Legge regionale 6 giugno 2025, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 38 del 9 giugno 2025


"Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


TITOLO I

NORME GENERALI


Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in adesione ai principi europei di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà nonché ai principi fondamentali delle leggi dello Stato, promuove e attua attraverso i Consorzi di bonifica, di seguito denominati "Consorzi" la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica che concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare e ambientale. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa del suolo, la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. Al fine di cui al comma 1 la presente legge adegua il regime di intervento dei "Consorzi" e introduce una disciplina del settore conforme ai principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 e nel conseguente protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

3. La presente legge è, inoltre, finalizzata al riordino territoriale dei comprensori di bonifica, secondo quanto previsto all'articolo 2, alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi e al risanamento finanziario dei medesimi.



 

Art. 2

(Classificazione del territorio e riordino comprensori di bonifica)

1. I comprensori di bonifica, in adesione ai principi definiti nel protocollo di intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, sono delimitati sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione dei territori corrispondenti ad unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque;

b) estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale ed assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione ed adeguata partecipazione dei consorziati al Consorzio.

2. Tenuto conto dei criteri suddetti, delle nuove finalità di cui all'articolo 1, dell'esigenza di garantire unitarietà, organicità, efficacia ed efficienza nella programmazione e attuazione dell'azione di bonifica integrale sul territorio campano, sono così classificati e definiti i seguenti comprensori di bonifica:

a) "Volturno-Garigliano", comprendente i bacini Rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Alveo Camaldoli, Lago Patria, Bacini Flegrei, Agnano, Volla, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno-Garigliano, da Capua alla foce del fiume;

b) "Medio Volturno-Calore", comprendente la frazione media del bacino del fiume Volturno (tra i monti Tifatini e Presenzano), nonché la frazione inferiore del fiume Calore;

c) "Sarno", comprendente i bacini Sarno, Torrenti Vesuviani e Irno;

d) "Paestum", comprendente i bacini Fiumarella, Capodifiume e Solofrone inclusi fra i Minori costieri in sinistra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele in sinistra idraulica, dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;

e) "Sele", comprendente i bacini Picentino, Tusciano, Asa e Fuorni inclusi fra i Minori costieri in destra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele in destra idraulica, dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;

f) "Alento", comprendente i bacini Alento, Lambro, Mingardo, nonché Fiumarella di Ascea e Vallone Mortelle, inclusi tra i Minori costieri del Cilento;

g) "Ufita", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno-Garigliano;

h) "Tanagro", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino del Sele.

3. La delimitazione cartografica dei comprensori è riportata nell'allegato A della presente legge.



 

Art. 3

(Ambiti territoriali dei Consorzi)

1. Su ciascun comprensorio di bonifica, come delimitato ai sensi dell'articolo 2, opera un solo Consorzio, ovvero più Consorzi coordinati da un Consorzio di 2° grado.

2. Nel comprensorio di bonifica "Volturno-Garigliano", come definito all'articolo 2, se alla data di entrata in vigore della presente legge sono presenti più Consorzi, è disposta la fusione tra il "Consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla" e il "Consorzio di bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei", e trova applicazione l'articolo 35.

3. Fino all'intervenuta efficacia della fusione disposta ai sensi del comma 2, per il relativo comprensorio permangono i confini territoriali dei Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



 

TITOLO II

ATTIVITÀ DI BONIFICA E DI DIFESA DEL SUOLO: PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE


 

Art. 4

(Attività di bonifica e di difesa del suolo)

1. L'attività di bonifica consiste nel complesso di azioni e di interventi, di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzati al drenaggio, alla sicurezza idraulica e alla manutenzione del territorio, alla provvista, utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo ed alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni e dei territori agricoli.

2. L'attività di difesa del suolo consiste nel complesso di azioni ed interventi, di cui all'articolo 6, comma 2, riferibili alla difesa e conservazione del suolo, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, tutelare il territorio e valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

3. I finanziamenti regionali destinati all'esecuzione di opere e interventi di bonifica e di difesa del suolo, proposti dai Consorzi nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 5, ovvero di altri programmi o progetti, sono a carico delle strutture amministrative regionali competenti in funzione della finalità prevalente.



 

Art. 5

(Piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio)

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica i Consorzi predispongono il piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio che, in coerenza con il Piano Territoriale Regionale (PTR), nonché con gli strumenti vigenti di pianificazione e programmazione regionale e con i vigenti piani di bacino, prevede:

a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la difesa idraulica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;

b) le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo da realizzare per il perseguimento delle finalità previste alla lettera a).

2. Il piano è predisposto, previo finanziamento regionale e in base a criteri dettati con delibera di Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso all'autorità di bacino distrettuale per il parere di conformità, ai sensi dell'articolo 63, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, che deve essere espresso nel termine di sessanta giorni.

3. A seguito dell'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale, il piano è trasmesso alle strutture amministrative regionali competenti in materia e ai soggetti di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, che possono formulare osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Prima dell'approvazione, il piano è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni.

5. Il Consorzio adotta il piano con propria deliberazione, dando conto delle osservazioni pervenute, del loro accoglimento e delle motivazioni addotte per il mancato accoglimento. Il piano adottato è trasmesso alla Giunta regionale, che lo approva con propria deliberazione, previa istruttoria delle strutture amministrative regionali competenti in materia di politiche agricole e difesa suolo.

6. Il piano è aggiornato con le stesse procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ogni dieci anni e comunque nel caso di modifica del comprensorio o di altre necessità sopravvenute.

7. Il piano è attuato sulla base del programma triennale degli interventi predisposto dal Consorzio, in conformità alla vigente normativa in materia.

8. Nelle more dell'approvazione del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo di nuova realizzazione sono individuate e finanziate, nei termini di cui all'articolo 7, con provvedimento della Giunta regionale sulla base di proposte progettuali predisposte annualmente dai Consorzi.




Art. 6

(Opere e interventi pubblici di bonifica, irrigazione e difesa del suolo)

1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica e di irrigazione le seguenti opere realizzate nei comprensori di bonifica in base ad un piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio o a provvedimenti amministrativi statali o regionali:

a) le opere di sistemazione e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, nonché le opere idrauliche rivolte al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico di cui alla lettera b), per realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e delle risorse idriche a fini agronomici e ambientali;

b) le opere di difesa idraulica, di regimazione, sistemazione e adeguamento della rete scolante dei territori di pianura, per il drenaggio delle acque meteoriche e di falda, per prevenire allagamenti e ristagni a danno dei fondi agricoli e delle aree urbanizzate, rivolte al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico di bonifica, costituito da:

1) i canali di bonifica;

2) le opere idrauliche e gli adiacenti tratti dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale funzionali al sistema delle opere di bonifica e di utilizzazione delle acque superficiali gestito dai Consorzi con esclusione delle aste principali dei bacini e sottobacini idrografici nazionali e regionali individuati con apposita delibera di Giunta;

c) le opere di bonifica idraulica e di sistemazione idraulico-agraria;

d) le opere di derivazione, di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad usi prevalentemente irrigui, compresi invasi, serbatoi e vasche di accumulo, reti di adduzione e distribuzione delle acque;

e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque incidenti sul sistema di regolazione idraulica, bonifica idraulica e di utilizzazione delle acque irrigue;

f) gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, compresi quelli per la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, secondo quanto disposto dall'articolo 166 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, nonché gli impianti di produzione di energia che utilizzano fonti alternative e rinnovabili di qualsiasi tipo;

g) le altre opere di cui al comma 2, attualmente in gestione ai Consorzi, in base ad un intervenuto formale atto di consegna o in base ai vigenti piani di classifica ed in ogni caso censite nell'allegato B di cui al comma 3;

h) le infrastrutture di supporto e i manufatti di servizio per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di tutte le opere di cui al presente comma.

2. Sono considerate opere pubbliche di difesa del suolo, di competenza regionale, ricadenti nei comprensori di bonifica:

a) gli interventi di stabilizzazione dei versanti, di sistemazione idrogeologica e le sistemazioni idraulico-forestali destinati a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico;

b) le opere di laminazione delle piene e di intercettazione del trasporto solido;

c) le opere idrauliche e i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale non ricompresi tra quelli di cui al comma 1;

d) le infrastrutture di supporto e i manufatti di servizio per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di difesa del suolo;

e) gli altri interventi finalizzati alla funzionalità idraulica della rete idrografica regionale, individuati dall'Autorità di bacino distrettuale e dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di difesa del suolo, non ricompresi tra quelli di cui al comma 1.

3. Le opere di cui al comma 1, esistenti nei perimetri di contribuenza e che sono già in gestione ai Consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge, individuate dai Consorzi e trasmesse alle strutture amministrative regionali competenti in materia di politiche agricole e difesa suolo, sono elencate e rappresentate cartograficamente nell'allegato B della presente legge, anche ai fini della predisposizione dei piani di cui all'articolo 5 e all'articolo 18, salve le disposizioni di cui al comma 5.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione, custodia e manutenzione dei Consorzi è ad ogni effetto limitata alle opere indicate nell'allegato B.

5. Per ciascun comprensorio di bonifica, inclusa la parte esterna all'attuale perimetro di contribuenza di cui all'articolo 18 comma 2, definita come zona di ampliamento, i rispettivi Consorzi trasmettono alle strutture amministrative regionali competenti in materia di politiche agricole e difesa suolo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento e lo stato di consistenza delle altre opere classificabili di bonifica, ai sensi del comma 1, ma non ancora in gestione ai Consorzi stessi distinguendo:

a) le opere che necessitano di sola manutenzione ordinaria;

b) le opere che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o di opere di sistemazione idraulica rispetto alle quali i Consorzi, tenendo conto del grado di urgenza dei singoli interventi, sottopongono, contestualmente alla Regione, i relativi documenti di indirizzo alla progettazione, ai sensi dell'articolo 3, sezione I, allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - Nuovo Codice degli Appalti). I Consorzi, per motivate ragioni di carattere tecnico, amministrativo o territoriale, possono richiedere una proroga, non superiore a ulteriori diciotto mesi, previa comunicazione formale alle competenti strutture amministrative regionali. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, su proposta delle strutture amministrative regionali ed all'esito delle verifiche svolte in contraddittorio con i Consorzi interessati, adotta una delibera con cui sono individuate le opere di cui al periodo precedente. Alla scadenza del termine indicato, in mancanza del censimento di cui al presente comma e fino alla sua successiva redazione, previa diffida, si applicano nei confronti dei Consorzi inadempienti le misure sanzionatorie di cui all'articolo 34, comma 1. Trascorsi inutilmente successivi novanta giorni, l'ulteriore inadempimento rientra tra le ipotesi di grave inadempienza, con applicazione dell'articolo 30, comma 6, e relative misure sanzionatorie. Il commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale, ha anche il compito di effettuare il censimento di cui al presente comma.

6. I Consorzi adeguano il piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio entro i termini previsti dall'articolo 5, comma 2, includendovi, oltre alle opere di cui all'articolo 5 comma 1, le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione esistenti nei perimetri di contribuenza attuali, di cui al comma 3, e quelle individuate nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 5.

7. Per le opere indicate nella delibera di Giunta di cui al comma 5, lettera a), la gestione, la custodia e manutenzione sono direttamente assunte dai Consorzi; per le opere di cui al comma 5, lettera b), la gestione e la manutenzione sono assunte dai Consorzi a far data dall'approvazione dei progetti e del relativo finanziamento da parte della Regione, ai sensi del comma 8.

8. In conformità alle previsioni del piano, i Consorzi trasmettono alla Regione, per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, i progetti delle opere, nuove o di adeguamento strutturale delle esistenti, e degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica ricadenti nei comprensori di riferimento, incluse le zone di ampliamento, necessari per consentirne la gestione ordinaria.

9. I Consorzi, all'esito di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, aggiornano il piano di classifica, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, definendo in esso anche gli indici di beneficio spettanti alle proprietà immobiliari interessate.



 

Art. 7

(Finanziamento ed esecuzione degli interventi)

1. La realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 6, comma 1 è affidata, su concessione dello Stato o della Regione, con risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, ai Consorzi. La manutenzione ordinaria, l'esercizio, la vigilanza e la polizia idraulica delle opere di cui all'articolo 6, comma 1 sono svolte autonomamente dagli stessi Consorzi e poste a carico dei proprietari degli immobili che ne ricevono beneficio ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.

2. La realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio delle opere di difesa del suolo di cui all'articolo 6, comma 2 può essere affidata, su concessione della Regione, ai Consorzi, con oneri economici a totale carico della Regione, o finanziati con eventuali risorse pubbliche comunitarie o nazionali a ciò destinate. Il provvedimento di affidamento in concessione, regolato da specifica convenzione, provvede, oltre alla delega al Consorzio delle funzioni di competenza regionale, anche all'assegnazione al Consorzio delle risorse finanziarie per la gestione e la manutenzione delle opere, in mancanza delle quali l'atto di affidamento è inefficace e non comporta obblighi di sorta per il soggetto concessionario.

