Regolamento Regionale 3 luglio 2012, n. 6

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 42 del 9 luglio 2012

 

Regolamento di attuazione dell'articolo n. 33 della legge regionale 19 gennaio 2007,  n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2007), per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.

 

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

vista la Delibera della Giunta Regionale n. 95 del 13/03/2012;

visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 6 Giugno 2012

 

EMANA

 

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2007), di seguito denominata legge regionale, recante norme per la conservazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione.

2. Sono considerate risorse genetiche autoctone di interesse agrario, ai fini di cui al comma 1:

a) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni autoctoni del territorio campano;

b) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni che, seppure di origine esterna al territorio campano, sono stati introdotti da almeno cinquanta anni ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura;

c) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni derivanti dalle risorse genetiche autoctone di cui alle lettere a) e b) per selezione massale;

d) le razze, le varietà, le popolazioni, gli ecotipi ed i cloni di cui alle lettere precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, allevamenti, banche del germoplasma, pubbliche o private, università, centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

 

Art. 2

(Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche)

1. Ai sensi dell'articolo 33 comma 2 della legge regionale, è istituita la rete di conservazione e sicurezza delle risorse autoctone, di seguito denominata rete regionale, gestita e coordinata dalla struttura amministrativa competente in agricoltura.

2. Fanno parte di diritto della rete regionale i coltivatori custodi di cui all'articolo 5 e le banche regionali del germoplasma di cui all'articolo 4.

3. Oltre ai soggetti di cui al comma 2 possono aderire alla rete i Comuni, le Comunità montane, gli Enti parco, le Istituzioni di ricerca e sperimentazione, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma associata in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 comma 3, ubicati o aventi almeno una sede operativa nel territorio della regione.

4. I soggetti aderenti alla rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di estinzione attraverso la conservazione ex situ ed in situ e ad incentivarne la diffusione.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 che intendono aderire alla rete devono presentare apposita domanda alla struttura amministrativa competente in agricoltura, indicando la risorsa genetica per la cui conservazione si richiede l'adesione.

 

Art. 3

(Circolazione di materiale genetico)

1. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche, è consentita, tra i soggetti aderenti alla rete regionale, la circolazione e la diffusione senza scopo di lucro ed in ambito locale, di modiche quantità di materiale genetico, volte al recupero, al mantenimento ed alla riproduzione di varietà e razze locali a rischio di estinzione iscritte al repertorio regionale di cui all'articolo 7. In nessun caso gli scambi possono concretizzarsi in attività di commercializzazione ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia.

2. La struttura amministrativa competente in agricoltura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della legislazione nazionale, sentita la Commissione tecnicoscientifica di cui all'art. 8, definisce le modalità di circolazione del materiale genetico e, con riferimento alle singole varietà, la modica quantità e l'ambito locale.

3. Gli aderenti alla rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel repertorio regionale oppure su materiale biologico da questa derivante, devono richiedere preventiva autorizzazione alla struttura amministrativa competente in agricoltura.

4. La struttura amministrativa competente in agricoltura promuove il collegamento con altre reti internazionali, nazionali e regionali di conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario.

 

Art. 4

(Banche regionali del germoplasma)

1. Al fine di garantire la salvaguardia, mediante la conservazione ex situ, delle risorse genetiche animali e vegetali autoctone a rischio di estinzione, sono istituite ai sensi dell'articolo 33 comma 1 della legge regionale, le banche regionali del germoplasma.

2. La banca è la struttura pubblica o privata che assicura la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel repertorio regionale di cui all'articolo 7.

3. La costituzione della banca del germoplasma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 è subordinata all'accreditamento da parte della struttura amministrativa competente in agricoltura, sentita la Commissione di cui all'art. 8. L'istanza di accreditamento deve essere corredata dalla documentazione tecnico-scientifica comprovante il possesso di esperienza nel settore e la dotazione di idonee strutture tecnico-organizzative volte a consentire la conservazione delle risorse genetiche iscritte nel repertorio regionale. Costituisce criterio preferenziale per l'accreditamento l'avere già svolto, per conto della Regione, attività e programmi nel campo del reperimento, conservazione e selezione di risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

4. Le modalità tecnico–organizzative di cui al comma 3 sono individuate dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il coordinamento dell'attività delle banche è affidato alla struttura amministrativa competente in agricoltura, che può avvalersi anche di altre istituzioni di ricerca e sperimentazione che hanno direttamente condotto per conto della Regione programmi di conservazione, selezione e moltiplicazione delle risorse genetiche autoctone.

6. I soggetti accreditati sono tenuti:

a) a garantire l'integrità del materiale genetico custodito, preservandolo da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) a non iscrivere al registro nazionale delle varietà né ad analoghi registri comunitari o internazionali le risorse genetiche depositate;

c) a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello da esso essenzialmente derivato.

7. Il materiale genetico custodito presso la banca può essere messo a disposizione per scopi di studio, di ricerca, per gli impieghi a titolo hobbistico, amatoriale e per fini didattici, previa autorizzazione rilasciata dalla struttura amministrativa competente in agricoltura, sulla base della conformità dell'utilizzazione alle finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale e tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse citogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001).

8. La richiesta di autorizzazione all'utilizzazione del materiale custodito deve indicare:

a) il soggetto richiedente;

b) le finalità della richiesta;

c) la specie, la razza o la varietà interessata;

d) il tipo e la quantità del materiale richiesto;

e) il sito di destinazione.

9. L'autorizzazione di cui al comma 7 non può essere concessa per finalità connesse all'ottenimento dei diritti brevettuali analoghi ai brevetti per invenzione di tipo industriale e al successivo sfruttamento commerciale degli stessi brevetti.

10. Al fine di garantire il controllo e la tracciabilità delle acquisizioni, degli usi e degli impieghi del materiale custodito, ogni accesso è soggetto a puntuale registrazione a cura della banca.

11. I rapporti tra la struttura amministrativa competente in agricoltura e i soggetti accreditati sono regolati da apposita convenzione che disciplina anche gli eventuali aspetti economici del rapporto.

 

Art. 5

(Coltivatore custode)

1. È coltivatore custode colui che provvede alla conservazione in situ delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione iscritte nel repertorio regionale di cui all'art. 7.

2. Il coltivatore custode provvede:

a) alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

b) alla diffusione della conoscenza e della coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode;

c) al rinnovo del materiale di moltiplicazione delle risorse genetiche vegetali messo a disposizione delle banche del germoplasma regionale. In tal caso il coltivatore custode incaricato si impegna a consegnare la quota di campione riprodotta nelle quantità stabilite dalla convenzione sottoscritta con l'unità operativa dirigenziale regionale di competenza di cui al comma 6.

3. L'attività di riproduzione delle risorse genetiche da parte del coltivatore custode incaricato ai sensi del comma 2 lettera c), deve avvenire nell'area geografica dell'originario prelievo del materiale di moltiplicazione ovvero nelle zone riconosciute come luogo di tradizionale presenza della stessa risorsa genetica.

4. L'incarico di coltivatore custode può essere conferito solo ai soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 6.

5. Costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico di coltivatore custode l'aver già provveduto alla conservazione o alla riscoperta delle risorse genetiche campane.

6. Lo svolgimento dell'incarico è regolato da apposita convenzione nella quale sono disciplinati tra l'altro:

a) l'oggetto dell'incarico, ed in particolare le tipologie di risorse genetiche da conservare;

b) le modalità di svolgimento;

c) le prescrizioni tecniche;

d) le condizioni di accesso al fondo ove è custodito e moltiplicato il materiale genetico per il personale autorizzato alle verifiche e ai controlli;

e) gli aspetti economici del rapporto;

f) l'obbligo di comunicare all'unità operativa dirigenziale di competenza qualunque mutamento degli aspetti regolamentati dalla convenzione-detenzione del fondo, perdita del prodotto o del materiale moltiplicato ed altro;

g) la risoluzione anticipata del rapporto.

7. Il coltivatore custode incaricato si impegna a:

a) non iscrivere le risorse genetiche ricevute per la conservazione al registro nazionale delle varietà né ad analoghi registri comunitari o internazionali;

b) non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dall'unità operativa dirigenziale di competenza o su quello da esso essenzialmente derivato;

c) mettere a disposizione, a titolo gratuito, il materiale di riproduzione e di propagazione di cui il coltivatore sia in possesso, ai soggetti che ne facciano richiesta e che hanno aderito alla rete regionale.

8. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 7, nonché delle prescrizioni tecniche di cui al comma 6 lett. c) comporta la revoca dell'incarico e la cancellazione del coltivatore custode dall'elenco regionale.

9. Al fine di consentire l'accesso alle varietà conservate, per i fini previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, i nominativi dei coltivatori custodi che hanno ricevuto l'incarico dalla struttura amministrativa competente in agricoltura sono resi pubblici sul sito web della Regione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

 

Art. 6

(Elenco regionale dei coltivatori custodi)

1. È istituito presso la struttura amministrativa competente in agricoltura, l'elenco regionale dei coltivatori che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, manifestano la disponibilità ad assumere l'incarico di coltivatore custode. L'elenco è suddiviso in due sezioni: animale e vegetale.

2. L'iscrizione all'elenco regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) conduzione, in forma singola o associata, di aziende agricole, in base ad un legittimo titolo di possesso (proprietà, usufrutto, affitto, bilaterale o unilaterale, registrato nei modi di legge) operanti e ubicate nel territorio regionale. Per la conservazione di specie animali è necessaria anche la disponibilità di idonee strutture di allevamento;

b) possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti:

1) autoriproduzione di sementi;

2) coltivazione di specie legnose da frutto;

3) coltivazione di specie ornamentali e da fiore;

4) mantenimento a cura di specie di interesse forestale;

5) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, disciplina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i requisiti dei soggetti indicati all'articolo 2 comma 3, le modalità di iscrizione, di accesso e di tenuta dell'elenco regionale nonché i requisiti che attestano la specifica esperienza o capacità professionale di cui al comma 2 lett. b).


 

Art. 7

(Repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione)

1. Ai sensi dell'articolo 33 comma 5 della legge regionale è istituito il repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione di cui all'art. 1.

2. Il repertorio regionale è tenuto presso la struttura amministrativa competente in agricoltura. Il repertorio è suddiviso in due sezioni: animale e vegetale.

3. La richiesta di iscrizione nel registro regionale può essere presentata da Enti ed Istituzioni scientifiche, da Enti pubblici, da associazioni, da organizzazioni private, da cittadini, sulla base del parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 8.

4. La richiesta di iscrizione è indirizzata alla struttura amministrativa competente in agricoltura su apposito modello corredato della documentazione storico–tecnico–scientifica per ciascuna risorsa genetica.

5. La Regione può provvedere direttamente alla iscrizione al repertorio regionale di risorse genetiche autoctone, avvalendosi, per la redazione della documentazione di cui al comma 4, della collaborazione di esperti di comprovata esperienza nel settore.

6. La struttura amministrativa competente in agricoltura provvede agli adempimenti necessari alla gestione del repertorio e disciplina le modalità tecniche di registrazione dei dati relativi, tenendo conto delle caratteristiche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale ed internazionale, al fine di renderle compatibili e comparabili con gli stessi strumenti.

7. I dati e le informazioni contenuti nel repertorio sono pubblici. La struttura amministrativa competente in agricoltura implementa e aggiorna le informazioni sul sito della Regione Campania, in apposita sezione.

 

Art. 8

(Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 33 della legge regionale, è istituita, presso la struttura amministrativa competente in agricoltura, la Commissione tecnico-scientifica sulla biodiversità di interesse agrario, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente della struttura amministrativa competente in agricoltura entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed è composta da:

a) il Dirigente della struttura amministrativa competente in agricoltura o suo delegato;

b) cinque esperti in materia di risorse genetiche animali e vegetali, del mondo scientifico ed accademico della regione, designati dal Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA);

c) tre esperti in materia designati dalle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un dirigente o suo delegato della struttura amministrativa competente in ecologia;

e) un funzionario della struttura amministrativa competente in agricoltura, con funzioni di segretario della Commissione.

3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere alla struttura amministrativa competente in agricoltura per il riconoscimento di soggetto accreditato a costituire le banche di cui all'art. 4;

b) esprime parere vincolante alla struttura amministrativa competente in agricoltura per l'iscrizione o la cancellazione delle specie, razze e varietà al repertorio regionale di cui all'articolo 7;

c) esprime parere sulle modalità e sui requisiti previsti dall'articolo 6, comma 3;

d) esprime parere sulla circolazione del materiale genetico ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3.

4. All'atto dell'insediamento della Commissione elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente ed approva il regolamento interno.

5. La Commissione può richiedere, tramite il SeSIRCA, ulteriori informazioni o documentazione integrativa in merito alle richieste.

6. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso; eventuali oneri finanziari relativi alla partecipazione ai lavori della Commissione sono a carico dei soggetti designanti.

7. La struttura amministrativa competente in agricoltura fornisce alla Commissione il necessario supporto logistico ed operativo per il suo funzionamento.

8. Le riunioni della Commissione si intendono validamente convocate se è presente la maggioranza dei componenti. I pareri sono validamente resi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. La Commissione dura in carica tre anni.

 

Art. 9

(Incentivi)

1. Gli incentivi e le agevolazioni di cui all'articolo 33, commi 6 e 7 sono erogati attraverso le procedure del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 214 – Pagamenti agroambientali fino alla scadenza della programmazione comunitaria.

 

Art. 10

(Attività di informazione e promozione)

1. A cura della struttura amministrativa competente in agricoltura è implementata, sul portale web della Regione Campania, una sezione tematica sulla biodiversità di interesse agrario recante:

a) le informazioni sulla banca regionale del germoplasma di cui all'art. 4;

b) la composizione della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 8;

c) il repertorio regionale di cui all'art. 7, distinto nelle due sezioni animale e vegetale;

d) l'elenco dei soggetti facenti parte della rete regionale di cui all'art. 2;

e) gli avvisi pubblici per l'accesso ai contributi previsti dalla normativa vigente.

2. La Regione promuove e favorisce la valorizzazione e la promozione delle produzioni, anche derivate, dalle risorse genetiche autoctone in via di estinzione ottenute nel rispetto del presente regolamento ed iscritte al repertorio di cui all'art. 7.

3. La Regione attraverso la struttura amministrativa competente in agricoltura promuove la realizzazione di un marchio collettivo regionale e del relativo disciplinare di concessione d'uso per favorire la valorizzazione e la promozione delle produzioni derivate dalle risorse genetiche autoctone di cui all'art. 1.

4. La Regione cura gli interventi di promozione delle azioni di recupero e conservazione del germoplasma vegetale ed animale autoctono attraverso il Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA) e tramite gli enti che operano sul territorio regionale, accreditati in materia a livello nazionale o internazionale.

 

Art. 11

(Entrata in vigore del regolamento)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro