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Sentenza 3 - 9 luglio 2013, n. 180.
Materia:
ammortamento del debito sanitario, causa di incompatibilità consiglieri regionali supplenti.
Giudizio:
legittimità costituzionale in via principale.
Limiti violati:
violazione degli articoli 3, 117, terzo comma, 120, secondo comma e 122, primo comma della Costituzione.
Ricorrenti:
Presidenza del Consiglio dei ministri (ricorso 166/2012).
Oggetto:
giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 4 e 4, commi 3 e 5 della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale).
Esito:
- dichiarata l'illegittimità costituzionale:
- del comma 1 dell'articolo 44 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012) come sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 della stessa legge della Regione Campania 27 del 2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), limitatamente alle parole "per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227";
- dell'articolo 4, commi 3 e 5 della medesima legge della Regione Campania n. 27 del 2012.
- Sentenza Corte Costituzionale 3 - 9 luglio 2013, n. 180 PDF (Dimensione file: 51,35 Kb)