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Legge Regionale 16 ottobre 2023, n. 20.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 72 del 16 ottobre 2023
"Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 17 (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica)"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 17)
1. All'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 17 (Istituzione del Servizio di psicologia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "La Regione Campania" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione,";
b) al comma 2, alla lettera a), le parole "e in particolare, attraverso un'azione strutturata e permanente svolta in un'ottica di servizio e non solo di consulenza" e le parole "come sistema" sono soppresse;
c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) contribuire al miglioramento della vita scolastica, come misura che incide anche sulla qualità dei percorsi di istruzione e formazione di competenza degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche autonome e dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo;";
d) al comma 2, alla lettera c) le parole "favorire l'adozione" sono sostituite dalle seguenti: "collaborare con le istituzioni scolastiche autonome all'adozione" e le parole "e di insegnamento" sono soppresse;
e) al comma 2, lettera e), la parola "programmare" è sostituita dalla seguente "promuovere";
f) al comma 3, le parole da "scuole di ogni ordine e grado" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione situate nella Regione.".
2. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "in un'ottica sistemica-integrata" sono soppresse e le parole "svolge le" sono sostituite dalle seguenti: "contribuisce al potenziamento delle";
b) al comma 1, alla lettera b), le parole "conduzione di screening" sono sostituite dalle seguenti: "promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione";
c) al comma 2, la parola "attivare" è sostituita dalle seguenti: "informare le famiglie e" e alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Gli interventi di consulenza individuale sono realizzati per gli studenti e le studentesse di minore età su richiesta dei genitori e per gli studenti di maggiore età dietro propria richiesta, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali e a condizione che i genitori e gli studenti ricevano tutte le informazioni e autorizzino tramite consenso informato.".
3. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola "competente" è sostituita dalle seguenti: "per le politiche sociali e socio-sanitarie";
b) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
"c-bis) il Direttore generale per le politiche sociali e socio-sanitarie;".
Art. 2
(Clausola invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 72 del 16 ottobre 2003 PDF (Dimensione file: 102,34 Kb)