Legge Regionale 20 febbraio 2023, n. 1.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 15 del 22 febbraio 2023


"Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25)

1. All'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Indi procede" sono inserite le seguenti: "all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il referendum è valido se la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria superi il cinquanta per cento.";

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

"4. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, la consultazione non è valida. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.".



Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non presenta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.



Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca