Legge Regionale 22 luglio 2024, n. 10.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 11 novembre 2024, n. 19 e 30 dicembre 2024, n. 25.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 
 

Testo vigente della Legge regionale 22 luglio 2024, n. 10.

 

"Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada" (10)


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

CAPO I

Finalità

 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina:

a) il settore dei trasporti pubblici non di linea in Campania, al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché per promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e perseguire la sostenibilità economica del sistema, in applicazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

b) il servizio di noleggio di autobus con conducente al fine di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, alla sicurezza dei viaggiatori, all'omogeneità dei requisiti professionali, alla tutela delle condizioni di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

2. La presente legge non si applica alla nautica da diporto e, in particolare, alle unità da diporto in uso a fini commerciali o a fini di noleggio occasionale, ai sensi rispettivamente degli articoli 2 e 49 bis del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172). (1)


 

 

CAPO II

Definizioni


 

Art. 2

(Classificazione degli autoservizi di trasporti pubblici non di linea)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che sono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale;

b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozzetta, velocipede, di natante e di veicoli a trazione animale;

c) il servizio di noleggio di autobus con conducente;

d) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a), b), c) e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

e) i servizi di noleggio con conducente svolto con l'impiego di veicoli speciali diversi da veicoli classificati M1. 


 

 

 Art. 3

(Servizio di taxi)

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico, ai terminali, nelle aree individuate ed attrezzate di concerto con i Comuni e le società concessionarie delle gestioni di dette aree.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale individuata, attraverso l'istituto della concertazione tra gli enti interessati e i soggetti rappresentativi del settore, nell'ambito della quale la prestazione del servizio è obbligatoria.

3. È consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere anche altre forme di servizi integrativi, tra cui il taxi ad uso collettivo.

4. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

5. Per i casi non specificamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.


 

 

Art. 4

(Servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozzetta, di velocipede, di natante e di veicoli a trazione animale)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. 

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco, se trattasi di natanti. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o Area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti.

3. La rimessa si identifica nel luogo dove la vettura viene parcheggiata in assenza di servizi prenotati, può essere anche un luogo all'aperto, purché ben delimitato ed in disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo giuridico, o presso un'autorimessa autorizzata con posto assegnato. Sede operativa e rimessa possono essere identificate nello stesso luogo purché sia ben delimitato.

4. Le caratteristiche del servizio di noleggio, le modalità di prenotazione, nonché l'inizio e la fine di un servizio, la tenuta del foglio di servizio, sono regolati dalla legge 21/1992 e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e dalle relative normative attuative.  

5. Per il servizio di noleggio con conducente effettuato mediante l'impiego di veicoli speciali diversi da veicoli classificati M1, si applicano le disposizioni specifiche stabilite dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporti e veicoli speciali. Le disposizioni specifiche includono i requisiti tecnici relativi ai veicoli utilizzati per il servizio di noleggio con conducente mediante ape calessino, le modalità di autorizzazione per l'esercizio di tale servizio e le norme sulla sicurezza dei passeggeri e dei veicoli. Il servizio di noleggio con conducente mediante Ape calessino è regolamentato dalle amministrazioni comunali competenti, le quali sono responsabili del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di tale servizio, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni regionali o comunali applicabili. 

6. Per i casi non specificamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.


 

 

 Art. 5

(Servizio di noleggio di autobus con conducente)

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada come risultante dall'iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese (REN) di trasporto su strada di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo. 

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 285/1992.

4. Per disponibilità degli autobus si intende il veicolo di cui sia stato autorizzato l'utilizzo in conformità alla normativa dello Stato membro, posseduto in proprietà o ad altro titolo. (2)


 

 

TITOLO II

RIPARTO DELLE FUNZIONI

 

 

CAPO I

Funzioni

 

 

Art. 6

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, ha il compito di:

a) definire le linee di indirizzo per l'istituzione dei bacini territoriali di cui all'articolo 9; 

b) determinare i criteri cui devono attenersi i Comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi; 

c) istituire il registro regionale delle imprese che forniscono i servizi di trasporto pubblico non di linea di cui all'articolo 14;

d) costituire la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 16, nonché emanare le Linee guida per disciplinare le modalità, le materie di esame e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della medesima Commissione; 

e) stabilire le modalità di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 23 e le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 22 per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente;

f) istituire il registro regionale delle imprese esercenti le attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente di cui all'articolo 25 della presente legge e provvedere a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese esercenti l'attività. 


 

 

Art. 7

(Funzioni delle Città Metropolitana e delle Province)

1. La Città Metropolitana di Napoli e le Province promuovono la delimitazione e l'individuazione del sistema di collegamento con le stazioni, i porti e gli aeroporti, all'interno di un territorio provinciale rilevante, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le sigle sindacali maggiormente rappresentative, di cui all'articolo 9.


 

 

Art. 8

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi pubblici non di linea i Comuni adottano regolamenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 21/1992. I Comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio nel rispetto dei criteri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, fissati dalla Regione;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della   autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente;

e) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con l'impego di veicoli speciali diversi da veicoli classificati M1, nel rispetto delle disposizioni specifiche stabilite dalla normativa nazionale vigente e delle regolamentazioni comunali applicabili. 

4. Ai Comuni spetta inoltre:

a) il rilascio delle licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche, previste dall'articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

b) la redazione di una relazione tecnica da inviare alla struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia, in uno con il parere, non vincolante, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) relativa all'apertura di nuovi bandi per ampliamento del numero delle autorizzazioni di noleggio con conducenti e delle licenze taxi relativamente ai veicoli M1D di cui alla Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e natanti; 

c) la vigilanza sulla regolarità di esercizio e l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti comunali;

d) il controllo annuale dei requisiti per il servizio taxi e revisione del relativo tassametro.

5. I Comuni, su richiesta dei titolari di licenza del servizio taxi o dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge 21/1992, possono prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obbligo di servizio e tariffe differenziali, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni.

6. Presso i Comuni sono costituite Commissioni consultive sulle problematiche inerenti all'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea ed all'applicazione dei regolamenti, nell'ambito delle quali è assicurata la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle associazioni di utenti. La partecipazione alla Commissione è gratuita.


 

 

TITOLO III

Bacino di traffico comprensoriale di porti e aeroporti

 

 

CAPO I

Bacino campano dei trasporti pubblici non di linea

 

 

Art. 9

(Servizi di collegamento con le stazioni, aeroporti e porti)

1. Le stazioni, i porti e gli aeroporti operanti in Campania aperti al traffico civile possono costituire bacino di traffico comprensoriale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea garantiti dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di Noleggio Con Conducente con autovettura (NCC).

2. La Città Metropolitana di Napoli e le Province, tenendo conto delle esigenze di trasporto, anche legate ai flussi turistici, della popolazione, delle caratteristiche geografiche e demografiche del territorio, nonché delle necessità di mobilità delle comunità locali, consultate le associazioni di categoria e le sigle sindacali maggiormente rappresentative e gli enti gestori delle stazioni, dei porti e degli aeroporti, promuovono intese con i Comuni interessati al fine di circoscrivere tali ambiti e in essi assicurare il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea. Tali intese possono essere promosse anche su richiesta dei Comuni interessati. 

3. Tali intese stabiliscono, tra l'altro:

a) le condizioni per l'esercizio di taxi e di NCC;

b) le disposizioni per lo stazionamento di taxi e di NCC, per l'uso delle aree di sosta temporanee, le modalità di prenotazione dei servizi sul sedime portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca di servizi di taxi e di NCC esercenti, previo accordo con gli enti gestori dei porti e degli aeroporti interessati;

c) le tariffe integrate del servizio di taxi;

d) le sanzioni da applicare agli esercenti i servizi di taxi e di NCC per le violazioni inerenti all'esercizio dei servizi nell'ambito del bacino comprensoriale di cui al comma 1.

4.   Nel caso di bacini interprovinciali, le modalità di individuazione e gestione del bacino di traffico sono regolate dall'Amministrazione provinciale che coinvolge il maggior numero di Comuni interessati.

5. Gli enti gestori delle stazioni, dei porti e degli aeroporti, previa consultazione delle organizzazioni sindacali e di categoria, individuano le aree destinate agli autoservizi pubblici non di linea e possono stabilire, in cambio dei servizi offerti, un corrispettivo di utilizzo per le aree di sosta e gli stalli da parte degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea previo accordo con gli enti locali interessati. Tale corrispettivo è determinato in considerazione dei servizi offerti e delle relative necessità logistiche. 

6. I taxi e le autovetture di noleggio con conducente che operano all'interno del bacino di traffico possono essere resi riconoscibili tramite un'apposita targhetta identificativa.


 

 

TITOLO IV

Disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi – noleggio con conducente

 

 

Capo I

Servizi non di linea

 

 

Art. 10

(Figure giuridiche)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, nella sezione speciale del registro delle imprese; 

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; 

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2.

2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso salvo diversi accordi tra le parti.

3. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 21/1992, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, sono considerate abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla medesima legge 21/1992.

4. Per i casi non specificamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.


 

 

Art. 11

(Sostituzione alla guida per l'esercizio del servizio di taxi e turnazioni integrative)

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21/1992, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età.

5. Per il servizio taxi la sostituzione alla guida deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato la licenza contestualmente all'inizio della sostituzione stessa o in via preventiva. La comunicazione ha validità immediata ma deve essere perfezionata con la produzione della documentazione nelle ventiquattro ore successive per ottenere l'autorizzazione definitiva.

6. Ai titolari di licenza taxi è sempre consentito di avvalersi di sostituti alla guida in turnazioni orarie integrative, nei casi e secondo le modalità ed i requisiti previsti dai commi 5 bis, 5 ter e 5 quater dell'articolo 10 della legge 21/1992.


 

 

Art. 12

(Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea. A tal fine, le aziende aggiudicatarie dei servizi di trasporto pubblico locale di linea possono stipulare apposite convenzioni con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché con le loro forme associative, in cui sono definite le aree di intervento, la programmazione degli orari e degli itinerari, la gestione integrata delle prenotazioni e dei pagamenti, nonché la cooperazione nell'ambito della comunicazione e della promozione del servizio integrato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono delineare in modo chiaro e dettagliato le modalità di coordinamento e collaborazione tra le diverse tipologie di servizio al fine di garantire un'offerta di trasporto pubblico integrata, efficiente e accessibile per gli utenti. 


 

 

Art. 13

(Trasporto categorie particolari)

1. Gli enti del terzo settore possono effettuare trasporto pubblico non di linea a favore di persone con disabilità, su domanda non occasionale, regolata da accordi o convenzioni, e con mezzi propri abilitati. (3)

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1071/2009 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori ed essere titolari di idonei mezzi di trasporto attrezzati per persone con disabilità e dotati di personale conducente in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché di accompagnatori adeguatamente formati. (4)

3. (5)


 

 

CAPO II

Registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto non di linea


 

Art. 14

(Registro regionale)

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la struttura ammnistrativa competente in materia di trasporti, il registro regionale delle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico non di linea di cui all'articolo 2, comma 2. (6)


 

 

Art. 15

(Contenuti del registro regionale)

1. Il registro regionale, anche telematico, delle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico non di linea, è diviso in distinte sezioni relativamente a imprese titolari di: 

a) licenza per il servizio taxi; 

b) autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente; 

c) licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i contenuti del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento del medesimo.


 

 

CAPO III

Commissione regionale e ruolo dei conducenti


 

Art. 16

(Commissione di esame)

1.  La Giunta regionale disciplina con delibera la Commissione di esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea e il suo funzionamento, le modalità, le materie di esame e i criteri per lo svolgimento degli esami. 

2. La Commissione di esame è nominata con provvedimento della struttura amministrativa competente in materia. 

3. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.


 

 

Art. 17

(Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)

1. Presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) è tenuto il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo.

2. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 avviene a seguito del superamento dell'esame effettuato dalla Commissione regionale, di cui all'articolo 16, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio. 

3. È tenuto all'iscrizione al ruolo chi intende esercitare la professione di conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, adibiti al servizio pubblico non di linea.

4. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio: 

a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

5. I soggetti titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21/1992, i relativi sostituti, nonché i dipendenti adibiti alla guida delle autovetture dell'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente, sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al comma 1.

6. L'iscrizione nel ruolo è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di: 

a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;

b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

a) conducenti di autovettura e motocarrozzetta;

b) conducenti di natanti;

c) conducenti di veicoli a trazione animale;

8. È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.

9. La CCIAA rilascia agli aventi titolo apposito documento attestante l'iscrizione nel ruolo.



 

Art. 18

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

1. I requisiti di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 17 sono individuati ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della legge regionale 3/2002

2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica e morale è stabilito ed accertato dai Comuni in sede di rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21/1992.

3. Al momento dell'istituzione del ruolo, i soggetti che risultano già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo ai sensi dell'articolo 6 della legge 21/1992.



 

Art. 19

(Revisione del ruolo)

1. Il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è soggetto a revisione periodica al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18.

2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla CCIAA competente l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.

3.  L'iscrizione a ruolo non ha limiti territoriali. 

4. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono comunicati ai Comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Fino alla notifica dell'esito del procedimento relativo alla revisione dei requisiti del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, da parte della competente CCIAA, coloro che hanno presentano istanza per la revisione periodica del ruolo, mantengono la validità della propria iscrizione, con il mantenimento dei diritti e degli obblighi ad essa connessi. 


 

 

CAPO IV

Sanzioni


 

Art. 20

(Sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio taxi)

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuta la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto, alla conclusione del procedimento di contestazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00. 

2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare l'illecito è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.  

3. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e fermo restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.  

4. Il Comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite e introita i relativi proventi.


 

 

Art. 21

(Altre sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 17 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.  

2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuato dagli organi competenti ed è comunicato alla CCIAA territorialmente competente, nonché agli uffici provinciali della Guardia di finanza, all'Ufficio Motorizzazione Civile Provinciale (UMC), all'Ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, all'Ispettorato del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale.  

3. Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.  

4. Chiunque esercita il servizio di piazza in ambito aeroportuale in assenza della licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.

5.  Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 285/1992, l'inosservanza, da parte del titolare della licenza di taxi, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente o del socio, di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 11 della legge 21/1992, l'alterazione del tassametro o l'indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, l'inosservanza da parte del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente, ovvero del sostituto alla guida, di un dipendente, del socio, di quanto previsto dagli articoli 3 e 11 della legge 21/1992, è punita con:  

a) la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 alla prima inosservanza;  

b) la sospensione per un mese della licenza o dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;  

c) la sospensione per due mesi della licenza o dell'autorizzazione alla terza inosservanza;  

d) la sospensione per tre mesi della licenza o dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;  

e) la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 17 alla quinta inosservanza.



 

TITOLO V

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente


 

CAPO I

Attività di noleggio


 

Art. 22

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente)

1.  Ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente, l'impresa deve:

a) essere in possesso, ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009, dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada;

b) essere iscritta al REN di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) 1071/2009;

c) avere la disponibilità di uno o più autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio previste dalla normativa europea e statale vigente in materia;

d) disporre di personale da adibire alla qualifica di conducente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 218/2003;

e) non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo per l'esercizio dei servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus. 



 

Art. 23

(Procedura per l'inizio attività)

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una SCIA ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, con contestuale presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada e di iscrizione al REN di cui all'articolo 22 comma 1, rispettivamente, lettere a) e b), ovvero della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante il relativo possesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36.

2. La SCIA è presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio l'impresa stessa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale. 

3. L'inizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio dell'autorizzazione unica aziendale all'esercizio della professione di trasportatore su strada e all'iscrizione al REN, di cui il SUAP dà comunicazione all'interessato. 

4.  Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 218/2003, il titolo abilitativo di cui al presente articolo non è soggetto a limiti territoriali.

5. A bordo di ciascun autobus sono conservate copie conformi della ricevuta dell'avvenuta presentazione della SCIA nonché della comunicazione del SUAP.


 

 

Art. 24

(Comunicazioni al SUAP)

1.  L'impresa in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 23 comunica al SUAP ogni eventuale variazione o integrazione rispetto a quanto dichiarato nella SCIA, anche ai fini dell'aggiornamento del Registro di cui all'articolo 25. 


 

 

Art. 25

(Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge 218/2003, è istituito presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di trasporti il Registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente.

2. La struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di trasporti invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

3. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, il Comune comunica alla struttura amministrativa regionale competente in materia di trasporti i dati relativi alle imprese in possesso del titolo abilitativo nonché le eventuali variazioni o integrazioni.



 

Art. 26

(Divieto attività di noleggio di autobus con conducente acquistati con sovvenzioni pubbliche)

1. A norma dell'articolo 1, comma 3 della legge 218/2003 è vietato l'utilizzo per l'attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con contributo pubblico regionale.



 

Art. 27

(Disposizioni concernenti i conducenti)

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

 2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola ed il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio.

3. La mera dimenticanza della documentazione di cui al comma 2 è soggetta alla disciplina di cui al comma 7 dell'articolo 180 del decreto legislativo 285/1992.

4. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 218/2003, l'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00.



 

Art. 28

(Separazione del ramo di azienda)

1. È vietata l'utilizzazione di lavoratori dipendenti, assunti per l'esercizio del trasporto pubblico locale, come conducenti di autobus adibito a servizio di noleggio se appartenenti alla medesima impresa che non abbia adottato un regime di contabilità separata tra le diverse attività. 

2. Per ogni violazione di cui al comma 1, accertata a seguito di contraddittorio, all'impresa si applica la sanzione pari a euro 2.000,00. A seguito di tre violazioni accertate nell'arco di dodici mesi il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale si intende revocato di diritto, con conseguente obbligo, in capo alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale in materia, di procedere all'affidamento del contratto ad altra società.



 

Art. 29

(Cronotachigrafo)

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di funzionante apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727 (Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada e successive modifiche). 


 

 

Art. 30

(Contabilità separata)

1. Le società che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale che attività di noleggio con conducente sono tenute ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada, ad adottare un regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale, al fine di consentire che i sussidi ricevuti per l'attività relativa al trasporto pubblico locale possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati.

2. Alle società che non si attengono a quanto disposto dal comma 1 è applicato il divieto di prosecuzione dell'attività.



 

Art. 31

(Carta dei servizi dell'attività di noleggio autobus con conducente)

1.  Le imprese adottano, sulla base dello schema tipo di cui al comma 4, la Carta dei servizi dell'attività di noleggio autobus con conducente, quale strumento di tutela per i cittadini, nella quale sono indicati e definiti, tra l'altro, gli standard di qualità del servizio offerto.

2.  Le imprese trasmettono al SUAP una copia della Carta dei servizi di cui al comma 1 e le relative modifiche.

3.  Le imprese assicurano una adeguata diffusione della Carta dei servizi di cui al comma 1 mediante idonee forme di pubblicità.

4.  La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e la commissione consiliare competente, approva uno schema tipo della Carta dei servizi di cui al comma 1. 



 

CAPO II

Sanzioni


 

Art. 32

(Sanzioni amministrative e pecuniarie)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 218/2003, le infrazioni relative alle disposizioni della presente legge si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza dell'attività, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità dell'attività, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nel titolo abilitativo relativo alla stessa attività;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente all'attività, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento della stessa attività;

d) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri adeguati di comfort, di igiene e di comunicazione con l'utenza.

2.  L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, lettere c) e d), costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), ed è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 3.000,00.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), ed è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.

4. L'esercizio dell'attività in assenza di titolo abilitativo ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente l'attività, ai sensi del comma 1, lettera c), ed è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.500,00.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 31 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera d), ed è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.

6. In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, l'autorità che procede alla contestazione dell'infrazione ne dà comunicazione al Comune al quale l'impresa ha presentato la SCIA che, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 marzo 2004, è tenuto a segnalare all'impresa la sanzione comminata e ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti di cui alla presente legge e, in particolare, di cui all'articolo 33. 

7.  Per l'attuazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche. 



 

Art. 33

(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)

1. Il SUAP del Comune competente procede alla sospensione dell'attività di noleggio quando un'impresa commette nel corso di un anno le infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 oppure inerenti alle disposizioni relative ai conducenti di cui all'articolo 6 della legge 218/2003 e all'articolo 28 della presente legge.

2. Il SUAP del Comune competente dispone con apposito provvedimento il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio nei seguenti casi:

a) svolgimento dell'attività di noleggio nel periodo di sospensione;

b) sospensione dell'attività di noleggio per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell'arco di cinque anni;

c) inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici;

d) mancata regolarizzazione della SCIA, dopo previa richiesta da parte del Comune;

e) accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 22, nonché mancato reintegro degli stessi nell'apposito termine stabilito dall'Amministrazione comunale.

3. In caso di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi del comma 2, l'impresa non può presentare una nuova SCIA nell'anno successivo alla data di adozione del provvedimento di divieto. 


 

 

Art. 34

(Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero)

1. Chiunque svolge con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi dei requisiti previsti dalla presente legge o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, con le modalità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 285/1992.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto è effettuato con modalità diverse da quelle indicate nel documento di controllo. 



 

Art. 35

(Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni. 

2. I servizi di cui al comma 1, se compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9 della legge 218/2003.


 

 

TITOLO VI

Disposizioni attuative e finali


 

Art. 36

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con propri provvedimenti, definisce: (7)

a) le linee di indirizzo per la definizione dei bacini territoriali di cui all'articolo 9;  

b) i criteri cui devono attenersi i Comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi;

c) la modalità di iscrizione, di gestione, aggiornamento e tenuta, nonché le modalità di accesso al registro regionale delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea di cui all'articolo 14 della presente legge;

d) le modalità di presentazione della SCIA come previsto dall'articolo 23, insieme alle procedure e modalità per verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti richiesti;

e) la gestione, l'implementazione, l'aggiornamento e la tenuta del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'articolo 25, nonché la modalità di invio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente.


 

 

Art. 37

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I Comuni adottano o adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi decorrenti dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, di quanto previsto all'articolo 36. (8)

1-bis. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di Giunta regionale di cui all'articolo 36, comma 1, e comunque entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo, restano efficaci le disposizioni vigenti già adottate con delibera di Giunta regionale 474/2001. (9)

2. La Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 16, già istituita con atto di Giunta regionale, rimane in carica fino a nuova nomina, continuando nel proprio mandato nell'espletamento delle relative funzioni e responsabilità.

3. Fino all'adozione della delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 16, comma 1, restano efficaci le disposizioni vigenti già adottate dalla Giunta regionale relative alle materie di esame, ai criteri di svolgimento delle prove e al funzionamento della Commissione esaminatrice. 

4. Le autorizzazioni e le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai Comuni conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dal titolo abilitativo di cui all'articolo 23.  Le imprese titolari delle licenze e delle autorizzazioni presentano, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di attuazione di cui all'articolo 36, la SCIA secondo le modalità stabilite dallo stesso provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, le licenze e le autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente per le quali i titolari non abbiano presentato la SCIA cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza. 

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia. 


 

 

Art. 38

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le entrate previste dalle sanzioni amministrative non costituiscono nuove o maggiori entrate nel bilancio regionale e sono introitate dagli enti pubblici previsti agli articoli 20, 21, 27, 32, 33, 34 e 35.



 

Art. 39

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

 


 

Note

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 19.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 19.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 19.

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 19.

(5) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 novembre 2024, n. 19.

(6) Comma modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25.

(7) Alinea modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25.

(8) Comma sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 41, comma 1, lettera d) della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25.

(10) Titolo sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera e) della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25.