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Legge Regionale 19 marzo 2025, n. 3.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 17 del 24 marzo 2025
"Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15)
1. Alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 6, le parole da "e con" fino alla fine del comma, sono soppresse;
b) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis (Cabina di regia)
1. Presso la Direzione generale competente, è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cabina di regia per l'istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori.
2. La cabina di regia è composta da:
a) l'assessore regionale alla legalità e sicurezza integrata, o suo delegato;
b) il presidente della Commissione consiliare competente per materia;
c) il presidente della Fondazione Pol.i.s., o suo delegato;
d) il dirigente dell'ufficio legalità e sicurezza integrata.
3. La cabina di regia:
a) individua le modalità di erogazione delle risorse e i criteri per la distribuzione dei Punti Lettura nel territorio regionale, attraverso l'adozione di apposite linee guida;
b) monitora lo stato di realizzazione della rete dei Punti Lettura e le attività degli stessi;
c) individua gli strumenti di rilevazione di cui al comma 2 dell'articolo 3.
4. La partecipazione alle sedute della cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese.
5. Il competente ufficio della Giunta regionale garantisce il supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. I componenti della cabina di regia restano in carica per la durata della legislatura.
7. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della cabina di regia, entro sessanta giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, approva, con propria deliberazione, le linee guida di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo.";
c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Fondazione Pol.i.s., per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, attraverso gli strumenti di rilevazione individuati dalla cabina di regia, monitora gli interventi programmati e valuta i risultati e l'impatto del sistema dei Punti Lettura sul territorio regionale e trasmette alla stessa, con cadenza annuale, apposita relazione".
Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 17 del 24 marzo 2025 PDF (Dimensione file: 96,86 Kb)