Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 24.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 17 ottobre 2025


"Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d'acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


 

Art. 1

(Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d'acqua)

1. È consentita la movimentazione e l'asportazione dei materiali inerti dai corsi d'acqua e nelle zone golenali al solo scopo di ripristinare l'officiosità idraulica degli stessi, anche al fine di scongiurare eventi di dissesto idraulico o idrogeologico (alluvioni, esondazioni, flussi detritici). Tali interventi non costituiscono attività estrattiva.

2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui al comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere:

a) con riferimento ai soli corsi d'acqua naturali o lievemente modificati, uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessità di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilità nel tempo dell'intervento;

b) la quantificazione del materiale da estrarre e uno studio sul suo impiego all'interno dello stesso cantiere o per la realizzazione, anche successiva, di opere pubbliche da parte del medesimo ente competente;

c) l'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere riutilizzati ai sensi della lettera b);

d) le modalità di prelievo e stoccaggio del materiale da estrarre;

e) le modalità di controllo delle quantità estratte, anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori;

f) le modalità di controllo della qualità dei materiali, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e da altre norme di settore vigenti.

3. L'eventuale materiale in esubero, di cui alla lettera c) del comma 2, ritenuto idoneo per il riutilizzo, deve essere valorizzato o tramite cessione all'appaltatore, a compensazione del costo degli interventi, comprensivo di tutti gli oneri, ed il valore del materiale è equiparato a quello degli analoghi materiali di seconda categoria, o tramite cessione onerosa a soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica.

4. Ogni intervento di estrazione deve essere accompagnato da misure di compensazione ecologica finalizzate alla tutela e al ripristino degli ecosistemi fluviali e terrestri interessati.

5. Resta fermo l'obbligo di pagamento degli eventuali canoni demaniali.

6. L'esecuzione del progetto di cui al comma 2, strettamente finalizzata agli scopi previsti dal comma 1, è subordinata al rilascio del provvedimento dell'autorità idraulica competente, previa acquisizione dei pareri resi dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, in materia di rischio idraulico, e dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), laddove non si tratti di semplice movimentazione, in materia di qualità dei materiali inerti da riutilizzare, e successivamente è comunicata alla struttura regionale territorialmente competente in materia di attività estrattive, nonché agli enti aventi competenze sul territorio in virtù dei vincoli presenti e delle norme di settore.



 

Art. 2

(Disposizioni in materia di polizze fideiussorie per attività estrattive)

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Garanzie finanziarie)

1. Le strutture competenti nel rilasciare l'autorizzazione devono tener conto:

a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua idoneità agli scopi a cui si dice destinato;

b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;

c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.

2. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione estrattiva è subordinato alla prestazione, da parte dell'istante, di una garanzia finanziaria ai fini della esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale e del versamento del contributo di cui all'articolo 18.

3. L'ammontare della garanzia finanziaria, omnicomprensiva dei costi da garantire, è stabilito dalle strutture competenti con proprio provvedimento tenendo conto:

a) del computo metrico estimativo relativo agli interventi di ricomposizione ambientale del progetto autorizzato per un'aliquota non inferiore al 50 per cento dell'importo;

b) del contributo da versare al Comune territorialmente competente per la prima annualità, sulla previsione del volume da estrarre nel primo anno secondo il cronoprogramma autorizzato;

c) del contributo da versare alla Regione per la prima rata, sulla previsione del volume da estrarre nel primo anno secondo il cronoprogramma autorizzato.

4. Nel caso di inadempienza del soggetto destinatario di autorizzazione o di concessione, la Regione:

a) impiega l'importo della polizza fideiussoria per la ricomposizione ambientale, previa diffida ad adempiere al soggetto titolare del provvedimento estrattivo e fermo restando il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni;

b) escute l'importo necessario a coprire il mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 18, anche su richiesta del Comune territorialmente competente.

5. L'entità della garanzia finanziaria è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) del costo della vita.

6. La garanzia finanziaria ha la durata dell'autorizzazione o della concessione, maggiorata di tre anni per garantire la manutenzione degli interventi di ricomposizione ambientale se effettuati con l'impiego di essenze vegetali. In caso di difficoltà, con i soggetti garanti, a stipulare polizze di lunga durata, le ditte esercenti possono sottoscrivere polizze anche di durata inferiore, ma non inferiore al biennio, recanti la clausola dell'automatico rinnovo fino a copertura della durata complessiva dell'autorizzazione o della concessione più tre anni.

7. L'importo della garanzia finanziaria può essere ridefinito nel corso degli anni di attività in funzione degli interventi di ricomposizione ambientale già eseguiti, previa rimodulazione del computo metrico estimativo, giustificato da relazione agronomica e che deve prevedere, in sostituzione degli interventi già eseguiti, gli importi per la manutenzione, nonché sopralluogo accertativo effettuato da personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattiva e della struttura regionale competente in materia agronomico-forestale.

8. La garanzia finanziaria è svincolata dalla Regione soltanto a conclusione del procedimento per la dichiarazione di estinzione di cava, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo 13 e all'articolo 23 della presente legge, e a condizione che non vi siano debenze verso il Comune o la Regione per il contributo di cui all'articolo 18.".



 

Art. 3

(Norme per l'efficientamento delle procedure in materia di progetti estrattivi e di riqualificazione di cave)

1. L'articolo 15 della legge regionale 54/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Concessioni)

1. La Regione promuove la coltivazione delle cave censite dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e non ancora ricomposte, ai fini del reperimento dei materiali di seconda categoria necessari soprattutto per le opere pubbliche e i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché per il raggiungimento della loro riqualificazione ambientale.

2. È consentito esclusivamente il conferimento di materiali inerti certificati e compatibili con finalità ecologiche, nel rispetto di criteri tecnici che escludono ogni utilizzo improprio e la trasformazione delle cave in discariche di rifiuti solidi urbani.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le strutture regionali competenti rivolgono ai proprietari delle aree o alle ditte che ne avessero la disponibilità invito-diffida a presentare entro sessanta giorni un progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale nel rispetto delle norme di attuazione del PRAE e in funzione delle aree di perimetrazione in cui il sito ricade, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine medesimo, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e del presente articolo.

4. La riqualificazione dei siti estrattivi dismessi non può costituire in alcun caso motivazione per la riapertura o la prosecuzione delle attività estrattive se non per quanto strettamente necessario per l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale.

5. In caso di inerzia dei proprietari o della ditta che ne abbia la disponibilità ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927 e successive modificazioni e del presente articolo, per cui la struttura regionale competente:

a) attiva la procedura finalizzata all'esecuzione del rilievo dello stato dei luoghi della cava da porre a bando, anche attraverso provvedimento di occupazione temporanea delle aree ai fini dell'accesso dei tecnici incaricati; 

b) dà avvio alla procedura di individuazione del soggetto a cui assegnare le aree di cava in regime concessorio, per l'esecuzione del progetto di riqualificazione ambientale, mediante bando ad evidenza pubblica rivolto a ditte esercenti aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività estrattive ai sensi delle vigenti norme, che presentano le proposte progettuali per la riqualificazione del sito basandosi sul rilievo dello stato dei luoghi fatto eseguire dalla Regione e prospettando tecniche migliorative ai fini della tutela ambientale e della salute delle comunità locali. 

6. All'esito della procedura di individuazione della ditta esercente a cui assegnare le aree di cava in regime concessorio, la struttura regionale competente può delegare alla medesima ditta, che provvede a proprie cure e spese, le attività finalizzate all'acquisizione di tutti i pareri e titoli abilitativi, attraverso lo strumento procedimentale della conferenza di servizi, preliminare al rilascio della concessione estrattiva, nonché alle successive attività per l'espropriazione e/o occupazione temporanea dei terreni e/o degli immobili eventualmente interessati, alle attività per la trascrizione nei registri immobiliari e per le iscrizioni in catasto fino alla liquidazione delle relative indennità.

7. All'esito favorevole della procedura di approvazione di cui al comma 6, la Giunta regionale con proprio atto emette dichiarazione di pubblica utilità e dispone l'acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione delle aree di cava, in attuazione del quale la struttura regionale competente emette la concessione estrattiva di cui al presente articolo ed ai sensi dell'articolo 11 delle norme di attuazione del PRAE.

8. La Regione, con atto dell'organo competente, può alienare i siti di cava ricomposti, dichiarando la cessazione della condizione di indisponibilità per estinzione della cava stessa, trasferendone la proprietà al Comune territorialmente competente o alla ditta esercente che ha provveduto all'esecuzione del progetto di ricomposizione o ad altro soggetto che dovesse farne istanza, a meno dell'originario proprietario, al fine di realizzarvi future attività anche di pubblico interesse.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo si applicano anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui all'articolo 13 della presente legge.

10. I possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento da parte del concessionario subentrante nella coltivazione e ricomposizione della cava, il quale è tenuto a corrispondere al proprietario delle aree un indennizzo determinato in base agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta regionale con proprio atto.

11. La Regione approva un programma di riqualificazione ecologica delle cave dismesse che prevede a carico dei soggetti responsabili la bonifica dei siti, la ricostituzione della biodiversità attraverso specie autoctone e un sistema di monitoraggio ambientale indipendente e trasparente.".



 

Art. 4

(Disposizioni in materia di contributi dovuti per attività di cava)

1. L'articolo 18 della legge regionale 54/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (Contributo per attività estrattiva)

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava, di cui alla presente legge, è tenuto a versare annualmente un contributo determinato in base al volume di materiale estratto e alla tipologia.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche sui volumi estratti in assenza di regolare e vigente autorizzazione, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste per tale specifica fattispecie, applicando gli importi unitari determinati secondo i criteri approvati dalla Giunta con proprio atto e considerando il volume estratto e la tipologia di materiale. Il versamento dei contributi non può in alcun caso comportare la sanatoria di attività abusive, che restano soggette a sanzioni amministrative e penali.

3. Sono esclusi dal calcolo del contributo di cui al comma 1 i volumi dei materiali di scotico o non utili alla commercializzazione destinati agli interventi di recupero di cava opportunamente quantificati e nel rispetto del progetto autorizzato.

4. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del Comune, nel cui territorio insiste la cava, e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava ricade nel territorio di due o più Comuni, gli oneri sono ripartiti in base ai volumi effettivamente estratti per ciascun territorio comunale.

5. Le somme dovute quali contributo di cui al presente articolo sono versate:

a) direttamente al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio, salvo diversa determinazione del Comune stesso, dell'anno solare successivo a quello di estrazione;

b) alla Regione Campania, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di estrazione con facoltà di rateizzare in due rate da pagare entro il 31 marzo ed il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di estrazione.

6. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo di cui al presente articolo sono utilizzate:

a) dal Comune territorialmente competente, per la realizzazione di opere ed interventi di tutela ambientale delle comunità locali con criteri di prossimità al sito estrattivo;

b) dalla Regione che ne destina il 50 per cento per tutti gli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive e l'altro 50 per cento agli enti di gestione delle aree protette regionali, per la realizzazione delle attività di competenza programmate.

7. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive, definisce con proprio atto:

a) i criteri a cui gli esercenti devono attenersi per il calcolo annuale del volume estratto in banco;

b) i criteri da adottare per la determinazione degli importi unitari da applicare, per ogni biennio e differenziati per tipologia di materiale estratto, ai fini del calcolo del contributo di cui al presente articolo;

c) i criteri di premialità per gli esercenti che svolgono attività estrattive con regolare autorizzazione, in possesso di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori e che utilizzino sistemi innovativi per il controllo ed il monitoraggio dei fattori inquinanti da attività estrattiva, con una riduzione del contributo previsto dal presente articolo fino ad un massimo del 30 per cento.

8. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 7 fissati dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente determina i contributi di cui al presente articolo, tenuto conto del volume estratto in banco nell'anno di riferimento calcolato dagli esercenti e della tariffa stabilita con cadenza biennale dal competente ufficio regionale per tipologia di materiale.

9. Il mancato pagamento dei contributi da attività estrattiva comporta, previa diffida ad adempiere, la decadenza dell'autorizzazione o della concessione con escussione della polizza di cui all'articolo 6 della presente legge, ovvero il recupero coattivo delle somme in caso di attività abusive sprovviste di polizza.

10. Il contributo di cui al presente articolo si prescrive in dieci anni dall'accertamento del debito in virtù dell'effettivo volume scavato.

11. Le violazioni sono sanzionate in misura proporzionata al danno ambientale arrecato e al profitto illecito conseguito. In caso di danni derivanti da attività estrattive, il soggetto responsabile è obbligato a interventi immediati di rinaturazione e ripristino ecologico.".



 

Art. 5

(Norme per l'efficientamento delle procedure in materia di riqualificazione di cave)

1. L'articolo 29 della legge regionale 54/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 29 (Interventi nelle aree di cava abbandonate, abusive o dismesse)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate abusive o dismesse, anche mediante conferimento di materiali provenienti dall'esterno, in particolare per i materiali derivanti da opere pubbliche o di interesse pubblico, risultati idonei a tutte le certificazioni ambientali nel rispetto delle norme di settore e sentite le autorità competenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le strutture regionali competenti per territorio rivolgono ai proprietari delle aree invito-diffida a presentare entro sessanta giorni un progetto di ricomposizione ambientale secondo le indicazioni fornite dal medesimo ufficio ai fini del conferimento dei materiali di cui al comma 1, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine medesimo, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927 e successive modificazioni e dell'articolo 15 della presente legge.

3. In caso di inerzia dei proprietari o della ditta che ne abbia la disponibilità ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927 e successive modificazioni e dell'articolo 15 della presente legge, per cui la struttura regionale competente:

a) attiva la procedura finalizzata all'esecuzione del rilievo dello stato dei luoghi della cava da porre a bando, anche attraverso provvedimento di occupazione temporanea delle aree ai fini dell'accesso dei tecnici incaricati; 

b) dà avvio alla procedura di individuazione del soggetto a cui assegnare le aree di cava in regime concessorio, per l'esecuzione del progetto di riqualificazione ambientale, mediante bando ad evidenza pubblica rivolto a ditte esercenti aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività estrattive ai sensi delle vigenti norme, che presentano le proposte progettuali per la riqualificazione del sito basandosi sul rilievo dello stato dei luoghi fatto eseguire dalla Regione, tenendo conto delle indicazioni fornite dal medesimo ufficio ai fini del conferimento dei materiali di cui al comma 1 e prospettando tecniche migliorative ai fini della tutela ambientale e della salute delle comunità locali. 

4. All'esito della procedura di individuazione della ditta esercente a cui assegnare le aree di cava in regime concessorio, la struttura regionale competente può delegare alla medesima ditta, che provvede a proprie cure e spese, le attività finalizzate all'acquisizione di tutti i pareri e titoli abilitativi, attraverso lo strumento procedimentale della conferenza di servizi, preliminare al rilascio della concessione estrattiva, nonché alle successive attività per l'espropriazione e/o occupazione temporanea dei terreni e/o degli immobili eventualmente interessati, alle attività per la trascrizione nei registri immobiliari e per le iscrizioni in catasto fino alla liquidazione delle relative indennità.

5. All'esito favorevole della procedura di approvazione di cui al comma 4, la Giunta regionale con proprio atto emette dichiarazione di pubblica utilità e dispone l'acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione delle aree di cava, in attuazione del quale la struttura regionale competente emette la concessione estrattiva ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e dell'articolo 11 delle norme di attuazione del PRAE.

6. La Regione, con atto dell'organo competente, può alienare i siti di cava ricomposti, dichiarando la cessazione della condizione di indisponibilità per estinzione della cava stessa, trasferendone la proprietà al Comune territorialmente competente o alla ditta esercente che ha provveduto all'esecuzione del progetto di ricomposizione o ad altro soggetto che dovesse farne istanza, a meno dell'originario proprietario, al fine di realizzarvi future attività anche di pubblico interesse.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui all'articolo 13 della presente legge.

8. I possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento da parte del concessionario subentrante nella coltivazione e ricomposizione della cava, il quale è tenuto a corrispondere al proprietario delle aree un indennizzo determinato in base agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta regionale con proprio atto.".


 


Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 38-sexies della legge regionale 54/1985)

1. L'articolo 38-sexies della legge regionale 54/1985 è sostituito dal seguente:

"Art. 38-sexies (Norme finali)

1. In tutto il testo della legge regionale 54/1985 le parole "il Presidente della Giunta o un suo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale".".



 

Art. 7

(Disposizioni in materia di aggiornamento del fabbisogno regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale competente in materia di cave e miniere dà avvio alle attività per l'approvazione del nuovo PRAE. Fino all'approvazione del nuovo PRAE continuano ad applicarsi tutte le disposizioni del PRAE vigente.

2. Nelle more dell'approvazione del nuovo PRAE, vista la necessità di attualizzare i quantitativi relativi alle richieste e alle offerte di materiale di seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 e successive modificazioni, necessari soprattutto per le opere pubbliche e i progetti del PNRR, la Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dà incarico alle strutture regionali competenti di predisporre uno studio di settore finalizzato all'aggiornamento del fabbisogno regionale dei materiali di seconda categoria, e adotta gli indirizzi operativi per la sua attuazione. Lo studio finalizzato all'aggiornamento del fabbisogno, di cui al presente comma, confluisce nelle attività per l'approvazione del nuovo PRAE.

