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Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 89 del 30 dicembre 2024
Il presente testo tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n. 6 del 27 gennaio 2025
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2014, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania -Legge di stabilità regionale 2014) è espressamente abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria), le parole "un'auto a benzina di pari cilindrata" sono sostituite con le seguenti: "i corrispondenti veicoli a benzina con tariffa unitaria calcolata secondo la classe di emissione più favorevole".
3. A partire dal 1° gennaio 2025, per effetto dell'avvenuta trascrizione delle cessioni di veicoli di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), risultano integralmente adempiuti gli obblighi di comunicazione, di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito della legge 28 febbraio 1983, n. 53, finalizzati alla interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale.
Art. 2
(Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica)
1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è sostituito dal seguente:
"5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere estinte, entro il termine per inoltrare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, mediante il pagamento del tributo, se dovuto e di una sanzione ridotta nella stessa percentuale prevista dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 472/1997.
Art. 3
(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12)
1. Alla legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1:
1) alla lettera a) del comma 3, le parole ", ad eccezione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003)" sono soppresse;
2) alla lettera a) del comma 4, le parole "ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge n. 289/2002" sono soppresse;
b) al comma 6 dell'articolo 5, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione dei bandi di concorso per l'assegnazione dei servizi e dei benefici;";
c) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"3. La tassa per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 è dovuta dagli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico delle università e istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sede legale nella Regione, nonché ai corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c).".
Art. 4
(Principio del contraddittorio)
1. Agli atti dell'Amministrazione regionale autonomamente impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado si applica il principio del contraddittorio, secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
2. Al fine dell'instaurazione del contraddittorio l'amministrazione regionale comunica al contribuente uno schema di atto che contiene almeno i seguenti elementi:
a) il periodo d'imposta cui lo schema si riferisce;
b) le somme dovute, distinte per tributo, sanzioni ed interessi maturati;
c) i motivi posti a base della determinazione del tributo o del maggior tributo dovuto;
d) l'ufficio al quale possono essere presentate le controdeduzioni o la richiesta di accesso agli atti del fascicolo;
e) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni o della richiesta di cui alla lettera d).
3. Nei casi in cui l'amministrazione regionale procede all'invio dello schema di atto, il provvedimento conclusivo non è adottato prima che sia trascorso il termine assegnato al contribuente per la presentazione delle controdeduzioni o della richiesta di accesso agli atti del fascicolo. Ai termini di prescrizione o decadenza previsti per l'adozione del provvedimento conclusivo si applica quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6-bis della legge 212/2000.
4. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, così come individuati al comma 5 del presente articolo, nonché per i casi di fondato pericolo per la riscossione.
5. Costituiscono atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni:
a) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, tardivo od insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e della tassa sulle targhe di prova di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);
b) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per l'omesso od insufficiente versamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2016;
c) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'addizionale regionale sull'imposta sul gas naturale di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 7 (Determinazione dell' addizionale regionale all' imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e dell' imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti), emesso sulla base del controllo formale della dichiarazione annuale presentata dal contribuente all'Agenzia delle dogane ed all'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione);
d) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico, emesso sulla base del controllo formale della dichiarazione annuale presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16/2010;
e) l'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni per la tassa sulle concessioni regionali di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1984, n. 3 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), 7 dicembre 1993, n. 44 (Determinazione della tariffa per le tasse sulle concessioni regionali) e 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni), relativamente all'esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione, accertata con processo verbale di constatazione dagli organi preposti al controllo;
f) l'avviso di accertamento e di irrogazione delle correlate sanzioni per l'omesso od insufficiente versamento della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12/2016, emesso sulla base dei dati dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione;
g) ogni altro atto impositivo o sanzionatorio che scaturisca dal controllo formale di dati contenuti in dichiarazioni presentate dal contribuente o in banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni, così come definite dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
h) il ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
i) la cartella esattoriale di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973 e l'ingiunzione fiscale di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017), se precedute dalla notifica dell'avviso di liquidazione o accertamento o irrogazione di sanzioni;
l) ogni atto della riscossione coattiva conseguente ad atti precedentemente notificati al contribuente;
m) il rigetto della domanda di restituzione di tributi, interessi, sanzioni pecuniarie o altri accessori;
n) il rigetto dell'istanza di autotutela;
o) il rigetto, in tutto od in parte dell'istanza di rateizzazione e il provvedimento di decadenza dalla rateizzazione nel caso di mancato pagamento, come disciplinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 24 aprile 2018.
6. Nel caso in cui la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è attivata per la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, i motivi per cui si ritiene sussistente il fondato pericolo sono indicati nell'atto impositivo.
7. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 212/2000.
Art. 5
(Oneri istruttori in materia di Autorizzazione Unica)
1. All'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
"6-ter. Le società proponenti di istanze di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, oltre agli oneri eventualmente previsti per il rilascio degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico, all'atto del deposito della prima istanza, sono tenute al versamento degli oneri istruttori finalizzati a coprire le sole spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica per l'espletamento del procedimento unico così come previsto dal paragrafo 9 del decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili); detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003, non possono configurarsi come misure compensative e non sono comprensivi di eventuali diritti di segreteria connessi ad attività di altri enti e delle imposte di bollo. Il provvedimento di diniego dell'Autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura non danno diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oneri istruttori. Qualora, per carenza della documentazione prescritta, non sia possibile dare avvio al procedimento, il proponente non ha diritto al rimborso delle somme versate. Gli oneri istruttori sono a carico del proponente, che ha l'onere di esibire copia della ricevuta di avvenuto versamento al momento della presentazione della domanda, pena la non ricevibilità dell'istanza. L'ammontare delle spese istruttorie per la procedura unica viene definita come di seguito indicato:
a) 0,03% del valore dell'investimento a favore dell'ente regione per le istanze di Autorizzazione Unica di nuovi impianti;
b) 0,02% del valore dell'investimento a favore dell'ente regione per le istanze di variante o ripotenziamento (repowering) di impianti già autorizzati;
c) per le istanze di voltura, da corrispondere in via solidale fra i soggetti interessati, gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di euro 200,00; gli oneri di voltura si intendono non dovuti nella sola ed unica circostanza in cui la voltura concerna il trasferimento delle opere di rete a favore di Enel oppure Terna Spa;
d) per le istanze di proroga dei termini per l'avvio e del termine dei lavori di costruzione dell'impianto, gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di euro 200,00;
e) per le istanze di modifiche della compagine societaria nel caso di società di persone e di trasformazione, fusione e scissione delle società previste dal Titolo V del Codice civile gli oneri istruttori sono fissati nella misura fissa di euro 250,00;
f) per il rilascio di presa d'atto o istanze con oggetto non ricompreso nelle tipologie di cui ai precedenti punti l'onere istruttorio è fissato nella misura fissa di euro 150,00.".
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO
Art. 6
(Ristrutturazione del debito)
1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2024, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all'Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e finanze per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti del comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).
Art. 7
(Autorizzazione di nuovo debito)
1. La Giunta regionale, per il finanziamento di spese di investimento così come definite ai sensi delle norme statali vigenti, e nel rispetto dei vincoli di indebitamento previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzata per l'anno 2025 a contrarre un mutuo con Cassa depositi e prestiti S.p.A. nei limiti di euro 150.000.000,00 al fine di coprire quota parte della quota di cofinanziamento regionale al programma FESR 2021-2027.
TITOLO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI
Capo I
Interventi per la legalità e la sicurezza
Art. 8
(Fondo unico per i beni confiscati)
1. Al fine di assicurare il sostegno della Regione agli interventi di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, quale strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità e di modelli di sviluppo territoriale sostenibili e inclusivi, il Fondo unico per i beni confiscati di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) è dotato di euro 1.800.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato nella misura di euro 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 9
(Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari)
1. Il Fondo regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2018, n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari) è dotato di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 10
(Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale)
1. Al fine di assicurare la sicurezza del territorio, la tutela e la qualità di vita dei cittadini, il "Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale", di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017), è dotato per l'anno 2025 di euro 450.000,00 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 11
(Interventi in materia di sistema integrato di sicurezza urbana)
1. Al fine di supportare gli interventi degli enti locali, di cui all'Allegato 3, Tabella A, connessi alla promozione della legalità e del diritto alla sicurezza, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di
euro 20.000,00 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
2. Al fine di supportare gli interventi degli enti locali, di cui all'Allegato 3, Tabella A, connessi alla promozione della legalità e del diritto alla sicurezza del territorio, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di euro 125.000,00 nell'ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Capo II
Interventi per le politiche culturali
Art. 12
(Sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale)
1. Al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e di educazione permanente con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, sono disposti i seguenti interventi:
a) per l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1° settembre 1981, n. 65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei) è disposto uno stanziamento nella misura di euro 973.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e di euro 145.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
b) per l'attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) è disposto uno stanziamento di euro 710.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di cui euro 265.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e di euro 445.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 13
(Interventi regionali di promozione culturale)
1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, lo stanziamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è quantificato in euro 2.000.000,00 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 14
(Interventi per le comunità locali nel settore culturale)
1. Al fine di valorizzare i beni di interesse storico del territorio regionale, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di euro 210.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo 1 e di euro 845.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella C.
2. Al fine di sostenere interventi diversi nel settore culturale, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di euro 2.710.000,00 nell'ambito della Missione 5 Programma 2 Titolo 1 e di euro 90.000,00 sulla Missione 5 Programma 2 Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno degli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella C.
Art. 15
(Sostegno al settore regionale dello spettacolo)
1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per l'anno 2025 di euro 15.000.000,00.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finanziato nella misura di euro 14.658.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e di euro 342.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 16
(Contributo straordinario al Teatro di San Carlo e al Teatro Municipale Giuseppe Verdi)
1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario in favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00, ed in favore del teatro municipale Giuseppe Verdi di Salerno, nella misura di euro 2.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 17
(Sostegno al Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina)
1. Al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-sanitario, artistico e scientifico del Museo delle arti sanitarie e di storia della medicina, sito nel Complesso monumentale dell'ospedale di Santa Maria del popolo agli incurabili di Napoli, è autorizzata la spesa per la erogazione di un contributo straordinario per la gestione del Museo, nella misura di euro 50.000,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 18
(Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la conoscenza e lo studio delle attività cinematografiche e audiovisive, il Fondo regionale di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è dotato di euro 5.000.000,00 per l'anno 2025 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 19
(Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza)
1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario in favore della Fondazione Idis Città della Scienza, nella misura di euro 3.000.000,00, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 20
(Evento culturale Comune di Summonte - AV)
1. L'evento "Sentieri mediterranei", promosso dal Comune di Summonte (Av), è inserito nell'elenco delle manifestazioni culturali e di promozione turistica di rilievo regionale.
Art. 21
(Interventi nel campo dell'Istruzione Universitaria)
1. Al fine di fornire specifica formazione al personale sanitario, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di euro 20.000,00 nell'ambito della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella B.
Capo III
Interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia
Art. 22
(Interventi sociali e sociosanitari)
1. La risorse volte ad assicurare le prestazioni sociali e sociosanitarie in ambito regionale sono quantificate in euro 50.000.000,00 per l'anno 2025, di cui:
a) euro 12.000.000,00 a valere sul Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
b) euro 28.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale regionale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012), nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per la quota sociale delle prestazioni sociosanitarie per persone con disabilità o non autosufficienti;
c) euro 10.000.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ad integrazione delle risorse per la quota sociale delle prestazioni delle persone con disabilità o non autosufficienti di cui alla lettera b).
2. Al fine di favorire il benessere psicologico dei pazienti oncologici e del personale medico è autorizzato nell'anno 2025 uno stanziamento di euro 100.000,00 a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione 2025-2027 per la realizzazione di progetti di musicoterapia presso i reparti eroganti prestazioni di chemioterapia delle aziende sanitarie pubbliche.
Art. 23
(Sostegno alle comunità locali per interventi a tutela delle fasce deboli)
1. Al fine di incrementare la fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, incluse le misure di sostegno alla cooperazione, per l'anno 2025, nell'ambito della Missione 12 è disposto uno stanziamento di euro 265.000,00 nell'ambito del Programma 1, Titolo 1, di euro 80.000,00 nell'ambito del Programma 1, Titolo 2, di euro 25.000,00 nell'ambito del Programma 2, Titolo 1, di euro 10.000,00 nell'ambito del Programma 2, Titolo 2, di euro 10.000,00 nell'ambito del Programma 3, Titolo 1, di euro 390.000,00 nell'ambito del Programma 4, Titolo 1, di euro 215.000,00 nell'ambito del Programma 4, Titolo 2, di euro 50.000,00 nell'ambito del Programma 5, Titolo 1, di euro 170.000,00 nell'ambito del Programma 7, Titolo 1, di euro 55.000,00 nell'ambito del Programma 7, Titolo 2, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella H.
Art. 24
(Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi")
1. Il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale delle persone con disabilità, istituito dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3/2017, è dotato di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 25
(Sostegno alle donne vittime di violenza di genere)
1. Al fine di incentivare interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli previste dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), è disposto uno stanziamento nella misura di euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 26
(Contributo straordinario alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi)
1. È autorizzato il contributo previsto al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) in favore della Fondazione villaggio dei ragazzi - Don Salvatore D'Angelo di Maddaloni di Caserta, nella misura di euro 2.200.000,00 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Capo IV
Interventi per le politiche abitative
Art. 27
(Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa)
1. È istituito il Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa per la concessione di contributi alla locazione o all'autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale.
2. La Giunta Regionale definisce le modalità di accesso al Fondo e individua le misure di sostegno e l'entità dei contributi in funzione del contesto socio-economico in cui si rileva il fabbisogno.
3. Il Fondo di cui al presente articolo è finanziato per euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
4. In sede di prima applicazione nel Fondo confluiscono anche le risorse di cui alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 (Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio) pari ad euro 1.000.000,00.
Art. 28
(Restituzione dei contributi per alloggi realizzati da cooperative edilizie a proprietà indivisa)
1. I soci assegnatari in godimento di alloggi realizzati da cooperative edilizie a proprietà indivisa che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), hanno usufruito di contributi pubblici da restituire dal trentunesimo al quarantacinquesimo anno successivo alla data di ultimazione dei lavori, nel caso abbiano ottenuto la cessione in proprietà individuale dell'alloggio per effetto della trasformazione in cooperativa a proprietà divisa, possono chiedere singolarmente la restituzione anticipata delle somme dovute alla Regione Campania per la quota di competenza dell'alloggio assegnatogli, ai sensi dell'articolo 18 della legge 179/1992 e delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009).
2. La richiesta di restituzione anticipata delle somme di cui al comma 1 è presentata alla Regione dal singolo socio assegnatario in proprietà dell'immobile, in quanto non più legato alla cooperativa originaria.
3. La restituzione anticipata è subordinata:
a) alla determinazione da parte della Regione della somma dovuta da ciascun assegnatario in proprietà, nonché alla dimostrazione dell'avvenuto versamento della stessa;
b) alla sottoscrizione di un atto d'obbligo nei confronti della Regione, con il quale l'assegnatario in proprietà si impegna a non alienare l'alloggio per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula del rogito notarile di trasferimento definitivo dell'alloggio.
4. L'ammontare della somma dovuta dal socio assegnatario che presenta domanda di restituzione anticipata è determinato con i criteri e le modalità previste dall'articolo 18, comma 3, della legge 179/1992.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli alloggi realizzati da cooperative edilizie a proprietà indivisa che hanno usufruito di contributi pubblici ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 398/1993 e dell'articolo 8 della legge 179/1992.
Capo V
Interventi per le politiche per il lavoro
Art. 29
(Fondi regionali a sostegno dell'occupazione femminile)
1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 17 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne), volto a sostenere l'occupazione femminile stabile e di qualità, è dotato di euro 675.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 30
(Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro)
1. Al fine di sostenere i percorsi socio-educativi, di istruzione e di formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) è dotato di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nell'ambito della Missione 12, Programma 5, Titolo 1 del bilancio finanziario 2025-2027.
Capo VI
Interventi a sostegno del commercio, artigianato e agricoltura
Art. 31
(Disposizioni in materia di attività commerciali)
1. Al fine di assicurare il supporto al pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio, di cui alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) è disposto uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nella misura di euro 200.000,00 nell'ambito della Missione 14, Programma 2, Titolo 1 e di euro 300.000,00 nell'ambito della Missione 14, Programma 2, Titolo 2 del bilancio finanziario 2025-2027.
2. L'articolo 155 della legge regionale 7/2020 è abrogato.
Art. 32
(Interventi a sostegno delle PMI artigianato e commercio)
1. Per sostenere gli interventi a sostegno delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e delle attività di artigianato e commercio di cui all'Allegato 3, Tabella I, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di euro 30.000,00 nell'ambito della Missione 14, Programma 1, Titolo 1, di euro 70.000,00 nell'ambito della Missione 14, Programma 2, Titolo 1 e di euro 75.000,00 nell'ambito della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 33
(Interventi per le politiche agroalimentari)
1. Al fine dell'erogazione dei servizi sul territorio delle aree rurali, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di euro 195.000,00, nell'ambito della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella L.
Capo VII
Interventi a sostegno degli enti locali
Art. 34
(Disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali)
1. Al comma 163, quarto periodo, dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2013) le parole "al di sotto dei cinquemila abitanti," sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 3/2017 le parole "da concludersi entro il 30 giugno 2025" sono sostituite con le seguenti "da concludersi entro il 31 ottobre 2025".
Capo VIII
Interventi per le politiche giovanili, sport, e tempo libero
Art. 35
(Interventi sul territorio per le politiche giovanili, sport e tempo libero)
1. Per il sostegno delle attività sportive, ricreative e per i giovani, inclusi il sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di euro 290.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 e di euro 485.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella D.
2. Per sostenere le attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di euro 290.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 2, Titolo 1 e di euro 50.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella D.
Capo IX
Interventi per la politica regionale del turismo
Art. 36
(Interventi per lo sviluppo del turismo delle comunità locali)
1. Per l'implementazione delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, per l'anno 2025 è disposto uno stanziamento di euro 680.000,00 nell'ambito della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno degli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella E.
Capo X
Interventi per il territorio e la mobilità
Art. 37
(Interventi per gli spazi urbani e per il territorio)
1. Per il miglioramento e lo sviluppo di strutture quali servizi pubblici, cultura, strutture ricreative a beneficio della collettività, per lo sviluppo della riqualificazione urbana, comprese le spese per l'arredo urbano, per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti, è disposto uno stanziamento, per l'anno 2025, di euro 1.445.000,00 nell'ambito della Missione 8, Programma 1, di cui euro 110.000,00 al Titolo 1 ed euro 1.335.000,00 al Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella F.
2. Per lo sviluppo sostenibile, la tutela del territorio e dell'ambiente, la promozione di attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, è disposto uno stanziamento, per l'anno 2025, di euro 40.000,00, nell'ambito della Missione 9, Programma 1, Titolo 2, di euro 80.000,00 nell'ambito della Missione 9, Programma 5, Titolo 1 e di euro 20.000,00 nell'ambito della Missione 9, Programma 5, Titolo 2, di euro 30.000,00 nell'ambito della Missione 9, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella F.
Art. 38
(Interventi per la mobilità)
1. Per la gestione e l'erogazione dei servizi relativi alla mobilità, per l'anno 2025, è disposto uno stanziamento di euro 25.000,00, nell'ambito della Missione 10, Programma 5, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il sostegno agli interventi di cui all'Allegato 3, Tabella G.
Capo XI
Rifinanziamento di leggi regionali di spesa
Art. 39
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 è autorizzato per gli anni 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.
2. Per consentire il conseguimento delle attività istituzionali da parte degli Organismi costituiti presso il Consiglio regionale, è autorizzato per gli anni 2025, 2026 e 2027 il finanziamento delle leggi regionali, indicate nella tabella di cui all'Allegato 2, a valere sul bilancio del Consiglio regionale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE
Capo I
Modifiche legislative
Art. 40
(Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10)
1. Alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il programma di attività di cui alla lettera d) del comma 1 indica, su base triennale, gli obiettivi, le attività e gli interventi con i relativi costi, avendo cura di specificare le attività e i costi riferibili, direttamente e indirettamente, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA). Il programma è approvato dalla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, previa istruttoria di una cabina di regia, composta dai direttori dei competenti uffici regionali e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
"a) quota del Fondo sanitario regionale determinata annualmente sulla base delle attività e dei costi riferibili, direttamente e indirettamente, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA in coerenza con le previsioni del programma di attività di cui al comma 1-bis dell'articolo 6. L'Agenzia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, rendiconta analiticamente l'impiego delle risorse a valere sulla quota assegnata, sottoponendone le risultanze alla verifica della cabina di regia di cui al comma 1-bis dell'articolo 6.".
Art. 41
(Modifiche alla legge regionale del 22 luglio 2024, n. 10)
1. Alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 "Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea" sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole la "Giunta regionale", sostituire le parole "entro centoventi giorni" con le seguenti: "entro dodici mesi";
b) al comma 1 dell'articolo 36 sostituire le parole "entro centoventi giorni" con le seguenti: "entro dodici mesi";
c) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni adottano o adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi decorrenti dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, di quanto previsto all'articolo 36".
d) all'articolo 37 è inserito il seguente comma:
"1-bis. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di Giunta regionale di cui all'articolo 36, comma 1, e comunque entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo, restano efficaci le disposizioni vigenti già adottate con delibera di Giunta regionale 474/2001".
e) il titolo della legge è sostituito con il seguente:
"Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada".
Art. 42
(Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3)
1. Alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 ter dell'articolo 22 sono aggiunti i seguenti:
"1-quater. L'ACaMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione Campania nella pianificazione trasportistica di allontanamento dalle aree a rischio vulcanico, ai sensi del decreto del dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015 e suoi aggiornamenti; assicura, inoltre, il supporto alla protezione civile regionale per l'attuazione della pianificazione di allontanamento, con particolare riferimento al monitoraggio dei flussi ed al servizio di allontanamento in modalità assistita, in caso di emergenza.
1-quinques. L'ACaMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione, progettazione nel settore del trasporto merci e della logistica.".
b) al comma 2 dell'articolo 24, il periodo: "Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta Regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale." è sostituito dal seguente: "Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, con una durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta".
c) all'articolo 26, comma 3, la parola "efficaci" è sostituita dalle seguenti "sono esecutivi".
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2002, come modificate dalla lettera b) del comma 1, non si applicano alle procedure in corso, cui continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Art. 43
(Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2019, n. 7)
1. All'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 2019, n. 7 (Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, nonché per la disciplina dell'indennità a carattere differito determinata con il sistema di calcolo contributivo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dalle parole "Entro sessanta giorni" fino alle parole "X legislatura" sono sostituite dalle seguenti "I consiglieri che svolgono il proprio mandato nella XI legislatura, entro il termine del 31 gennaio 2025" e dopo le parole "articolo 6." sono aggiunte le seguenti "Per tali consiglieri la rinuncia cessa la sua efficacia, ancorché già dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 4, della presente legge.";
b) al comma 2, eliminare le parole "eletti nella X legislatura" e, al termine del primo periodo, dopo le parole "trentasei mesi" aggiungere le seguenti: "dalla richiesta di cui al comma 1, anche se questa dovesse concludersi oltre il termine finale della legislatura corrente.".
Art. 44
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18)
1. Alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"c) il responsabile per i rapporti istituzionali";
b) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
"Art. 19-bis (Il responsabile per i rapporti istituzionali)
1. Il responsabile per i rapporti istituzionali dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è scelto tra esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione. In sede di prima applicazione, il responsabile è designato attingendo tra i candidati presenti nell'elenco di nomina relativo all'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 10 maggio 2021.
2. Il responsabile per i rapporti istituzionali dell'Agenzia cura i rapporti con le istituzioni locali e regionali, in particolare con il Consiglio regionale, mediante interlocuzioni periodiche. L'incarico ha la durata di tre anni ed è a titolo gratuito.".
Art. 45
(Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2012, n. 10)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) dalle parole "nelle more dell'approvazione" fino alle parole "oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13 comma 2 del vigente Piano di utilizzo delle aree demaniali, e nei soli casi e per il periodo in cui sussista la vigenza delle concessioni.".
Art. 46
(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 16)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 16 (Istituzione del Servizio di sociologia del territorio) è sostituita dalla seguente:
"b) iscrizione regolare ad un'associazione professionale nazionale di sociologi riconosciuta ai sensi della legge regionale 4/2013".
Art. 47
(Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11)
1. Alla legge regionale 11/2007 dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
"Art. 32-bis (Valutazione Multidimensionale e Progetto di vita)
1. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), nonché dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006) ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.), la Regione promuove la realizzazione dei progetti di vita diretti a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità migliorandone le condizioni personali e di salute e facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita. A tal fine la Regione Campania garantisce:
a) l'effettività e l'omogeneità del progetto di vita, indipendentemente dall'età e dalle condizioni personali e sociali;
b) che il progetto di vita sia elaborato dall'unità di valutazione multidimensionale, definita dall'articolo 24 del decreto legislativo 62/2024, a seguito della valutazione multidimensionale di competenza, individuando i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali della persona con disabilità.
c) unitamente agli enti locali, che la persona con disabilità sia titolare del progetto di vita, concorrendo a determinarne i contenuti ed esercitando le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte.
2. L'istanza per la realizzazione del progetto di vita è presentata al titolare del procedimento, individuato nell'Ambito territoriale sociale, se dotato di personalità giuridica, ovvero nel relativo Comune capofila qualora l'Ambito territoriale abbia adottato la forma associativa della convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, in cui ricade il Comune di residenza della persona con disabilità.
3. L'istanza può essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei Punti Unici di Accesso (PUA) del territorio, individuati anche da ciascun titolare del procedimento.
4. Le Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) sono collocate, a regime, nelle case della comunità presenti nel territorio dell'Ambito territoriale. Nelle more della piena operatività delle stesse, le UVM sono collocate presso il distretto sanitario di appartenenza della persona con disabilità.
5. Il referente per l'attuazione del progetto, di cui all'articolo 29 comma 1 del decreto legislativo 62/2024 è individuato dal titolare del procedimento all'interno di ciascuna UVM valutando la figura professionale più adeguata a ciascun progetto di vita.".
Art. 48
(Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14)
1. L'articolo 38 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare) è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Ristoro ai Comuni in sede di impianti di recupero e di smaltimento)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce il disciplinare per il riconoscimento dei ristori ai Comuni sede di impianto di recupero, anche ai fini energetici e di smaltimento e ai loro viciniori. In ogni caso, i ristori definiti con il predetto disciplinare non possono diminuire i ristori già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il disciplinare stabilisce le modalità con cui calcolare l'ammontare dei ristori e i criteri di ripartizione tra i Comuni, in ragione della tipologia impiantistica e della loro ubicazione territoriale.".
Art. 49
(Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 15)
1. All'articolo 46, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), dopo la parola "il distacco" sono aggiunte le seguenti "o il comando in forza delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 9 bis del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)".
Art. 50
(Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2009, n. 8)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2009. n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) è così modificato:
"2. Costituiti i Parchi, per i quali gli enti locali esprimono o confermano la loro volontà associativa entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, per le annualità 2025, 2026, 2027, euro 300.000,00 a valere sulla Missione 9, Programma 5, Titolo 1 del bilancio della Regione.". (*)
(*) Comma sostituito con avviso di errata corrige pubblicato sul BURC n. 6 del 27 gennaio 2025.
Art. 51
(Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3)
1. Al comma 1bis dell'articolo 25 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) le parole "sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti "il 30 giugno 2025".
Art. 52
(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 12)
1. L'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 12 (Istituzione Giornata celebrativa delle Radio libere: 28 luglio 1976) è così sostituito:
"Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è disposto uno stanziamento di euro 20.000,00, per l'esercizio finanziario 2025, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del Bilancio regionale 2025-2027".
Art. 53
(Proroga dei termini per le varianti agli strumenti urbanistici)
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022) le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".
Art. 54
(Disposizioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione e successive modifiche ed integrazioni) le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".
Capo II
Istituzione Osservatori
Art. 55
(Osservatorio delle identità territoriali, della sostenibilità, della blue economy e delle eccellenze campane)
1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio delle identità territoriali, della sostenibilità, della blue economy e delle eccellenze campane, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio ha compiti di studio, monitoraggio e analisi delle politiche regionali correlate alla valorizzazione delle identità territoriali e delle eccellenze campane, alla promozione della sostenibilità e allo sviluppo della blue economy, anche al fine di formulare proposte per la loro implementazione.
3. L'Osservatorio è composto da:
a) il Presidente del Consiglio regionale, o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
b) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di agricoltura;
c) il Presidente della consulta permanente per la funzione sociale del mediterraneo e delle altre acque navigabili, istituita dall'articolo 5 della legge regionale 20 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni per il riconoscimento dei Circoli nautici della Campania);
d) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI);
f) un rappresentante designato dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Campania;
g) un rappresentante designato dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
h) un rappresentante del distretto del mare campano, istituito dall'articolo 10 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021);
i) un rappresentante designato dall'Ordine dei giornalisti della Campania.
4. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
5. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, al supporto delle attività e delle funzioni dell'Osservatorio.".
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 56
(Istituzione dell'Osservatorio regionale per la transizione digitale)
1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale della Campania, l'Osservatorio regionale per la transizione digitale, di seguito denominato Osservatorio, composto da rappresentanti di istituzioni locali, delle categorie produttive, del sistema universitario e della ricerca, con comprovata esperienza nei settori specifici della transizione e trasformazione digitale e della intelligenza artificiale, tra cui:
a) un componente, nominato dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
b) tre componenti designati dal Comitato regionale di coordinamento delle Università della Campania (CUR);
c) il dirigente responsabile dell'ufficio speciale per l'amministrazione digitale.
2. L'ufficio speciale per l'amministrazione digitale assicura le funzioni di segreteria dell'Osservatorio.
3. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo.
4. L'Osservatorio:
a) cura la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e l'aggiornamento dei dati afferenti la dimensione e le caratteristiche del mercato e del settore ICT, nonché i bisogni ICT delle imprese e pubbliche amministrazioni campane, anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento, al fine di valorizzare le iniziative già presenti sul territorio;
b) formula proposte e, su richiesta delle direzioni e della Giunta regionale, esprime pareri per la efficace attuazione degli indirizzi strategici nazionali e regionali per l'innovazione, la transizione digitale, lo sviluppo della Intelligenza artificiale e per l'aggiornamento delle competenze della Regione nei settori interessati dai processi di cambiamento;
c) formula proposte e, su richiesta delle direzioni e della Giunta regionale, esprime pareri per la efficace attuazione del trasferimento, per finalità operative e applicative, delle attività di ricerca ed elaborazione dati;
d) propone forme di collaborazione con le Università campane per lo scambio di conoscenze ed esperienze scientifiche e culturali con Università ed enti di ricerca italiani e internazionali;
e) presenta, alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento della digitalizzazione presso le amministrazioni pubbliche, con proposte strategiche per l'implementazione della transizione digitale e lo sviluppo e la diffusione della intelligenza artificiale.
5. La composizione, le modalità di nomina, le procedure per il rimborso spese dei componenti esterni all'amministrazione regionale, le forme di collaborazione indicate alla lettera d) del comma 4, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, sono disciplinati con deliberazione approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Capo III
Adempimenti obbligatori
Art. 57
(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo)
1. Al comma 3-bis dell'articolo 13 della legge regionale 14/2016, le parole "all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di competenza o a quello più prossimo" sono soppresse.
Capo IV
Art. 58
(Uffici di Diretta collaborazione del Consiglio regionale)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale adotta una disciplina regolamentare organica recante l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di supporto agli organi interni di indirizzo politico del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
2. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 1 si coordinano con le previsioni dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
3. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, le norme di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), come introdotte dall'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2021 n. 2 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), e i conseguenti atti e provvedimenti attuativi costituiscono disciplina di adeguamento alle previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 165/2001, a far data dalla entrata in vigore del decreto-legge 44/2023. Le disposizioni del presente comma hanno natura confermativa degli effetti normativi della legge regionale 1/2012 come in esse richiamata, per il periodo che decorre dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 44/2023. Conseguentemente, il trattamento economico previsto per il personale afferente agli uffici di diretta collaborazione e per i responsabili di segreteria e coordinatori dei gruppi consiliari è determinato nella misura di quanto corrisposto nell'anno 2024.
4. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo vigente PDF (Dimensione file: 19.859,53 Kb)
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 89 del 30 dicembre 2024 PDF (Dimensione file: 530,65 Kb)