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Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 20.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 74 del 17 ottobre 2025
"Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)
1. Alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 6, comma 1 è così modificato:
1) alla lettera a), le parole "senza scadenza temporale" sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole "per un determinato periodo temporale" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di centottanta giorni nell'anno solare, anche se non consecutivi";
3) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"mbis) associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale: le associazioni di categoria, rappresentative di imprese attive nel settore del commercio, in possesso del seguente requisito:
a) essere costituite a livello regionale e aderenti a Organizzazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e, al contempo, essere firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore applicato alla categoria e avere una rappresentanza stabile nel territorio regionale con sede operativa in Campania da almeno tre anni da comprovare mediante idonea documentazione.
b) l'articolo 10 è così modificato:
1) il comma 2 è soppresso;
2) al comma 4, dopo le parole "relativo al settore alimentare" sono aggiunte le seguenti: "e alla somministrazione degli alimenti e bevande, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di formazione professionale.";
c) l'articolo 11 è così modificato:
1) al comma 1, le parole "associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)";
2) al comma 2, le parole "associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)";
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4bis. La Regione Campania riconosce i Distretti commerciali ricadenti nelle Aree Interne SNAI quali agenzie di sviluppo, laboratori di innovazione territoriale che mirano a valorizzare e rigenerare il tessuto commerciale locale, rafforzando le relazioni tra esercizi di vicinato, enti pubblici e comunità.";
"4ter. La Regione Campania si impegna, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, a redigere programmi di intervento degli ambiti territoriali attraverso appositi bandi che prevedono una riserva finanziaria destinata agli ambiti territoriali dei Distretti commerciali ricadenti nelle Aree Interne SNAI, i cui criteri e modalità di attuazione sono definiti con delibera di Giunta regionale.".
d) l'articolo 12 è così modificato:
1) al comma 1 dopo le parole "dei centri storici" sono aggiunte le seguenti: ", presenti nei distretti del commercio,";
e) l'articolo 15 è così modificato:
1) al comma 1 dopo le parole "i consorzi di imprese," sono aggiunte le seguenti: "i distretti del commercio,";
f) l'articolo 16bis è così modificato:
1) al comma 2 dopo le parole "quelli appartenenti a paesi" la parola "esteri" è soppressa;
g) l'articolo 18 è così modificato:
1) prima del comma 1 è aggiunto il seguente:
"01. È istituito il Registro regionale delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, tenuto e aggiornato, almeno una volta l'anno, dalla competente struttura regionale. Al Registro possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis).";
2) al comma 1, le parole "entro il 31 marzo di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "previa verifica della disponibilità finanziaria, con cadenza annuale" e le parole "alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed hanno una sede operativa sul territorio della Regione Campania" sono sostituite dalle seguenti: "alle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nel Registro di cui al comma 01";
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti in un apposito avviso, pubblicato dagli uffici della Giunta regionale, nel quale sono previste forme di premialità a favore delle associazioni che abbiano regolarmente assolto agli obblighi di rendicontazione in modo completo e nei termini previsti, relativamente a contributi pubblici ricevuti in precedenti esercizi finanziari, anche da altre amministrazioni. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis), che dispongono di articolazioni di categoria o articolazioni territoriali a livello regionale, provinciale o comunale, possono presentare domanda di ammissione al contributo esclusivamente per il tramite della propria struttura regionale.";
4) al comma 3, il primo periodo è abrogato.
h) l'articolo 19 è così modificato:
1) al comma 1, dopo le parole "I Comuni" sono aggiunte le seguenti: ", con popolazione superiore a 3.000 abitanti, e che dispongano di un Piano Urbanistico Comunale (PUC) regolarmente approvato ai sensi della vigente normativa regionale";
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, prevede tra gli allegati i regolamenti per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, adottati nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili, nonché dell'articolo 70 della presente legge. I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sono comunque tenuti ad adottare i suddetti regolamenti.";
3) al comma 7, le parole "organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)";
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Dopo l'approvazione del Comune, il SIAD è sottoposto al visto di conformità della competente struttura amministrativa regionale, rilasciato entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali da parte del competente ufficio regionale. Decorsi i termini, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende favorevolmente apposto. Acquisito il visto di conformità regionale, ovvero decorso il termine di quarantacinque giorni in assenza di richieste da parte del competente ufficio regionale, il SIAD diviene esecutivo con la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).";
5) al comma 9, dopo le parole "nei comuni" sono aggiunte le seguenti: "con popolazione superiore a 3000 abitanti,";
6) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10bis. Nei Comuni dove non è vigente il SIAD il regolamento per le attività commerciali non può contenere alcuna delle restrizioni elencate al comma 5".
