Regolamento Regionale 30 luglio 2026, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 41 del 30 luglio 2026

 

"Modifiche al regolamento 12 novembre 2012, n. 12 (Disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche)"

 

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

 

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

visto il regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 (Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche);

vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020) ed in particolare i commi 63, 64 e 65 dell'articolo 1;

vista la delibera della Giunta regionale n. 181 del 7 maggio 2026;

considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 56 dello Statuto

 

Emana

 

il seguente Regolamento:

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del Regolamento 12 novembre 2012, n. 12)

1. All'articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole "D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano)" sono sostituite dalle seguenti: "Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano)";

b) alla lettera b), la parola "e" posta tra le parole "acqua potabile" e "di acqua pulita" è sostituita dalla parola "o"; le parole ", comprendenti, ai fini del presente regolamento:" sono sostituite dalle seguenti ". Per l'uso irriguo su colture alimentari di cui al periodo precedente è consentito l'utilizzo delle seguenti fattispecie:"; le parole "31/2001" sono sostituite dalle seguenti: "18/2023" e le parole "185 del 12 giugno 2003" sono sostituite dalle parole "2 maggio 2006 (Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)".


 

 

Art. 2

(Modifiche all'articolo 7 del Regolamento 12 novembre 2012, n. 12)

1. All'articolo 7, comma 5, lettera d) del Regolamento n. 12/2012, le parole ricorrenti "31 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "n. 18/2023" e le parole "185 del 12 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "2 maggio 2006. Gli accertamenti chimici, chimico-fisici e microbiologici da eseguire sulle acque, a cura del richiedente, ai fini della certificazione, possono essere eseguiti presso strutture pubbliche autorizzate o private accreditate, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per l'analisi di ognuno dei parametri prescritti, corredati dai relativi verbali di prelievo, non antecedenti i 6 mesi dalla richiesta di concessione, anche firmati digitalmente".


 

 

Art. 3

(Modifiche all'articolo 19 del Regolamento 12 novembre 2012, n. 12)

1. All'articolo 19, comma 5, del Regolamento n. 12/2012 le parole "relativi ai costi analitici e quelli" sono soppresse e dopo le parole "o Enti" sono aggiunte le seguenti: "; sono a carico del richiedente i costi per gli accertamenti analitici di cui all'articolo 7, comma 5, lettera d)".


 

 

Art. 4

(Modifiche all'articolo 34 del Regolamento 12 novembre 2012, n. 12)

1. All'articolo 34 del Regolamento n. 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi in cui le derivazioni debbano essere effettuate tramite pompe mobili a causa di condizioni specifiche, quali prelievi da pozzi a largo diametro o con falda freatica molto alta, da pozzi multiutenza, da pozzi posti in aree vincolate dove non sono consentite opere edili fuori terra o in caso di prelievi a servizio di aziende agricole con parcelle discontinue servite da diversi pozzi, la misura delle portate e dei volumi derivati è comunque garantita con idonee soluzioni tecniche concordate con l'ente concedente. In tali casi, i misuratori sono apposti su pompe mobili identificate e registrate nel Fascicolo Aziendale.";

b) al comma 5, dopo le parole "della licenza." è inserito il seguente periodo: "Nel caso di utilizzo di pompe mobili le portate e i volumi d'acqua derivati devono essere riferiti al singolo sistema pompa/misuratore; qualora le pompe mobili siano utilizzate per il prelievo da più fonti a servizio di diverse parcelle della stessa azienda, il misuratore installato deve essere dotato di un sistema di registrazione in grado di differenziare i diversi punti di prelievo.".


 

 

Art. 5

(Modifiche all'Allegato B del Regolamento 12 novembre 2012, n. 12)

1. All'Allegato B, nella sezione Piccole derivazioni di acque sotterranee, del Regolamento n. 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2, la lettera d) è abrogata;

b) dopo il punto 2 è inserito il seguente: "2 bis. Relazione agronomica (per derivazioni ad uso irriguo) redatta da tecnico abilitato con il titolo di Agronomo, Perito Agrario, Agrotecnico.".


 

 

Art. 6

(Modifiche all'Allegato C del Regolamento 12 novembre 2012, n. 12)

1. All'Allegato C del Regolamento n. 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella sezione Piccole derivazioni di acque superficiali, dopo il punto 1, è aggiunto il seguente punto: "1 bis. Relazione agronomica, per derivazioni ad uso irriguo, redatta da tecnico abilitato con il titolo di Agronomo, Perito Agrario, Agrotecnico.";

b) nella sezione Piccole derivazioni di acque sotterranee, dopo il punto 2, è aggiunto il seguente punto: "2 bis. Relazione agronomica, per derivazioni ad uso irriguo, redatta da tecnico abilitato con il titolo di Agronomo, Perito Agrario, Agrotecnico, se non già presentata in sede di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi.".


 

 

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione

nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

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