3. Nelle more dello studio di settore e dell'aggiornamento del fabbisogno regionale dei materiali di seconda categoria di cui al comma 1, in particolare per il fabbisogno di "calcare" da soddisfare su base provinciale, al fine di riscontrare le contingenti e urgenti richieste di mercato per l'esecuzione e il completamento anche di opere pubbliche, le strutture regionali competenti possono:

a) dare avvio alle procedure autorizzative, nel rispetto delle norme di attuazione del PRAE e delle disposizioni di specifiche norme di settore, per progetti di riqualificazione ambientale delle cave presenti sul territorio e non ancora ricomposte, prevedendo anche volumi di scavo utili alla commercializzazione in deroga al fabbisogno previsto dall'articolo 9 delle norme del PRAE, secondo soluzioni tecnico progettuali che rispettino il principio della "sezione minima di progetto";

b) dare avvio alle procedure di coltivazione dei comparti estrattivi, già perimetrati con delibere di Giunta regionale e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 25 delle norme di attuazione del PRAE, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, dell'aggiornamento del fabbisogno di cui al citato articolo 9 in base alle previsioni volumetriche di scavo riportate, per lo specifico comparto estrattivo, nella relazione allegata alla delibera di perimetrazione dello stesso.

4. Le procedure previste al comma 3 rivestono carattere eccezionale e temporaneo per far fronte alle contingenti ed urgenti richieste di mercato del materiale di seconda categoria, in particolare "calcare", e possono essere attivate entro e non oltre due anni dalla approvazione della presente legge.

5. Le procedure di autorizzazione previste al comma 3, lettera a) rivestono carattere prioritario assoluto su quelle di attivazione dei comparti estrattivi, nel rispetto dei principi e delle finalità del PRAE, che dispone la prioritaria riqualificazione di tutte le cave, nonché delle previsioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 57/85, come modificata dalla presente legge.



 

Art. 8

(Disposizioni in materia di delocalizzazione)

1. Nelle more dell'aggiornamento del PRAE e al fine di garantire il reperimento dei materiali di seconda categoria necessari soprattutto per le opere pubbliche e i progetti del PNRR, la delocalizzazione prevista dall'articolo 28, comma 18, delle norme di attuazione del PRAE può essere richiesta anche da esercenti di cave ricadenti in altre aree della perimetrazione del PRAE, per le quali si stiano concludendo i progetti di riqualificazione ambientale con la conseguente dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 54/1985.

2. Gli esercenti di cui al comma 1 possono richiedere la delocalizzazione dell'attività di cava su terreni di proprietà o in disponibilità, aventi una superficie minima di 5 ettari in un unico lotto ed ubicati in aree suscettibili di nuove estrazioni o in aree di riserva, a condizione che la cava che sta riqualificando e per la quale è chiesta la delocalizzazione sia strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali riconducibili allo stesso ciclo produttivo ed ubicate in prossimità del sito di cava da delocalizzare.

3. La delocalizzazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5 della legge regionale 54/1985, in deroga a quanto disposto alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 54/1985, e previa acquisizione di pareri, nulla-osta autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati delle autorità competenti sul territorio, nel rispetto di quanto prescritto al comma 2 del medesimo articolo 7.

4. Nel caso di delocalizzazioni in aree di riserva, derivanti dall'applicazione del combinato disposto del presente articolo e delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 18, delle norme di attuazione del PRAE, la Giunta regionale, vista la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sul relativo progetto e ritenuta assentibile la procedura di delocalizzazione, può riclassificare la superficie corrispondente al sito estrattivo in area suscettibile di nuove estrazioni.



 

Art. 9

(Disposizioni di attuazione)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) i criteri per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria di cui all'articolo 6 della legge regionale 54/1985;

b) criteri per il calcolo dei contributi da versare per attività estrattive di cui all'articolo 18 della legge regionale 54/1985;

c) gli indirizzi operativi per l'attuazione dell'articolo 15, comma 8 e dell'articolo 29, comma 8 della legge regionale 54/1985 e i criteri che consentono di garantire la qualità ambientale delle aree e delle comunità circostanti il sito di cava, la salute dei cittadini, la tracciabilità dei materiali oggetto di conferimento nei siti di cava per la loro ricomposizione ambientale e le tipologie dei materiali che possono essere conferiti in cava per la loro ricomposizione ambientale.

d) le linee guida per le misure compensative che devono essere previste dai progetti di cui all'articolo 1 della presente legge e che devono essere attuate al fine di ripristinare e salvaguardare gli ecosistemi delle aree presenti lungo i corsi d'acqua oggetto di intervento.



 

Art. 10

(Norme finali e transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 9-bis, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 54/1985, l'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2005), gli articoli 15 e 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008), l'articolo 5, comma 7 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) e l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) sono abrogati.

2. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di contributi da attività estrattive di cui all'articolo 18 della legge regionale 54/1985, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, e all'articolo 19 della legge regionale 1/2008.



 

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse relative agli introiti derivanti dai contributi versati dai titolari di autorizzazione o concessione alla coltivazione di giacimenti di cava come individuati e calcolati all'articolo 18 della legge regionale 54/1985.



 

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca