Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 21.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 85 del 16 dicembre 2024


"Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. La Regione previene e fa fronte ai Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito denominati "DNA", con interventi mirati alla formazione, all'informazione, alla sensibilizzazione, alla prevenzione, al riconoscimento, nonché alla cura e al potenziamento dell'offerta dei servizi e delle prestazioni.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per "DNA" le sindromi psichiatriche caratterizzate da un persistente disturbo dell'alimentazione o da comportamenti connessi all'alimentazione che determinano un alterato consumo di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica e il funzionamento psicosociale, con particolare riferimento ad anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbi della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione e senza specificazione, disturbo evitante o restrittivo dell'assunzione di cibo;

b) per "contesti di cura" i luoghi, l'ambito familiare, le strutture e i percorsi clinico-terapeutici, nei quali vengono offerte le prestazioni per la prevenzione e la cura dei DNA;

c) per "strutture" gli ambulatori, i reparti di degenza, i centri diurni e le strutture residenziali;

d) per "percorsi" gli interventi ambulatoriali, i percorsi semiresidenziali e residenziali, i ricoveri ordinari e in regime di day-hospital, nonché quelli domiciliari.



 

Art. 2

(Livelli di assistenza)

1. Alle persone con DNA sono assicurati i livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

2. Per il triage, la valutazione e il trattamento in pronto soccorso si fa riferimento alle specifiche raccomandazioni del Ministero della salute. A tal fine presso ciascun pronto soccorso della Regione è promossa l'attivazione del "codice lilla" per il riconoscimento e la presa in carico precoci delle persone con DNA. La Regione promuove, altresì, l'attivazione di ulteriori interventi funzionali al riconoscimento e alla presa in carico precoci dei soggetti affetti da DNA, tra cui la programmazione di attività di screening da effettuarsi in ambito scolastico, sportivo e di aggregazione giovanile con la collaborazione dei servizi sociali e dei servizi competenti delle Aziende sanitarie locali (ASL) e Aziende ospedaliere (AO).

3. Gli interventi di prevenzione sono attivati dai centri e servizi dedicati ai DNA, nel rispetto delle direttive ministeriali, del piano nazionale e regionale di prevenzione e di eventuali linee - guida regionali.

4. L'Osservatorio epidemiologico regionale (OER), istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 36 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale), effettua indagini epidemiologiche finalizzate a fornire dati affidabili della incidenza, prevalenza ed esito in relazione all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni e dei percorsi di cura concernenti i DNA.



 

Art. 3

(Rete regionale per la prevenzione e la cura dei DNA)

1. La Regione riconosce, valorizza e rafforza la Rete assistenziale per i DNA, di seguito denominata "Rete", già operante nell'ambito del servizio sanitario regionale in attuazione del Piano regionale della rete di assistenza sanitaria territoriale.

2. La Regione si avvale del centro di riferimento regionale per i disturbi dell'alimentazione, istituito con deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2002, n. 4125, per le attività di coordinamento della Rete, nonché per le attività di raccolta dati, ricerca, formazione e supervisione dei servizi e degli operatori della stessa. Con deliberazione di Giunta regionale è, altresì, individuata la struttura residenziale, operante nell'ambito della Rete, per le attività di integrazione e di coordinamento assistenziale, in collaborazione con il centro di riferimento regionale.

3. L'organizzazione della Rete è diretta ad assicurare:

a) i migliori risultati in termini di appropriatezza ed efficacia degli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi;

b) il coinvolgimento attivo delle persone con DNA, delle loro famiglie e dei caregiver familiari;

c) la predisposizione e l'attuazione di progetti assistenziali individuali, calibrati sulle esigenze delle singole persone con DNA;

d) la condivisione di percorsi terapeutici comuni;

e) la costituzione di équipe di diagnosi e cura con competenze in area psichiatrica, psicoterapica e internistico-nutrizionale, composte da psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, medici dietologi, medici internisti ed endocrinologi, affiancati da psicologi, nutrizionisti, dietisti, infermieri, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assistenti sociali, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti e, per casi specifici, da professionisti di altre discipline;

f) la definizione di percorsi per la transizione dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti, al fine di garantire la continuità terapeutica e assistenziale.

4. I componenti della Rete organizzano le proprie attività con l'obiettivo di offrire ai pazienti una presa in carico globale nelle diverse fasi del disturbo e nei contesti di cura più appropriati, garantendo anche l'assistenza alle forme precoci di insorgenza del disturbo, la presa in carico di bambini e adolescenti di età inferiore ai sedici anni e la gestione del follow up nell'ottica della prevenzione delle ricadute, nonché di condividere buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

5. La Regione garantisce un'adeguata dotazione di personale e di ambienti idonei alla Rete per un approccio multidimensionale, interdisciplinare e multiprofessionale integrato della presa in carico delle persone con DNA. Nell'ambito dei contesti di cura dedicati ai DNA, è, altresì, garantita l'implementazione della dotazione di posti letto ospedalieri e in regime residenziale e semiresidenziale, favorendo una presa in carico omogenea sul territorio regionale.

6. Per la presa in carico assistenziale, di trattamento e la messa in atto di misure preventive per la popolazione in età pediatrica e adolescenziale, la gestione è coordinata da un neuropsichiatra infantile, attraverso il coinvolgimento di altre figure professionali con una specifica formazione per l'età evolutiva, necessarie alla gestione dei casi complessi.



 

Art. 4

(Interventi per la formazione, l'informazione la sensibilizzazione e la ricerca)

1. La Regione promuove:

a) le attività formative rivolte agli operatori sanitari e socio-sanitari direttamente o potenzialmente coinvolti nella presa in carico dei pazienti con DNA, inclusi gli operatori dei consultori, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. In particolare, i programmi di formazione diretti ad assicurare il riconoscimento dei segnali di allarme dei DNA e la diagnosi precoce nei bambini e adolescenti di età inferiore ai sedici anni sono sostenuti e promossi da specialisti per l'età evolutiva, che posseggano specifiche competenze comunicative e formative, in collaborazione e in continuità con le altre figure professionali coinvolte nell'équipe multidisciplinare;

b) le iniziative formative e di supporto psicologico per i familiari dei pazienti e i caregiver familiari; 

c) le iniziative formative rivolte agli operatori sportivi; 

d) le forme di collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale (USR) finalizzate all'attivazione di iniziative di formazione sui DNA rivolte sia al personale docente e tecnico- amministrativo, che ad alunni e studenti.

2. Le iniziative previste al comma 1 possono essere realizzate anche in collaborazione con le società scientifiche e le associazioni che si occupano di DNA.

3. La Regione istituisce il servizio di numero verde regionale, con il compito di informare correttamente circa i servizi offerti, prestare ascolto, indirizzare verso idonee strutture e raccogliere dati statistici rilevanti.

4. La Regione promuove apposite campagne di sensibilizzazione e informazione sui DNA, coinvolgendo i soggetti della Rete, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i consultori, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, gli ordini professionali interessati, le società scientifiche di settore, le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno ai pazienti e ai loro familiari e le organizzazioni operanti nei settori dello sport e del tempo libero, anche in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, indetta con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2018. Le iniziative sono promosse anche attraverso campagne di comunicazione digitale, così da agevolarne la diffusione tra la popolazione giovanile. 

5. La Regione promuove la realizzazione di specifici progetti di ricerca scientifica da parte delle istituzioni universitarie e degli altri enti e organismi di ricerca, al fine di monitorare i DNA dal punto di vista clinico ed epidemiologico.



 

Art. 5

(Tavolo tecnico)

1. Per le finalità previste all'articolo 1, è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione di:

a) il Direttore generale della Direzione per la tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale, con funzioni di coordinatore, o un suo delegato scelto tra i dirigenti della medesima Direzione;

b) un esperto designato dal Presidente della commissione consiliare competente in materia sanitaria e un esperto designato dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche sociali;

c) un rappresentante del centro di riferimento regionale per i disturbi dell'alimentazione;

d) due componenti per ogni ASL e AO, scelti dal Direttore generale di ciascuna azienda in base alle specifiche competenze e che afferiscano, rispettivamente, ai servizi di neuropsichiatria infantile e di psichiatria dell'adulto;

e) un rappresentante dell'OER;

f) un rappresentante delle società scientifiche di settore operanti a livello regionale, con specifiche competenze nei DNA;

g) un rappresentante per ciascuna società di pediatria riconosciuta a livello nazionale, con specifiche competenze nei DNA;

h) due rappresentanti appartenenti rispettivamente alle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

i) un medico nutrizionista, scelto dal coordinamento degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, esperto in DNA;

l) un componente scelto dall'Ordine degli psicologi, esperto in DNA;

m) un biologo nutrizionista scelto dall'Ordine dei biologi, esperto in DNA;

n) un rappresentante delle associazioni di familiari.

2. La Giunta regionale invita l'USR a designare un proprio rappresentante, quale componente del tavolo tecnico.

3. Ai lavori possono partecipare, in relazione agli argomenti oggetto di discussione, altri soggetti in qualità di consulenti o uditori.

4. Il Tavolo tecnico formula proposte alla Giunta regionale al fine di promuovere azioni per la formazione, l'informazione, la sensibilizzazione, la prevenzione, il riconoscimento e il trattamento dei DNA, anche attraverso l'elaborazione di specifiche linee-guida.

5. La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o di rimborsi di spese.



 

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 2 e 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione le ASL e le AO provvedono nell'ambito delle risorse assegnate annualmente dalla Regione. Per l'annualità 2024 si provvede, altresì, nell'ambito delle risorse appositamente destinate e iscritte nella Missione 13, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Alle spese per le iniziative di formazione, informazione, sensibilizzazione e ricerca previste all'articolo 4, non contemplate al comma 1, quantificate in euro 100.000,00 (centomila) per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Titolo I e incremento della Missione 13, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.



 

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca