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Legge Regionale 6 marzo 2015, n. 5.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 9 marzo 2015
"Interventi regionali di riconversione delle eccedenze alimentari"
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art.1
(Finalità)
1. La regione Campania per tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi alimentari riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta da:
a) i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001, n. 15241 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale;
b) le imprese che adottano i procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale e concessionarie del marchio etico previsto dalla legge regionale 21 luglio 2014, n.14 (Promozione del marchio etico regionale).
2. La regione Campania, con propri bandi e specifiche iniziative, promuove ogni attività utile al raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1 e sostiene le iniziative di informazione, le campagne di sensibilizzazione ed i percorsi educativi contro gli sprechi alimentari.
Art. 2
(Definizioni)
1. Sono considerate eccedenze alimentari:
a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura o per motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, perfettamente commestibili;
b) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione autorizzati e di somministrazione collettiva, perfettamente commestibili;
c) le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione e destinate alla eliminazione dal circuito alimentare, perfettamente commestibili.
Art. 3
(Soggetti attuatori e beneficiari)
1. La Regione, per le finalità previste nell'articolo 1, si avvale:
a) dei soggetti del terzo settore, di cui all'articolo 2 del d.p.c.m. 15241/2001 che esercitano le attività previste dall'articolo 1, comma 1, lett. a);
b) delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b);
c) delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative per le finalità previste all'articolo 1, comma 2.
2. I soggetti del terzo settore, di cui al comma 1, lett. a), devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) operare nella regione Campania;
b) realizzare una progettualità di rete a livello territoriale;
c) documentare l'operatività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari,a livello diffuso e continuativo nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge;
d) essere accreditati al Fondo nazionale di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Art.4
(Interventi)
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone le manovre di riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le aziende concessionarie del marchio etico di cui alla legge regionale 14/2014 e che stipulano gli accordi di collaborazione previsti al comma 2, lettere a), b) e d).
2. La Giunta regionale promuove:
a) gli accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva ed i soggetti previsti nell'articolo 3 per la cessione di generi alimentari ancora commestibili;
b) le attività che riducono gli sprechi nel settore della produzione e della distribuzione alimentare, per migliorare l'efficienza della catena agroalimentare e promuovere i modelli di produzione, di distribuzione e di consumo più efficienti e sostenibili;
c) l'istituzione di network sociali che si avvalgono di piattaforme web, web community e App;
d) i progetti di informazione, di sensibilizzazione e di formazione professionale per incentivare ogni forma di solidarietà e favorire il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari;
e) l'istituzione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari.
Art.5
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri di spesa di cui alla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 (centomila), compresi il minore gettito delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno corrente di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 1 (Organi Istituzionali), Programma 10 (Risorse umane) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015.
2. Per i prossimi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.
Art. 6
(Clausola di valutazione)
1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione, sui progetti e gli interventi previsti nell'articolo 4 e sulle eventuali criticità emerse in fase di applicazione.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
- Testo come pubblicato sul bollettino n. 16 del 9 marzo 2015 PDF (Dimensione file: 66,73 Kb)