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Legge Regionale 21 marzo 1994, n. 14.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 16 del 28 marzo 1994
"Integrazione alla Legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 concernente: - Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
1. All'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 è aggiunto il secondo comma:
"2. Nei casi nei quali trattasi esclusivamente di prendere atto della concorrenza di requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 da cui discende il diritto ai benefici previdenziali e di solidarietà, la decisione è assunta direttamente dall'Ufficio e verrà comunicata dal Presidente all'Ufficio di Presidenza".
ART. 2
1. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 aggiungere:
"Gli adempimenti conseguenziali e la relativa verifica dei presupposti sono delegati al responsabile del Servizio preposto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
21 marzo 1994
Grasso
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 16 del 25 marzo 1994 PDF (Dimensione file: 54,32 Kb)