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Legge Regionale 22 marzo 1991, n. 5.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 14 dell'8 aprile 1991
«Modifica al secondo comma dell'articolo 2 della Legge Regionale 26 giugno 1987 n. 34 concernente: "Norme sulla previdenza dei Consiglieri Regionali della Campania»
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 34, inserire il seguente comma:
"Il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo, è assicurato con contribuzione annuale in attesa del riordino della materia sulla base di unitari indirizzi nazionali".
ART. 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per l'esercizio 1991, la relativa quota, quantificata in Lire 2.000.000.000, graverà sul Capitolo 1 dello stato di previsione dell'esercizio in corso;
- per i successivi esercizi di validità della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente Capitolo di Bilancio.
ART. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 22 marzo 1991
CLEMENTE DI SAN LUCA
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 14 dell'8 aprile 1991 PDF (Dimensione file: 51,78 Kb)