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Legge Regionale 6 ottobre 2025, n. 16.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 71 dell'8 ottobre 2025
Il presente testo tiene conto dell'avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 78 del 3 novembre 2025
Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.
Testo vigente della Legge regionale 6 ottobre 2025, n. 16.
"Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'affidamento e della solidarietà familiare"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione Campania tutela il diritto del minorenne a crescere in famiglia, quale formazione sociale primaria in cui si sviluppa la personalità dell'individuo, attuando politiche di prevenzione delle cause dell'abbandono dei minorenni e della temporanea inidoneità genitoriale e familiare, promuovendo altresì il benessere nelle relazioni familiari e forme di collaborazione tra i soggetti interessati, nonché la formazione degli operatori sociali, il monitoraggio e il controllo delle attività dei soggetti coinvolti.
2. In particolare, la Regione favorisce, per quanto di propria competenza, in coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia, l'implementazione degli istituti giuridici dell'affidamento familiare e della solidarietà familiare, previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni (Diritto del minore ad una famiglia – Adozione e affidamento), conformando la propria azione, altresì, alle Linee Guida ONU sulle "Alternative Care", al libro bianco UNICEF sull'affidamento familiare in Europa e alle linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare, nonché in conformità alle buone prassi consolidate.
Art. 2
(Definizioni)
1. L'istituto dell'affidamento familiare è disciplinato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. (2)
2. (3)
3. (3)
4. L'affidamento diurno è una forma volontaria di sostegno al minorenne che non comporta l'allontanamento del minorenne dalla famiglia d'origine e consiste in un supporto all'accudimento familiare per un numero limitato di ore nell'arco della giornata o della settimana. L'affidamento diurno è promosso dal servizio sociale competente per territorio, previo consenso scritto degli esercenti la responsabilità familiare e non necessita del decreto di esecutività del Giudice tutelare. La diffusione territoriale dell'affidamento diurno è promossa anche attraverso il contributo delle organizzazioni di base degli affidatari e dell'associazionismo familiare locale.
5. La solidarietà familiare, detta anche appoggio familiare, è una forma di supporto tra famiglie, per assolvere ai bisogni quali accompagnamento, presenza, educazione, istruzione, assistenza di minorenni appartenenti a nuclei familiari in condizione di fragilità lieve e non caratterizzata da inidoneità genitoriale, e per prevenire l'insorgenza delle cause di allontanamento del minorenne dal nucleo originario. La solidarietà familiare può sostanziarsi in supporti offerti all'intero nucleo familiare o ai suoi singoli componenti.
6. Gli interventi di affidamento familiare e di solidarietà familiare sono realizzati attraverso l'ascolto e la partecipazione attiva dei minorenni e delle famiglie e, nell'ottica della migliore cura del preminente interesse del minore, sono orientati al rientro di quest'ultimo entro la famiglia d'origine, in un'ottica di riunificazione familiare.
7. Nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e appropriatezza degli interventi, fatte salve diverse, specifiche e motivate esigenze, l'affidamento familiare è da considerarsi l'intervento prioritario e più idoneo, tra i vari strumenti previsti, a garantire l'accoglienza residenziale del minorenne.
Art. 3
(Compiti della Regione)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
a) promuove l'istituzione, in ciascun Ambito Territoriale Sociale (ATS), dei Servizi per l'Affidamento e la Solidarietà Familiare (SASF), di cui all'articolo 4;
b) promuove incontri, con cadenza almeno semestrale, conferenze di studio a prevalente carattere formativo, nonché corsi di preparazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore, in collaborazione con le autorità giudiziarie minorili della Campania, i servizi sociali, le associazioni e le reti operanti nel settore dell'affidamento familiare;
c) per le attività di cui alla lettera b), può stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro operanti nel campo dell'affidamento familiare, della tutela dei minorenni e delle famiglie;
d) organizza annualmente, d'intesa con i SASF e con le associazioni, scambi di esperienze tra le famiglie affidatarie, nel rispetto delle finalità e dei principi della normativa nazionale;
e) coordina le attività degli enti locali e delle aziende sanitarie, promuovendo la creazione di reti di servizi e favorendo la cooperazione tra enti, associazioni e famiglie affidatarie;
f) per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, promuove, d'intesa con gli organi giudiziari minorili, la definizione di protocolli operativi o di convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le comunità residenziali per minorenni, per nuclei madre-bambino e per donne con figli vittime di violenza, le associazioni familiari e gli enti locali, anche con il supporto tecnico degli ordini professionali;
g) promuove il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nel percorso di inserimento del minorenne in affidamento familiare, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale docente;
h) adotta le linee guida operative per garantire adeguato sostegno agli affidamenti familiari;
i) nei casi di minorenni con particolari complessità, incentiva la sperimentazione di forme di affidamento supportate da professionisti, attivando specifici strumenti di supporto o valorizzando le figure già presenti nei servizi territoriali;
l) predispone strumenti informativi sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti.
Art. 4
(Servizio per l'Affidamento e la Solidarietà Familiare)
1. Gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono alla istituzione del Servizio per l'Affidamento e la Solidarietà Familiare (SASF) per il territorio e il bacino d'utenza di riferimento, nel rispetto delle funzioni e responsabilità di presa in carico e tutela socio-assistenziale attribuite all'ente locale e provvedono alla costante implementazione del servizio, anche sulla base dell'esperienza maturata e delle buone pratiche condivise con gli altri soggetti coinvolti.
2. Il SASF persegue l'obiettivo di garantire lo sviluppo dell'affidamento familiare sotto il profilo gestionale, organizzativo e qualitativo, anche con la previsione di una rete integrata di servizi, in conformità con le Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare.
3. I SASF, nell'ambito dei singoli interventi di affidamento, svolgono funzioni di:
a) supporto agli operatori socio-sanitari territoriali nell'attività di iniziale, co-elaborazione della decisione di affido, elaborazione e attuazione del progetto quadro di accompagnamento al minorenne e alle famiglie di origine e affidatarie;
b) co-costruzione e attuazione del progetto individualizzato di affidamento familiare, compresa l'attività di abbinamento tra affidatari e minorenni.
4. Per ciascun intervento di affidamento familiare, il SASF costituisce una "équipe sul caso", composta dagli operatori socio-sanitari territorialmente competenti, da ulteriori figure professionali ritenute necessarie e dai referenti delle associazioni eventualmente coinvolte, con il compito di predisporre e attuare il progetto di affido, individuando il profilo più idoneo di affidatario, famiglia o persona singola, supportando il minore, la famiglia d'origine e la famiglia affidataria. Gli interventi sono gestiti esclusivamente attraverso una metodologia progettuale che prevede sin dalla fase di assessment l'identificazione dei bisogni, degli obiettivi, delle risorse umane, strumentali ed economiche, delle competenze, dei centri di responsabilità e dei criteri di monitoraggio e valutazione.
5. Per lo sviluppo dell'istituto dell'affidamento familiare nel territorio dell'Ambito, i SASF svolgono anche le seguenti funzioni:
a) analisi di contesto e mappatura del fabbisogno di affidamento e solidarietà familiare dei minorenni e delle famiglie del proprio territorio, mediante la predisposizione e l'aggiornamento dei registri d'ambito delle famiglie affidatarie e solidali;
b) attività di informazione e promozione delle tematiche dell'affidamento e della solidarietà familiare, anche con campagne di sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo delle realtà territoriali (quali scuole, volontariato, associazionismo sportivo e culturale, enti religiosi, ed altre realtà);
c) valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare, formazione e conoscenza dei candidati;
d) riconoscimento e valorizzazione delle organizzazioni di base, delle reti di famiglie affidatarie e solidali e delle associazioni familiari, anche tramite protocolli operativi e forme di supporto economico. È riconosciuto e valorizzato anche il ruolo degli Enti del Terzo settore radicati nel territorio che possono essere coinvolti nella co-programmazione e co-progettazione con il SASF;
e) collaborazione con le istituzioni coinvolte nell'ambito dell'affidamento familiare (a titolo esemplificativo Tribunale per i minorenni, Giudici tutelari, ASL, istituzioni scolastiche);
f) promozione delle attività di formazione e di aggiornamento degli operatori d'Ambito e comunali, anche mediante convenzioni con enti o associazioni senza scopo di lucro che operano nel campo dell'affidamento familiare;
g) raccordo e integrazione delle azioni relative all'affidamento familiare, con le altre misure, interventi e servizi territoriali in ambito minorile e familiare, quali il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (PIPPI), i centri per le famiglie, i servizi di educativa domiciliare e territoriale, i centri antiviolenza ed altri, nonché con le altre misure di welfare, sociologia e psicologia di territorio.
6. Il SASF è dotato di personale con competenze e monte ore adeguati alla popolazione e all'utenza, composto almeno da un assistente sociale, uno psicologo e un educatore/pedagogista, per almeno quaranta ore complessive settimanali. A tale dotazione e al connesso monte orario complessivo partecipano le competenti ASL che provvedono a rendere disponibile, per ciascun SASF, il proprio personale psicologico e di servizio sociale per almeno dieci ore complessive settimanali, in attuazione delle funzioni indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e dalle Linee di indirizzo nazionali dell'affidamento familiare.
7. Nell'espletamento delle proprie funzioni, i SASF possono avvalersi di ulteriore personale di servizio sociale, psicologico, educativo-pedagogico, di mediazione culturale, esperto di comunicazione, amministrativo di supporto. La dotazione organica di competenza degli Ambiti Territoriali Sociali è assicurata mediante personale incardinato, consulente o di terzo settore convenzionato.
8. La responsabilità del SASF è attribuita a un professionista in organico all'ATS. Partecipano al SASF, sulla base di appositi protocolli d'intesa, i referenti delle organizzazioni di base, delle reti di famiglie affidatarie e solidali e delle associazioni familiari presenti sul territorio.
9. La Regione sostiene la costituzione e le attività dei SASF, compatibilmente con i vincoli di bilancio, previa richiesta degli Ambiti Territoriali. Almeno la metà delle risorse regionali assegnate è destinato ad azioni di formazione e monitoraggio del personale dei SASF. Le risorse regionali di cui al presente comma non possono essere utilizzate per rimborsi spese agli affidatari e alle coperture assicurative.
10. Gli ambiti territoriali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei SASF, nonché all'assegnazione e all'effettiva messa a disposizione del personale e del monte orario.
11. Entro il termine di trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ambito Territoriale, con il coinvolgimento attivo degli operatori socio-sanitari-territoriali, provvede alla emanazione o all'aggiornamento della propria regolamentazione locale in materia di affidamento e solidarietà familiare, definendo:
a) le procedure e gli strumenti di intervento;
b) gli importi dei rimborsi ordinari per le spese sostenute dagli affidatari per l'espletamento dell'affidamento familiare residenziale, in ogni caso non inferiori all'80% della pensione minima INPS, aumentabili fino al 100% in caso di spese mediche, presidi e ausili sanitari non coperti dal servizio sanitario nazionale. Nel caso di affidamento di più fratelli, l'importo del rimborso ordinario è calcolato sommando la quota per ciascun minore, decurtata del 20% per i minorenni successivi al primo;
c) gli importi forfettari mensili ordinari, le tipologie e le modalità di richiesta ed erogazione dei rimborsi per le spese straordinarie, nonché gli importi per il rimborso agli affidatari di spese straordinarie per cure sanitarie private da erogare qualora, per comprovati e non rinviabili motivi, esse non siano fruibili in tempi congrui presso il servizio sanitario regionale;
d) altre forme di supporto e agevolazioni economiche previste per gli affidamenti familiari e le modalità di attivazione delle coperture assicurative a tutela degli affidatari per danni subiti o causati a terzi dal minorenne in affido;
e) per gli affidamenti diurni e a tempo parziale, gli importi dei rimborsi, calcolati in misura proporzionale al tempo trascorso in affidamento e all'entità delle spese medie previste.
12. Il SASF promuove la solidarietà familiare, quale forma di intervento con diversi gradi di strutturazione degli interventi, decrescenti in misura delle minori complessità delle situazioni, anche, se possibile, con modalità affidate al libero accordo tra le famiglie. Se necessario, il servizio sociale predispone un progetto scritto di solidarietà familiare, sottoscritto dalla famiglia del minorenne e dalla persona o coppia solidale, e ne cura il monitoraggio. L'Ambito, in collaborazione con le organizzazioni di base degli affidatari e l'associazionismo familiare, attiva percorsi di informazione e sensibilizzazione, valorizzando le reti primarie dei nuclei familiari beneficiari. Organizza percorsi di formazione, anche congiuntamente con i candidati all'affidamento familiare. Realizza, altresì, percorsi di conoscenza e provvede a inserire i candidati idonei in una apposita sezione del registro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a). Le persone coinvolte in percorsi di solidarietà familiare non acquisiscono lo status giuridico di affidatari, limitandosi a intervenire in relazione a una o più specifiche attività di supporto. L'Ambito può riconoscere a tali soggetti il rimborso delle spese documentate sostenute dalle persone o coppie solidali e garantisce la copertura assicurativa per danni subiti o causati a terzi dal minore.
