nonché di evitare l'attivazione generalizzata dei poteri sostitutivi regionali, con conseguenti oneri organizzativi e amministrativi, all'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 2, le parole "31 dicembre 2025" e "30 giugno 2026" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti "31 dicembre 2026" e "30 giugno 2027";
b) al comma 3, le parole "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguite "30 giugno 2027".
2. In coerenza con le esigenze di continuità amministrativa e di salvaguardia dei procedimenti in corso, nonché per garantire certezza giuridica nella transizione al nuovo quadro normativo regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 16/2004, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2026".
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 29
(Disposizione di coordinamento procedimentale in materia di definizione delle istanze di sanatoria edilizia. Modifica alla legge regionale 18 novembre del 2004, n. 10)
1. Al fine di consentire la definizione dei procedimenti amministrativi ancora pendenti e di evitare l'insorgere di contenzioso con potenziali effetti sugli equilibri di bilancio regionale, al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulle sanatorie degli abusi edilizi di cui al Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, articolo 32 - così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche ed integrazioni), le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 30
(Modifiche legislative)
1. All'articolo 2 della legge regionale 6 ottobre 2025, n. 16 (Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'affidamento e della solidarietà familiare), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'istituto dell'affidamento familiare è disciplinato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni";
b) i commi 2 e 3 sono soppressi.
2. Alla legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025 della Regione Campania- legge di stabilità regionale 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 17:
1) la rubrica è così sostituita: (Sostegno in favore delle donne affette da alopecia);
2) al comma 1 le parole "i pazienti affetti" sono sostituite dalle seguenti "le donne affette da alopecia androgenetica o";
b) all'articolo 33, comma 1, le parole "e l'Arma dei Carabinieri" sono soppresse.
3. All'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le Aree di sviluppo industriale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti "diciotto mesi";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4bis. Le procedure di riacquisizione sono attivate anche in presenza di alienazioni a terzi dopo la cessazione dell'attività che non siano state precedute dal preventivo parere positivo del consorzio Asi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11. Restano comunque fermi a carico delle imprese cessanti gli obblighi inerenti al piano di dismissione ed eventuali bonifiche, se occorrenti. Per le procedure di riacquisizione i consorzi Asi possono avvalersi del supporto della società regionale in house Sviluppo Campania spa, previo apposito accordo di collaborazione con la Regione Campania.".
Art. 31
(Disposizioni in materia di aree naturali protette regionali)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 16 ottobre 2025, n. 25 (Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale), definisce un programma per la valorizzazione delle attività degli Enti nei territori di competenza e le correlate risorse a qualunque titolo disponibili.
Art. 32
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Fico
- Testo e allegati come pubblicati nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 30 marzo 2026 PDF (Dimensione file: 395,45 Kb)

