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Legge Regionale 11 novembre 2024, n. 18.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 77 dell'11 novembre 2024
"Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione della famiglia e della genitorialità in ambito regionale. Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione Campania, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 29, 30, 31, 37, 53 e 117 della Costituzione e della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) promuove e persegue una politica organica e integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.
2. La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.
3. La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità.
4. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell'associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.
Capo II
Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)
Art. 2
(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 11/2007)
1. Alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), è apportata la seguente modifica:
"a) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
"h-bis) promuove la realizzazione dei programmi speciali di intervento sociale di interesse regionale, con caratteristiche di sperimentazione innovativa;".
Art. 3
(Inserimento dell'articolo 12 bis alla legge regionale 11/2007)
1. Al Capo II della legge regionale 11/2007 prima dell'articolo 13 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Le famiglie)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali disciplinato nel Titolo III-bis della presente legge:
a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona;
b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio connessi all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti di minori, persone con disabilità o anziani;
c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie;
d) riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell'attività di promozione e di diffusione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà;
e) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.
2. Le persone e le famiglie sono direttamente coinvolte nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli interventi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.".
Art. 4
(Introduzione dell'articolo 26-bis alla legge regionale 11/2007)
1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 11/2007 è inserito il seguente:
"Art. 26-bis (Programmi speciali di intervento sociale)
1. La Regione promuove la realizzazione di programmi speciali di intervento sociale finalizzati alla soluzione di particolari problematiche sociali o alla qualificazione di specifiche aree territoriali, anche favorendo la sperimentazione e la cooperazione tra gli enti locali e i soggetti pubblici e privati, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie.
2. I programmi, approvati con deliberazione della Giunta regionale, indicano, tra l'altro, le azioni da realizzare e le relative modalità, la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun aderente e la durata del programma.".
Art. 5
(Politiche per le famiglie. Introduzione del Titolo III-bis nella legge regionale 11/2007)
1. Dopo l'articolo 26-bis della legge regionale 11/2007 è inserito il seguente Titolo:
"TITOLO III-bis (Politiche per le famiglie)".
"Art. 26-ter (Finalità delle politiche per le famiglie)
1. Le politiche in favore della famiglia sono perseguite, in particolare, attraverso interventi e servizi volti a:
a) promuovere le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;
b) sostenere la genitorialità e la natalità;
c) sostenere la corresponsabilità paritaria dei genitori negli impegni di crescita ed educazione dei figli, supportando il ruolo della paternità e della maternità;
d) agevolare la formazione e lo sviluppo di nuove famiglie, sostenendone attivamente i progetti di vita e favorendo l'acquisizione di autonomia da parte delle giovani generazioni, supportandole nel reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative e abitative;
e) rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, anche al fine di contrastare il calo demografico;
f) promuovere e sviluppare idonea attività di sostegno, anche mediante la valorizzazione di luoghi di accoglienza, in favore di genitori in situazione di vulnerabilità o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a separazione o divorzio;
g) agevolare la famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
h) promuovere una cultura dell'infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
i) armonizzare i tempi di vita e di lavoro con gli impegni di cura familiare, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
j) sostenere la responsabilità sociale e la coesione dei territori in materia di politiche per la famiglia, promuovendo il coinvolgimento attivo degli enti locali e delle organizzazioni sia lucrative sia non lucrative nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi;
k) sostenere l'istituto dell'affido familiare e i percorsi per le adozioni, anche attraverso la promozione dell'attività di informazione, documentazione e consulenza.
Art. 26-quater (Fattore famiglia)
1. È istituito il fattore famiglia quale strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate dalla Regione, nonché alle prestazioni erogate dai Comuni per interventi e finanziamenti della Regione.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalità attuative del fattore famiglia.
Art. 26-quinquies (Asili nido)
1. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), nonché dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge 176/1991, la Regione promuove l'attuazione del sistema integrato di educazione, per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.
2. La Giunta regionale definisce i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, allo scopo di facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anche contribuendo all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza dei figli in nidi e micronidi pubblici o privati autorizzati.
Art. 26-sexies (Conciliazione tempi di cura e tempi di lavoro)
1. La Regione promuove le iniziative di conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi dei servizi e i tempi di lavoro, con riguardo alla condivisione delle responsabilità e dei carichi all'interno della famiglia e in particolare:
a) in coerenza con gli obiettivi della programmazione, promuove e incentiva le iniziative di riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una crescente flessibilità delle prestazioni, al coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attività familiari, favorendo nell'accesso le famiglie in cui ciascun genitore lavora o è inserito in un processo di formazione o ricerca attiva di lavoro;
b) promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, che consentono forme di articolazione dell'attività lavorativa volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro;
c) promuove e incentiva la costituzione di banche del tempo, come definite dall'articolo 27 della legge 53/2000 e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia;
d) promuove l'utilizzo di strumenti e procedure telematiche che consentono una migliore fruizione dei servizi on line rivolti alle famiglie.
2. La Regione, ai fini della partecipazione ai bandi e agli avvisi regionali, promuove un sistema di premialità, sotto forma di punteggio aggiuntivo, in favore delle organizzazioni che garantiscono le attività di competenza "family friendly".
Art. 26-septies (Valorizzazione del sistema integrato di servizi per le famiglie)
1. La Regione promuove progetti integrati, anche ai sensi dell'articolo 26-bis, volti a riconoscere il ruolo chiave dei soggetti pubblici, degli enti del terzo settore e dei privati, che promuovono modelli organizzativi di servizio orientati a facilitare l'accesso alle famiglie nei seguenti settori:
a) culturale;
b) turistico;
c) sportivo;
d) mobilità e trasporti;
e) edilizia residenziale;
f) attività produttive;
g) agricoltura.
Art. 26-octies (Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare)
1. La Regione valorizza l'associazionismo familiare come modalità per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione degli interventi regionali in favore delle famiglie.
2. La Regione, in particolare, valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che:
a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale;
b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi;
c) promuovono attività formative alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità;
d) promuovono la cultura dell'accoglienza familiare, dell'auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale.
Art. 26-nonies (Osservatorio regionale per la natalità e la famiglia)
1. È istituito presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche sociali l'Osservatorio regionale per la natalità e la famiglia, con funzioni di supporto alla programmazione e di monitoraggio dell'attuazione delle misure adottate a sostegno della natalità e della famiglia, composto da:
a) assessore regionale alle politiche sociali, o un suo delegato, che lo presiede;
b) presidente della competente commissione consiliare, o un suo delegato;
c) il dirigente della struttura amministrativa della Giunta regionale competente per materia, o un suo delegato;
d) due rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI Campania;
e) tre rappresentanti del Forum regionale delle associazioni familiari.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di cui all'articolo 26-ter;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale aventi ricaduta sulle politiche per la natalità e la famiglia;
c) svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sulla efficacia delle politiche per la natalità e per la famiglia realizzate dalla Regione e dagli enti locali;
d) effettua la valutazione di impatto familiare, finalizzata ad orientare le strategie complessive a sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, e a calibrare le attività sanitarie, sociali, abitative, educative e culturali sulla base dei principi di equità e proporzionalità;
e) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti le finalità di cui all'articolo 26-ter.
3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere confermati per non più di due mandati consecutivi.
4. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.
5. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia.".
Art. 6
(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2007)
1. La rubrica dell'articolo 28 della legge regionale 11/2007 è sostituita dalla seguente:
"Interventi per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".
2. Le lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 11/2007 sono soppresse.
Capo III
Ulteriori disposizioni a sostegno della famiglia e della genitorialità
Art. 7
(Valutazione impatto familiare)
1. La Regione istituisce la Valutazione di impatto familiare (VIF), quale strumento di valutazione delle politiche di sostegno della famiglia nei provvedimenti normativi inerenti agli ambiti di vita della famiglia, al fine di orientare le politiche regionali ad una maggiore equità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla loro condizione economica, e di calibrare le attività sanitarie, sociali, abitative, educative e turistico-culturali in base alle esigenze delle famiglie.
2. La Regione promuove le intese con gli enti locali per estendere la VIF alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, anche in collaborazione con la sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1 e le modalità di concertazione al fine di garantire il massimo coinvolgimento possibile delle istituzioni, delle famiglie e dei cittadini, in forma singola o associata.
Art. 8
(Tutela della bigenitorialità)
1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Su istanza di almeno uno dei genitori, le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla legge 54/2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l'istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare le eventuali modifiche dello stesso.
3. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:
a) l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;
b) l'attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse iscritte annualmente nel Bilancio regionale alla Missione 12 Programmi 1, 5, 6 e 7 Titolo 1 e 2.
2. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 77 dell'11 novembre 2023 PDF (Dimensione file: 129,68 Kb)