i) l'articolo 20 è così modificato:
1) al comma 1, le parole "organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)";
2) al comma 3, dopo le parole "il comune" sono aggiunte le seguenti: "con popolazione superiore a 3000 abitanti," e le parole "associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)".
l) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
"Art. 21bis (Interventi per la tutela e l'incentivazione dei negozi di vicinato storici)
1. Si definiscono "negozi di vicinato storici" le attività commerciali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino attive da almeno dodici anni consecutivi sul territorio regionale senza interruzioni nell'attività.
2. Al fine della valorizzazione e conservazione del commercio di vicinato di cui al comma 1, la Giunta regionale con proprio atto, previa verifica delle disponibilità finanziarie, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce annualmente criteri, modalità e forme di sostegno, anche economico, per i negozi di vicinato, tenendo conto della distribuzione territoriale e del numero di esercizi aventi diritto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente comma non possono accedere, per le medesime finalità, ai contributi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 10 marzo 2014, n. 11 (Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie).".
m) l'articolo 23, comma 1 è così modificato:
1) alla lettera d), dopo le parole "cabine di prova e simili e" sono aggiunte le seguenti ", ad eccezione di quelle presenti all'interno degli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI)" e, alla fine del periodo, le parole "e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita" sono soppresse;
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
"nbis) gli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) sono autorizzati dal SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni del SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi.".
n) l'articolo 24 è così modificato:
1) al comma 1, alla lettera c), la parola "esclusivamente" è soppressa;
2) al comma 2, le parole "o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio." sono sostituite dalle seguenti: "oppure quelli allocati nel medesimo edificio ed aventi accessi pedonali autonomi o aree di parcheggio distinte".
o) l'articolo 26, comma 4 è così modificato:
1) dopo le parole "entro dodici mesi dalla data del decesso" sono aggiunte le seguenti: "e, nelle more, può esercitare l'attività, previa nomina di un preposto".
p) l'articolo 27 è così modificato:
1) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6bis. Le medie strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura massima del 10 per cento della superficie di vendita autorizzata";
2) al comma 7, dopo le parole "è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso" sono aggiunte le seguenti: "e, nelle more, può esercitare l'attività, previa nomina di un preposto".
q) l'articolo 28 è così modificato:
1) al comma 3, dopo la parola "indice," sono aggiunte le seguenti: "di concerto con la struttura regionale competente e";
2) al comma 5, dopo le parole "L'indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente," sono aggiunte le seguenti: "alla Regione, alla Provincia o Città Metropolitana,";
3) al comma 8, alla lettera d), la parola "precedentemente" è sostituita dalla seguente: "originariamente" e alla lettera e), le parole "salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al 20 per cento del totale della superficie di vendita" sono soppresse;
4) al comma 9, le parole "Fatta salva la facoltà per l'istante di chiedere l'esame in conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990" sono soppresse;
5) al comma 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) la superficie di ampliamento non è superiore al 70 per cento della somma delle superfici cessate;";
6) al comma 14, dopo le parole "entro dodici mesi dalla data del decesso" sono aggiunte le seguenti: "e, nelle more, può esercitare l'attività, previa nomina di un preposto".
r) l'articolo 30 è così modificato:
1) al comma 1, le parole "associazioni di categoria del terziario maggiormente rappresentative a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)".
s) l'articolo 31 è così modificato:
1) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "L'apertura di una media struttura di vendita risultante da tale ripartizione è soggetta a scia in cui viene autocertificato il possesso delle condizioni di cui all'articolo 27, comma 4".
t) l'articolo 33 è così modificato:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se la superficie di vendita complessiva del mercato resta invariata, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 24, comma 1, lettera m).";
2) al comma 4, dopo le parole "entro dodici mesi dalla data del decesso" sono aggiunte le seguenti: "e, nelle more, può esercitare l'attività, previa nomina di un preposto".
u) l'articolo 34 è così modificato:
1) al comma 1, le parole "portatori di handicap" sono sostituite dalle seguenti: "in condizione di disabilità";
2) al comma 3, alla lettera a), punto 4) e alla lettera b), punto 4), le parole "portatori di handicap" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti in condizione di disabilità e alla lettera c), punto 4), dopo le parole "ad uso della clientela" sono aggiunte le seguenti: "e almeno due servizi igienici a disposizione dei soggetti in condizione di disabilità,".
v) l'articolo 35 è così modificato:
1) al comma 1, dopo le parole "nell'allegato C" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto al comma 7.";
2) al comma 6, lettera a), dopo le parole "non deve superare i trecento metri" sono aggiunte le seguenti "entro i quali non devono essere presenti strade di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), non fornite di adeguato e sicuro attraversamento pedonale";
3) al comma 7, le parole "nei centri urbani" sono sostituite con le seguenti: "nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.)", e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "anche in deroga ai coefficienti previsti nell'allegato C.".
z) l'articolo 37 è così modificato:
1) al comma 4, le parole "e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate" sono soppresse.
aa) l'articolo 38 è così modificato:
1) al comma 1, le parole "I prodotti" sono sostituite dalle seguenti: "Sui prodotti" e la parola "indicano" è sostituita dalle seguenti: "sono indicati";
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3bis. Per esigenze di ordine pubblico, il prezzo dei prodotti può essere indicato su un apposito catalogo a disposizione della clientela.".
bb) l'articolo 42 è così modificato:
1) al comma 1, dopo le parole "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: "nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile),".
cc) l'articolo 43 è così modificato:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. Sul cartellino del prezzo, oltre al prezzo ridotto di vendita, è obbligatorio indicare anche il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi trenta giorni, nonché la percentuale di sconto applicata. Sono esclusi dalle disposizioni precedenti i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza.".
dd) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:
"Art. 44bis. (Semplificazioni in materia di vendite promozionale e sottocosto)
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 9bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi Comuni, vendite promozionali di cui all'articolo 44 o vendite sottocosto di cui all'articolo 41, essa può presentare, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del sistema informatico degli sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021 (Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive -SUAP) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2021, n. 288. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai Comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.".
ee) l'articolo 48 è così modificato:
1) al comma 1, le parole "presso il comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Comune nel quale si intende avviare l'attività".
ff) l'articolo 52 il comma 1 è così modificato:
1) alla lettera f), dopo le parole "attrezzata o meno" sono aggiunte le seguenti: "coperta e/o scoperta";
2) alla lettera f), punto 1), la parola "costruito" è sostituita dalle seguenti: "realizzato, coperto e/o scoperto";
3) alla lettera f), il punto 4) è sostituito dal seguente:
"4) mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente, per un massimo di quattro giorni alla settimana, destinato alla vendita al dettaglio di prodotti del settore alimentare e/o non alimentare, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande. Si distingue in due categorie: mercato ordinario a bassa frequenza se si svolge uno o due giorni alla settimana e mercato ordinario ad alta frequenza se si svolge tre o quattro volte alla settimana.";
4) alla lettera f), numero 5), dopo le parole "festività natalizie e pasquali" sono aggiunte le seguenti: "della durata massima di quarantacinque giorni consecutivi";
5) alla lettera f), numero 8), le parole "dell'usato" sono soppresse;
6) alla lettera g), dopo le parole "eventi o festività" sono aggiunte le seguenti: ", organizzata anche da organizzazioni sindacali o da associazioni senza scopo di lucro";
7) alla lettera m), le parole "le associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "le associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)";
8) la lettera n) è così sostituita:
"n) spunta: procedura attraverso la quale, limitatamente alla giornata di mercato, si provvede all'assegnazione di un posteggio occasionalmente rimasto libero per l'assenza del titolare o di uno non ancora assegnato. Alla procedura di spunta non può partecipare l'operatore che, nell'ambito dello stesso mercato, abbia ceduto la propria concessione nei cinque anni precedenti.";
9) la lettera o) è così sostituita:
"o) spuntista: operatore del commercio su area pubblica che, nell'ambito dello stesso mercato non abbia ceduto la propria concessione nei cinque anni precedenti, iscritto nella graduatoria della spunta, che partecipa alla procedura giornaliera per l'assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente rimasto libero per l'assenza del titolare o di uno non ancora assegnato.";
10) alla lettera p), dopo la parola "merci" sono aggiunte le seguenti: "espressione del proprio ingegno, talento ed estro," e dopo le parole "250,00 euro" sono aggiunte le seguenti: ", non sono soggetti a SCIA e al possesso di partita IVA".
gg) l'articolo 53 è così modificato:
1) al comma 2, dopo le parole "il commercio su aree pubbliche" sono aggiunte le seguenti: ", su aree soggette a pubblico passaggio";
2) al comma 3, dopo la parola "comprovare" è aggiunta la seguente "solo";
3) il comma 3bis è sostituito dal seguente:
"3bis. Il requisito del possesso della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale entra in vigore dal 1° gennaio 2028.";
4) al comma 4, le parole "associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m)" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)";
5) il comma 5 è così sostituito:
"5. L'attestazione annuale è il documento rilasciato dal Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica o la sede legale, se persona giuridica, da allegare alla Carta di esercizio, che attesta l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per l'attività di commercio su aree pubbliche svolta nell'anno solare precedente, da comprovare mediante idonea documentazione. Per gli operatori che presentano istanza per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e che hanno la residenza o la sede legale al di fuori della Regione Campania, se non già disciplinato dalla normativa della regione di provenienza, l'attestazione annuale è rilasciata ", a scelta dell'esercente, da uno dei Comuni presso cui risulta titolare di concessione di posteggio";
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario. Il cessionario è esentato dalla presentazione dell'attestazione annuale esclusivamente se si trova nel suo primo anno di attività. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di operatori su aree pubbliche abilitati in altre regioni è subordinata al possesso della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. La partecipazione agli eventi di cui al presente comma da parte degli operatori professionali non esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale.";
7) al comma 8, le parole "associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m)" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)" e dopo le parole "verifica della sussistenza e regolarità della" la parola "predetta" è sostituita dalla seguente: "prevista";
8) il comma 9 è così sostituito:
"9. La Giunta regionale promuove, altresì, l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, attraverso forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con tutti i soggetti pubblici operanti sul territorio regionale e con le associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)";
9) al comma 10, dopo le parole "la riduzione", la parola "del" è sostituita dalle seguenti: "o l'aggiunta di un";
10) al comma 12, le parole "alla competente autorità di controllo" sono sostituite dalle seguenti: "alle autorità territorialmente competenti";
11) al comma 15, dopo le parole "dei paesi dell'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: ", in presenza di autorizzazioni conformi alla presente legge".
hh) l'articolo 54 è così modificato:
1) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Gli operatori dei mercati ordinari di cui all'articolo 52, comma 1, lettera f), punto 4, possono chiedere al Comune, sede di posteggio, il rilascio di un numero di autorizzazioni e concessioni corrispondente al numero di giornate di svolgimento del mercato stesso.";
2) il comma 1bis è soppresso;
3) il comma 1ter è sostituito dal seguente:
"1ter. Entro e non oltre il 31 dicembre 2027 i Comuni dove si svolgono i mercati a cadenza giornaliera devono rilasciare un unico titolo di concessione con posteggi diversi detenuti dall'operatore che è considerato come unico titolo concessorio, nelle more della riorganizzazione delle aree mercatali interessate entro il termine sopraindicato";
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le concessioni di posteggio sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, in conformità alle linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).";
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I rinnovi delle concessioni sono disciplinati dalla vigente normativa nazionale.";
6) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per garantire la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta, ed evitare la formazione di posizioni di tendenziale oligopolio, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di:
a) più di due concessioni, alimentare o non alimentare, nei mercati con un numero complessivo di posteggi pari o inferiore a cento.
b) più di tre concessioni, alimentare o non alimentare, nei mercati con un numero complessivo di posteggi superiore a cento.";
7) al comma 5, lettera a), la parola "regionale" è sostituita dalla seguente: "nazionale" e le parole "dei giorni e nelle ore" sono sostituite dalle seguenti: "nelle ore dei giorni".
ii) l'articolo 55 è così modificato:
1) al comma 1, la parola "posteggio" è sostituita dalle seguenti: "posteggi non assegnati" e dopo la parola "comune" sono aggiunte le seguenti: "sede di posteggio";
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1bis. I Comuni, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero dei posteggi disponibili di cui al successivo comma 2, predispone un bando di miglioria tra gli operatori già assegnatari di posteggi all'interno del mercato.";
3) al comma 2, le parole "nei mercati periodici, compresi quelli stagionali" sono sostituite dalle seguenti: "o non ancora assegnati in tutte le tipologie di mercati";
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. Nelle more della adozione delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 214/2023, le procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni dei posteggi ai sensi del comma 6, dell'articolo 11, prevedono una premialità del 25 per cento sul punteggio attribuibile per gli operatori che non abbiano presentato domanda di rinnovo, quale riconoscimento della professionalità acquisita attraverso l'occupazione continuativa del posteggio nel corso degli anni. Il Comune può concedere la medesima premialità anche ai soggetti che hanno partecipato alle spunte giornaliere, ai sensi dell'articolo 59, comma 1.";
5) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2ter. I posteggi liberi e non comunicati alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno, non possono essere occupati, a qualsiasi titolo, fino all'avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale.";
6) al comma 3, dopo le parole "Entro quarantacinque giorni" sono aggiunte le seguenti: "dalla comunicazione di cui al comma 2";
7) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3bis. I Comuni, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel BURC dell'elenco di cui al comma 3, pubblicano il bando per l'assegnazione dei posteggi liberi.";
8) al comma 5, dopo la parola "comune" sono aggiunte le seguenti: "sede di posteggio", le parole "nel mercato, nella fiera o fuori mercato" sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente nel mercato, fiera o fuori mercato, oggetto del bando" e le parole "volti a valorizzare l'imprenditoria" sono sostituite dalle seguenti: "anche per la valorizzazione dell'imprenditoria";
9) al comma 9, le parole "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
10) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Ai sensi dell'articolo 11, commi 4 e 5, della legge 214/2023, le concessioni di posteggio scadute al 31 dicembre 2020, per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi dell'articolo 54, comma 3, della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2032.";
11) al comma 11, le parole "organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m" sono sostituite dalle seguenti "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)";
12) il comma 12 è soppresso.
ll) l'articolo 56 è così modificato:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) ai soggetti in condizione di disabilità, nella percentuale del 10 per cento del totale dei posteggi da assegnare. Nel caso di carenza di richieste, l'assegnazione segue la procedura prevista dall'articolo 55, comma 5, della presente legge.";
2) al comma 1, lettera b), le parole "del totale dei posteggi nel mercato" sono sostituite dalle seguenti: "dei posteggi del settore alimentare nel mercato";
3) al comma 4, dopo le parole "non possono cedere" sono aggiunte le seguenti "ad alcun titolo".
mm) L'articolo 57 è così modificato:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Autorizzazioni stagionali e permessi temporanei)";
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1bis. I permessi temporanei sono rilasciati dal Comune su aree disponibili per un periodo non superiore a quarantacinque giorni in occasione di fiere, festività patronali, feste natalizie e pasquali, periodo stagionale.
nn) l'articolo 58 è così modificato:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Tassazione)".
oo) l'articolo 59 è così modificato:
1) al comma 1, dopo la parola "posteggi" sono aggiunte le seguenti: "liberi o" e dopo le parole "effettivo utilizzo del posteggio" le parole "temporaneamente non occupato.", sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1, gli operatori" sono aggiunte le seguenti: ", anche se in possesso di autorizzazioni di tipo A e, comunque, entro i limiti di cui all'articolo 54, comma 4,";
3) al comma 5, dopo le parole "salvo diversa determinazione da parte del comune" sono aggiunte le seguenti: "prevista dal regolamento comunale".
pp) l'articolo 61 è così modificato:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. È vietato porre limitazioni, anche temporali, all'esercizio delle attività commerciali sulle aree pubbliche e nei mercati nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze rispondenti a motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), del decreto legislativo 59/2010, adeguatamente motivate. È altresì vietato porre limitazioni e divieti all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, al fine di agevolare la creazione di zone di rispetto a tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa. Eventuali limiti all'esercizio temporale possono essere disposti esclusivamente in conformità all'articolo 12 della Direttiva servizi 2006/123/CE.".
qq) l'articolo 62 è così modificato:
1) al comma 1, lettera b), la parola "novanta" è sostituita con la seguente: "centottanta".
rr) l'articolo 63 è così modificato:
1) al comma 2, le parole "imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)";
2) al comma 7, le parole "associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)", dopo le parole "possono istituire" sono aggiunte le seguenti: ", in deroga al comma 1," e dopo le parole "mercati sperimentali" sono aggiunte le seguenti: "di qualsiasi categoria merceologica";
3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7bis. Al fine di garantire una programmazione unitaria ed integrata su tutto il territorio comunale, di eventi, manifestazione e fiere private, finalizzata alla promozione del territorio, e allo scopo di garantire la partecipazione di associazioni senza scopo di lucro, associazioni di categoria, comitati e, in generale, organizzazioni che perseguono finalità civiche di utilità sociale o solidaristiche, le amministrazioni comunali predispongono un avviso pubblico entro il 31 ottobre di ogni anno finalizzato alla presentazione di progetti per l'anno successivo da parte di tali enti. Nell'avviso pubblico sono individuati i criteri per la valutazione di ammissibilità dei progetti presentati riconoscendo una priorità alle manifestazioni aventi valore storico e a quelle già radicate sul territorio.".
ss) l'articolo 64 è così modificato:
1) al comma 2, le parole "associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL" sono sostituite dalle seguenti: "associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis).".
tt) l'articolo 65 è così modificato:
1) al comma 1, dopo le parole "l'ampliamento e la riduzione" sono aggiunte le seguenti: "dell'area mercatale e".
uu) l'articolo 66 è così modificato:
1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1bis. In caso di trasferimento, la riassegnazione dei posteggi nella nuova area di delocalizzazione avviene, compatibilmente con la superficie della nuova area, secondo i seguenti criteri:
a) anzianità della professionalità acquisita dall'imprenditore nel mercato;
b) il fronte espositivo e la superficie precedentemente assegnati e riportati nell'autorizzazione;
c) le posizioni ad angolo e, in caso di assenza di angoli, il valore dell'anzianità prevista alla lettera a) è raddoppiato;
d) in ogni caso, i posteggi:
aa) devono avere un fronte espositivo non inferiore ad un metro in più della lunghezza dell'autoveicolo, intestato alla ditta o con contratto di leasing;
bb) non possono essere inferiore all'ampiezza della tenda automatica omologata;
e) è favorito l'accorpamento dei posteggi intestati alla stessa ditta, nel rispetto dei limiti concorrenziali previsti dalla legge;
f) le richieste di ampliamento sono accolte, fino ad esaurimento, secondo il criterio prioritario dell'anzianità di cui al punto a) del presente articolo;
g) per motivi igienico-sanitari, i posteggi del settore non alimentare dell'usato sono allocati il più lontano possibile dai posteggi del settore alimentare.";
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3bis. Il trasferimento temporaneo di un mercato è disposto con ordinanza sindacale contingibile e urgente per i soli motivi di interventi e lavori di somma urgenza.".
vv) l'articolo 67 è così modificato:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei mercati di nuova istituzione, con esclusione di quelli già esistenti e delle loro eventuali delocalizzazioni, i posteggi devono essere disposti in modo tale da garantire una corsia di passaggio di almeno tre metri tra le parti frontali ed espositive. È considerata parte frontale ed espositiva il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico.";
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6bis. Per i mercati in sede propria, i Comuni sono tenuti a predisporre un piano di sicurezza, da esporre nell'area mercatale tramite apposita cartellonistica ben visibile all'utenza.";
3) al comma 7, dopo le parole "in misura proporzionale al numero dei posteggi" sono aggiunte le seguenti: ", secondo i seguenti parametri: almeno un servizio igienico ad uso della clientela e almeno un servizio igienico a disposizione dei soggetti in condizione di disabilità, per ogni mille metri quadrati di superficie mercatale o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati.";
4) al comma 9, dopo le parole "condizioni igienico-sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "e di sicurezza";
5) al comma 11, dopo le parole "I comuni," sono aggiunte le seguenti: "su richiesta delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis),";
6) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito e la sosta dei veicoli, salvo le esigenze delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso nello svolgimento dei servizi di istituto. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o alle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.";
7) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
"13bis Il Comune può dare in gestione i servizi relativi ai mercati e fiere nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, servizi e forniture. In tal caso, restano in capo al Comune la vigilanza e le attività di carattere amministrativo.".
zz) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:
"Art. 68 (Mercati domenicali e festivi)
1. Lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali è consentito:
a) ai mercati straordinari ed ai mercati dell'antiquariato e del collezionismo;
b) ai mercati ordinari, stagionali, giornalieri o rionali, se già operanti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico.
2. È consentito, nei giorni festivi infrasettimanali, lo svolgimento dei mercati di qualsiasi tipologia.".
aaa) l'articolo 69 è così modificato:
1) nella rubrica e nel comma 1 le parole "dell'usato," sono soppresse;
2) al comma 4, dopo la parola "stabilisce" sono aggiunte le seguenti: ", nel regolamento comunale previsto dall'articolo 70 della presente legge,";
3) al comma 6, le parole "prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti" sono soppresse;
4) al comma 7, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
bbb) l'articolo 70 è così modificato:
1) al comma 1, le parole "nel SIAD" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza", e alla lettera d), dopo la parola "riservate" sono aggiunte le seguenti: "e le modalità di assegnazione";
2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera i), dopo la parola "disponibili" sono aggiunte le seguenti: "o non ancora assegnati";
b) alla lettera l), le parole "delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio" sono sostituite dalle seguenti: "del canone unico mercatale previsto dall'articolo 1, commi da 837 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - Legge di stabilità 2020, Finanziaria)";
c) dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:
"ubis) tutto quanto previsto dal presente Testo unico, in particolare dagli articoli: 58, comma 5, 63, comma 7 e 67".
ccc) l'articolo 71 è così modificato:
1) al comma 1 dopo le parole "sono stabiliti dai comuni" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 1, commi da 837 a 845 della legge 160/2019";
2) il comma 2 è soppresso;
3) alla fine del comma 3, la parola "periodici" è sostituita dalla seguente: "ordinari";
4) al comma 4, le parole "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e alla lettera c), dopo le parole "canone di posteggio" sono aggiunte le seguenti: "dei mercati giornalieri, entro i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 837 a 845 della legge 160/2019;
5) al comma 5, le parole "triennale dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "annuale ai sensi della normativa vigente";
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I limiti del canone di posteggio relativi al metro quadrato in occasione di fiere e manifestazioni non può essere superiore alla misura del 25 per cento della tariffa di base giornaliera per le occupazioni prevista dalla tabella dell'articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2019, n. all'articolo 1, comma 842, della legge 160/2019,";
7) il comma 8 è soppresso.
ddd) l'articolo 73 è così modificato:
1) al comma 1, lettera a), le parole "per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione" sono soppresse.
eee) l'articolo 75 è così modificato:
1) al comma 2, dopo le parole "nel caso di esercizio congiunto" sono aggiunte le seguenti: "con vendita al dettaglio in locali non fisicamente separati da quelli all'ingrosso";
2) al comma 4, dopo le parole "la cui superficie di vendita" sono aggiunte le seguenti: ", compresa l'area scoperta accessibile alla clientela nei limiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d)," e le parole "se la superficie complessiva non è superiore a 9.000,00 metri quadrati", sono soppresse.
fff) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:
"Art. 78 - (Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso)
1. Al fine di favorire il corretto raccordo tra produzione e distribuzione, la razionale localizzazione e l'adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.
2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso si articola nelle seguenti fasi:
a) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;
b) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distintamente per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;
c) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;
d) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso.