Art. 5
(Istituzione e Compiti del Servizio Regionale di regia per gli Affidamenti e la solidarietà Familiari)
1. È istituito il Servizio Regionale di regia per gli Affidamenti e la solidarietà Familiari (SRAF), presso la Direzione generale politiche sociali e socio-sanitarie, mediante utilizzo di personale di ruolo in possesso delle specifiche competenze e profili professionali.
2. Il SRAF svolge le seguenti funzioni:
a) promuove la conoscenza delle disposizioni normative in materia di affidamento familiare, dei relativi procedimenti amministrativi e dei requisiti necessari per l'accesso all'affido;
b) attiva e aggiorna, sul portale web della Regione, una sezione dedicata all'informazione e alla divulgazione delle attività relative all'affidamento familiare;
c) istituisce una banca dati regionale informatizzata, contenente dati in forma anonima e aggregata, raccolti dai SASF, dai Tribunali per i minorenni e dagli enti operanti sul territorio, a fini statistici e di monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
d) attiva e coordina le azioni dei SASF per la mappatura del fabbisogno di affidamento e di solidarietà familiare;
e) favorisce il confronto tra i SASF e i rappresentanti di Tribunali per i minorenni, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni e dei Giudici tutelari, al fine di favorire lo sviluppo di prassi condivise, anche mediante l'elaborazione partecipata di protocolli operativi inerenti a vari aspetti e tipologie dell'affidamento familiare;
f) provvede all'istituzione del registro regionale delle organizzazioni di base e delle reti di famiglie affidatarie e solidali operanti nel territorio regionale, con l'obiettivo di riconoscere, valorizzare e sostenere l'attività degli affidatari;
g) promuove e coordina la sinergia tra i SASF, finalizzata ad azioni utili allo sviluppo dell'affidamento, tra le quali:
1) attività di informazione e promozione congiunte;
2) omogeneizzazione dei percorsi formativi rivolti a persone e famiglie disponibili all'affidamento;
3) definizione di prassi operative comuni;
4) condivisione dei bisogni e delle disponibilità di accoglienza anche favorendo, ove appropriato, l'affidamento di minorenni residenti in un Ambito Territoriale Sociale presso affidatari residenti in un altro Ambito della Regione;
h) promuove e coordina percorsi di raccordo metodologico e sinergia operativa per lo sviluppo di prassi comuni, in risposta a particolari bisogni di accoglienza di minorenni e famiglie, tra i quali:
1) l'affidamento familiare dei minorenni stranieri non accompagnati;
2) l'affidamento ponte per bambini di età 0-36 mesi;
3) l'affidamento difficile rivolto a minorenni con bisogni complessi, quali la disabilità, le fratrie numerose, l'età ultra-dodicenne;
4) l'accoglienza familiare e la solidarietà diurna per i nuclei madre-bambino e per le donne con figli vittime di violenza;
5) l'affidamento d'emergenza;
6) l'affidamento di minorenni orfani di crimini domestici;
7) l'accoglienza familiare dei neomaggiorenni;
8) la solidarietà familiare diurna a supporto di bambini e ragazzi con povertà relazionali;
9) la vicinanza solidale a supporto delle famiglie fragili in rete con i dispositivi del programma PIPPI;
10) gli affidamenti short-break a sostegno dei carichi di cura delle famiglie con figli con disabilità.
Particolare attenzione, in linea con le linee di indirizzo nazionali sull'accoglienza dei minorenni nei servizi residenziali, è posta nel favorire opportunità di appoggio familiare diurno, da parte di persone o coppie, a favore dei minorenni, in particolare adolescenti e preadolescenti, ospiti delle comunità residenziali, nonché dei neomaggiorenni in uscita da percorsi di tutela. A tal fine, sono attivate azioni di mappatura periodica del fabbisogno, di raccordo metodologico e di sviluppo operativo degli interventi;
i) elabora e pubblica annualmente un dossier sullo stato di attuazione della presente legge regionale, da trasmettere agli organi competenti, compreso l'Osservatorio regionale per la natalità e la famiglia istituito ai sensi della legge regionale 11 novembre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).
3. La composizione del SRAF e la definizione dei compiti ad esso assegnati sono demandate a successivo atto regolamentare, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 7.
Art. 6
(Equipe sovra-distrettuale per la Cura delle Famiglie di origine dei minorenni in affidamento familiare)
1. È istituita, presso ciascuna ASL, una Equipe sovra-distrettuale per la Cura delle Famiglie di origine dei minorenni beneficiari di progetti di affidamento familiare (ECF), composta da personale di ruolo o in convenzione con competenze e profili professionali specifici.
2. La ECF assicura interventi di supporto psico-sociale, psicoeducativo e psicoterapico ai genitori e alle famiglie di origine dei minorenni in affidamento familiare, con l'obiettivo di rimuovere i fattori di crisi che hanno determinato l'allontanamento e di ridurre i fattori di rischio bio-psico-sociale, favorendo il rientro dei minorenni nel proprio nucleo familiare di origine.
3. È fatto obbligo per il SASF indicare, nel progetto individualizzato di affido, le modalità e i tempi di presa in carico dei genitori e della famiglia di origine da parte dell'ECF, specificando gli obiettivi di cura e la presumibile durata dell'intervento.
4. L'attività della ECF è estesa anche alle famiglie di origine dei minorenni inseriti nelle comunità residenziali.
Art. 7
(Coordinamento regionale per l'affidamento familiare)
1. Al fine di promuovere il pieno sviluppo dell'affidamento familiare sull'intero territorio regionale e di istituire una modalità stabile di raccordo e confronto tra le diverse istituzioni e organizzazioni impegnate nella materia, è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, il Coordinamento regionale per l'affidamento familiare.
2. Il Coordinamento è composto da:
a) il Direttore generale della Direzione generale Politiche sociali e socio-sanitarie, con funzioni di coordinatore, o suo delegato individuato tra i dirigenti della medesima Direzione generale, competente per materia;
b) il Direttore generale della Direzione generale Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, o suo individuato tra i dirigenti della medesima Direzione generale, competente per materia;
c) il Direttore generale della Direzione generale Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili, o suo delegato individuato tra i dirigenti della medesima Direzione generale, competente per materia;
d) l'Assessore alla scuola, politiche sociali e politiche giovanili;
e) il Presidente della Commissione consiliare permanente Istruzione e cultura, ricerca scientifica, politiche sociali.
3. Il Coordinamento si riunisce con cadenza semestrale e, con il supporto operativo del SRAF, assicura:
a) la formulazione degli indirizzi generali della politica regionale in materia di affidamento familiare, mediante l'elaborazione di piani regionali biennali per l'affidamento e alla solidarietà familiare. Tali piani sono trasmessi l'Osservatorio regionale per la natalità e la famiglia, che esprime parere obbligatorio e non vincolante;
b) la promozione e l'accompagnamento di eventuali attività sperimentali in tema di affidamento, con particolare riferimento agli affidamenti difficili;
c) l'analisi degli affidamenti attivati nella Regione, integrandosi con il sistema informativo sociale campano e nazionale;
d) la promozione di accordi interistituzionali e piani territoriali per l'affidamento familiare, in raccordo con il percorso di attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328);
e) la promozione di campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte al pubblico in materia di affidamento e solidarietà familiare.
4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3, il Coordinamento può avvalersi del supporto del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di rappresentanti delle ASL e dei SASF operanti sul territorio regionale, di rappresentanti delle organizzazioni di base e delle reti delle famiglie affidatarie operanti in Campania e iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), nonché degli organi di rappresentanza dell'associazionismo familiare e di enti e professionisti esperti in materia di affidamento familiare.
5. La partecipazione ai lavori del Coordinamento è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o rimborsi spese.
Art. 8
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette, annualmente alla Commissione consiliare permanente competente per materia, una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati conseguiti.
Art. 9 (1)
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante una dotazione finanziaria di euro 250.000,00 mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, di cui euro 200.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 9, con contestuale incremento di pari importo della Missione 15, Programma 3, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027, ed euro 50.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e) con contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 5, Titolo 1, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2025/2027. 
Art. 10
(Disposizioni finali)
1. La Regione, con la presente legge, recepisce e attua le indicazioni di cui alle Linee di indirizzo nazionali dell'affidamento familiare, aggiornate alla data dell'8 febbraio 2024.
2. La Giunta regionale, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con propria deliberazione e avvalendosi dell'attività del Coordinamento regionale per l'affidamento familiare, all'adeguamento alla vigente normativa delle Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare, di cui alla delibera di Giunta regionale 30 aprile 2004, n. 644.
Art. 11
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
Note
(1) Articolo sostituito con avviso di rettifica pubblicato sul BURC n. 78 del 3 novembre 2025.
(2) Comma sostituito dall'articolo 30, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.
(3) Comma soppresso dall'articolo 30, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 marzo 2026, n. 2.
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