Legge Regionale 11 novembre 2024, n. 16. (Abrogata)

Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165.

 

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 77 dell'11 novembre 2024, è stata abrogata dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale 22 luglio 2025, n. 13 (Misure per il riordino e l'adeguamento della legislazione). In precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza 9 aprile – 15 maggio 2025, n. 64 (Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2025, n. 21, prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alle parole «Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».