3. Il piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.".
ggg) l'articolo 80 è così modificato:
1) al comma 1, le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. Nelle more dell'approvazione del piano, l'istituzione e il trasferimento di nuovi mercati è autorizzata dal Consiglio regionale.".
hhh) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:
"Art. 81 (Regolamento-tipo)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta uno o più regolamenti tipo dei mercati all'ingrosso.
2. Nel regolamento sono previste norme relative:
a) ai criteri e alle modalità per la concessione dei posteggi;
b) allo svolgimento dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;
c) al calendario ed orario per le operazioni mercantili, compreso quello di accesso dei consumatori, e per il funzionamento dei servizi;
d) alla nomina del direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico;
e) all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;
f) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;
g) alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni a carico dei contravventori al regolamento di mercato;
h) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato;
i) al subingresso nella concessione, per cessione, fitto d'azienda o di ramo di azienda che è ammesso esclusivamente in presenza di regolare atto notarile registrato e con il nulla osta dell'ente gestore del mercato.
3. I mercati esistenti si conformano alle norme del regolamento tipo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURC.
4. Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento tipo, trova applicazione il regolamento tipo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 357 del 1° agosto 1978 (Approvazione regolamento tipo per i mercati all'ingrosso: settore agricolo – alimentari, settore prodotti ittici, settore prodotti delle carni, settore prodotti di largo e generale consumo non alimentari – Legge 1 aprile 1975, n. 13, articolo 6).".
iii) l'articolo 84, comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La gestione della cassa è affidata, nel rispetto delle norme vigenti, a un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'ente gestore.".
lll) all'articolo 91, comma 1, le parole "e la riduzione del settore merceologico" sono soppresse.
mmm) l'articolo 99 è così modificato:
1) al comma 2, dopo le parole "l'obbligo di comunicare preventivamente" sono aggiunte le seguenti "al Comune ed";
2) al comma 3, la parola "267/2001" è sostituita dalla seguente: "267/2000".
nnn) l'articolo 146 è così modificato:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. Per la mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria prevista per la categoria, si applica la sanzione pecuniaria da euro 154,00 ad euro 1032,00, con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie, se previste";
ooo) l'articolo 147 è così modificato:
1) al comma 2, le parole "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 14".
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale dall'entrata in vigore di cui all'articolo 53, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 e l'immediata sospensione dell'attività";
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3bis. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro154,00 a euro 1.032,00 ovvero del pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie ove previste:
a) il mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti ai sensi dell'articolo 53, comma 4;
b) la mancata esibizione della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale, in caso di controllo;
c) la mancata esibizione del titolo abilitativo agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 61, comma 4;
d) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune.".
ppp) l'articolo 148 è così modificato:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. La mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria prevista per la categoria è punita con la sanzione pecuniaria da euro 154,00 ad euro 1.032,00 ovvero con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie ove previste".
qqq) l'articolo 149 è così modificato:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. La mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria prevista per la categoria è punita con la sanzione pecuniaria da euro 154,00 ad euro 1.032,00, ovvero con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie ove previste".
rrr) dopo l'articolo 154 è aggiunto il seguente:
"Art. 154bis (Potere sostitutivo)
1. Per assicurare gli adempimenti previsti dal presente Testo unico, in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta nomina un Commissario ad acta.
2. Il Commissario, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, sostituisce per gli effetti di cui al comma 1 gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti".
sss) l'articolo 157 è così modificato:
1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2bis. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti ai sensi del presente Testo unico entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURC."
ttt) dopo l'articolo 158 è aggiunto il seguente:
"158bis. (Rafforzamento amministrativo mediante proroga della graduatoria del concorso per istruttori SIT- Ulteriori disposizioni transitorie).
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di garantire adeguati livelli di efficienza amministrativa, tecnica e operativa, la validità della graduatoria regionale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di novantotto posti di ex categoria C, profilo professionale di istruttore sistemi informativi e tecnologie, confermata in via definitiva con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane n. 96 del 27 settembre 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.".
uuu) l'articolo 159 è così modificato:
1) al comma 2, dopo la lettera tbis) è aggiunta la seguente:
"tter) il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025)".
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 74 del 17 ottobre 2025 PDF (Dimensione file: 266,30 Kb)