3. La delega all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo conferita ai Consorzi sulle opere di cui all'articolo 6, comma 2, ad essi affidate si estende anche ai compiti di polizia idraulica, da esercitarsi in veste di autorità preposta nei modi indicati all'articolo 10, comma 2.

4. L'esercizio da parte dei Consorzi delle funzioni delegate dalla Regione in materia di difesa del suolo, avviene nelle forme e modalità stabilite con delibera di Giunta, nel rispetto dei seguenti principi:

a) i Consorzi, in conformità al piano comprensoriale di cui all'articolo 5, predispongono il programma triennale di cui all'articolo 5, comma 7, includendo anche le opere di difesa del suolo previste medio tempore;

b) la Regione, sulla scorta del programma del Consorzio ovvero in base alla propria programmazione in materia di difesa del suolo, provvede allo stanziamento in bilancio, anche su base pluriennale se l'intervento lo richieda, delle necessarie risorse finanziarie nonché all'individuazione degli opportuni strumenti di programmazione delle risorse comunitarie da attivare;

c) l'esercizio delle funzioni delegate ai Consorzi in materia di difesa del suolo, compresa la polizia idraulica, è subordinato all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione, in misura idonea a garantire la totale copertura degli oneri derivanti dalle funzioni attribuite, anche su base pluriennale;

d) sulla base della programmazione di cui alla lettera b) e della effettiva esistenza di un finanziamento regionale che copra le spese, i Consorzi redigono il piano operativo annuale, compreso nel piano di gestione di cui all'articolo 19, nei termini ivi previsti;

e) per lo svolgimento dei compiti di polizia idraulica in relazione alle opere di difesa del suolo affidate e finanziate ai Consorzi, essi specificano le risorse umane e materiali adeguate a garantire l'esercizio delle funzioni delegate, e il piano annuale dei costi, per la necessaria copertura da parte della Regione.

5. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio assegnate a tali fini:

a) provvede, attraverso apposito regolamento, alla costituzione di un fondo di rotazione per le progettazioni da parte dei Consorzi degli interventi e delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6;

b) contribuisce alle spese necessarie alla gestione delle opere e degli impianti iscritti nel demanio pubblico, realizzati e in esercizio; il riparto delle disponibilità tra i Consorzi è disposto dalla Giunta sulla base dei seguenti elementi:

1) estensione del comprensorio;

2) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione;

3) consistenza del reticolo idraulico di bonifica e delle relative opere idrauliche;

4) consistenza delle altre opere e impianti;

5) risparmio sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 6;

6) rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività demandate, in base a specifici indicatori di risultato definiti dalla Regione;

c) può contribuire alle spese per attività programmatorie, divulgative, di studio e di progettazione di servizi comuni, utili per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale perseguiti dai Consorzi, effettuate anche tramite le associazioni maggiormente rappresentative dei medesimi Consorzi.

6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di esercizio dei Consorzi gravanti sulla proprietà consorziata, la Regione, ferma restando la responsabilità dei Consorzi nella gestione delle relative opere anche ai fini della sicurezza, assume a proprio carico le spese relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti pubblici di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo. In ogni caso, per ciascun Consorzio, il concorso della Regione nella spesa relativa ai consumi di energia elettrica non può essere annualmente superiore alla spesa media sostenuta dal Consorzio nel triennio precedente. Detto limite può essere incrementato dell'eventuale differenza in diminuzione tra la spesa effettivamente sostenuta nell'anno di riferimento rispetto alla media del triennio precedente, a valere per l'annualità successiva a quella in cui si è verificata la minor spesa. In ogni caso i Consorzi devono porre in essere tutte le necessarie azioni utili al conseguimento di economie di scala nei confronti dei fornitori di energia elettrica.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a fini espropriativi ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni.

8. Ai Consorzi possono essere comunque affidate, tramite specifica convenzione, dai Comuni, Province, Comunità montane e altri enti territoriali i cui ambiti ricadono nel comprensorio di bonifica, la manutenzione lungo i canali e i corsi d'acqua nonché la gestione delle opere idrauliche connesse, per le parti di competenza dei suddetti enti, con oneri finanziari a carico degli stessi enti.

9. Nel concorso finanziario alla spesa, la Regione riconosce ai Consorzi, tra le spese generali degli interventi, anche le spese per il personale interno impiegato nelle attività tecnico-amministrative che presiedono alla programmazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere. Tali spese possono essere riconosciute in misura forfettaria, secondo i criteri dettati con apposita delibera di Giunta.



 

Art. 8

(Opere di bonifica di competenza privata)

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e di mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o le opere comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per assicurare la funzionalità delle opere irrigue e per evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) e successive modificazioni e dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui all'articolo 5.

3. Se i proprietari non eseguono le opere a cui sono obbligati a norma della legislazione vigente e della pianificazione consortile, provvedono i Consorzi competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.



 

TITOLO III

CONSORZI


 

Art. 9

(Natura giuridica e ordinamento)

1. I Consorzi, ai sensi dell'articolo 862 del Codice civile, sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi, i cui componenti sono eletti dai consorziati. Sono dotati di autonomia funzionale e di potere regolamentare e operano nel rispetto delle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

2. I proprietari di immobili rientranti nel comprensorio del Consorzio sono consorziati e la partecipazione al Consorzio è obbligatoria. Tutti i proprietari di immobili che traggono beneficio ai sensi dell'articolo 20 della presente legge dall'attività di bonifica sono consorziati contribuenti e i relativi immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza.

3. I Consorzi sono enti pubblici economici e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali e regionali e dallo statuto, in collaborazione con la Regione, gli enti locali, e con le altre autorità pubbliche operanti sul territorio.

4. I Consorzi partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, collaborano con l'Autorità di bacino distrettuale per definire la pianificazione e la programmazione di interventi di difesa idraulica del territorio e di uso razionale e strategico della risorsa idrica.



 

Art. 10

(Funzioni dei Consorzi)

1. I Consorzi provvedono, nei rispettivi comprensori, ai sensi e con le modalità previste negli articoli 6 e 7, alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo, perseguendo l'autosufficienza energetica.

2. I Consorzi, nei rispettivi comprensori, provvedono altresì, quali Autorità di polizia idraulica:

a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e di irrigazione nonché sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale e sulle altre opere affidate alla loro gestione ai sensi della presente legge;

b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni, per le opere di bonifica, e del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, per i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale e le altre opere ad essi affidate;

c) all'intero procedimento per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e pecuniarie di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati); i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati alla gestione e alla manutenzione delle opere vigilate di cui alla lettera a).

3. I Consorzi hanno facoltà, nel rispetto dell'articolo 166, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per gli usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni, comprese la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

4. Ai Consorzi possono essere assegnati ulteriori compiti, compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture tese a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia e valorizzazione ambientale e paesaggistica, al risanamento delle acque anche al fine dell'utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione, in attuazione di piani e di programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti e con oneri a carico degli stessi.

5. In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai Consorzi e tenendo conto degli obiettivi e delle linee generali stabiliti dalla programmazione economica comunitaria, nazionale e regionale, la Regione e gli enti locali territoriali, in relazione a specifiche esigenze e con oneri a proprio carico, possono affidare ai Consorzi la progettazione e l'esecuzione di interventi di cui all'articolo 6, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione, regolato da specifica convenzione, indica anche i soggetti cui è attribuita, dopo la fase di esecuzione, la gestione e la manutenzione delle opere e le relative risorse finanziarie. I Consorzi, a conclusione dell'intervento, effettuano la consegna al soggetto destinatario individuato nel provvedimento di concessione. In mancanza di tale indicazione l'opera si intende consegnata alla Regione con l'approvazione dell'atto conclusivo della concessione, senza alcuna ulteriore formalità.

6. I Consorzi sono individuati quali soggetti attuatori, nell'ambito dei rispettivi comprensori e competenze, della pianificazione di bacino predisposta dall'Autorità di bacino distrettuale e della programmazione regionale degli interventi di difesa del suolo ad essi affidati ai sensi dell'articolo 7.

7. I Consorzi partecipano alle attività di protezione civile e a quelle conseguenti a calamità naturali, secondo le direttive delle competenti strutture amministrative regionali contenenti le modalità operative ed il finanziamento regionale delle attività ed interventi ad essi assegnati.

8. I Consorzi inoltre:

a) provvedono all'esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati ed a loro spese, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani di bonifica;

b) provvedono alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie, in caso di inerzia dei proprietari obbligati, con oneri a carico degli inadempienti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8;

c) provvedono al ripristino, secondo le direttive della Regione, delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.);

d) provvedono al rilascio dei pareri idraulici per la realizzazione di impianti serricoli nel comprensorio consortile ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale del 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole.), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole);

e) provvedono al rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni, licenze e permessi e all'esercizio degli altri compiti di autorità idraulica di cui al regio decreto 368/1904, per le opere di bonifica, e alle funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.), per tutto quanto ad essi affidato ai sensi della presente legge, con utilizzo dei relativi proventi per finanziare le spese connesse alla gestione e manutenzione di tali opere;

f) provvedono ad esprimere parere vincolante di compatibilità idraulica degli strumenti urbanistici comunali in relazione al reticolo idraulico di bonifica e a quanto ad essi affidato ai sensi della presente legge.

9. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e successive modificazioni, i Consorzi, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti e rivestono il ruolo di autorità espropriante.

10. Allo scopo di conseguire economie di gestione e di avvalersi di competenze presenti sul territorio, i Consorzi, per finalità di comune interesse, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese e che operano nel comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

11. I Consorzi, per i corsi d'acqua di loro competenza o ad essi affidati dalla Regione ai sensi della presente legge, in caso di esondazione, non dovuta ad un evento di carattere eccezionale, sono responsabili della corretta esecuzione della manutenzione ordinaria, nonché dei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati ad essi affidati in concessione dalla Regione o dallo Stato. Si intende eccezionale l'evento meteorico che ha determinato nel corpo idrico esondato la formazione di una portata superiore alla capacità massima di trasporto dello stesso corpo idrico regolarmente manutenuto.

12. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto la disciplina delle modalità di risarcimento stragiudiziale dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza rispettivamente della Regione e dei Consorzi.



 

Art. 11

(Concertazione ed accordi di programma)

1. I Consorzi, al fine di attuare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione con la Regione e gli enti locali interessati, promuovono le azioni espressamente previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) volte a realizzare in modo integrato e coordinato le azioni di comune interesse e a raggiungere gli obiettivi comuni che rientrano nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.



 

Art. 12

(Attività amministrative)

1. Nello svolgimento delle attività amministrative di competenza, i Consorzi operano nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della normativa regionale.



 

Art. 13

(Contratti di fiume)

1. I Consorzi, il cui territorio è compreso in un bacino idrografico, e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere contratti di fiume di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5 (Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume) mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.



 

Art. 14

(Risparmio idrico)

1. Al fine della eliminazione degli sprechi e della riduzione dei consumi di acqua per l'irrigazione, la Regione interviene, sulla base di progetti predisposti dai Consorzi, con appositi finanziamenti nei limiti delle disponibilità di bilancio, per promuovere il riutilizzo delle acque reflue depurate, la realizzazione di invasi e vasche di accumulo della risorsa idrica, l'impiego di sistemi di irrigazione localizzata e la realizzazione di impianti irrigui attrezzati con sistemi di automazione e telecontrollo e con strumenti di misura della risorsa idrica utilizzata.

2. La Regione interviene, analogamente, per promuovere lo svolgimento da parte dei Consorzi di un'attività di assistenza tecnica irrigua che, attraverso l'impiego di validati modelli di stima dei fabbisogni irrigui delle colture, sistemi di consiglio irriguo e di divulgazione telematica, favorisca un uso razionale e sostenibile delle pratiche irrigue.

3. Al fine di una corretta gestione delle risorse idriche irrigue, i Consorzi provvedono, tramite idonei dispositivi, alla misurazione diretta dei volumi idrici prelevati e, attraverso le modalità stabilite dal regolamento regionale 22 maggio 2017, n. 1 (Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo), alla quantificazione dei volumi idrici utilizzati e restituiti.



 

Art. 15

(Emergenza idrica)

1. Ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse idriche, anche ai fini della ripartizione dei volumi disponibili.



 

Art. 16

(Statuto)

1. I Consorzi sono retti da uno statuto, che ne disciplina le modalità di funzionamento, deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Lo statuto stabilisce, in particolare:

a) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili;

b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;

c) la facoltà di disciplinare le proprie attività con appositi regolamenti sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto deliberato o modificato dal consiglio dei delegati del Consorzio è pubblicato per trenta giorni all'albo consortile e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel relativo comprensorio; della pubblicazione è data comunicazione con avviso nel Bollettino ufficiale della Regione (BURC).

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC possono essere presentate al Consorzio le osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. La Giunta regionale provvede con deliberazione ad approvare lo statuto e le modifiche ed ha la facoltà di emendare il testo deliberato dai Consorzi.

6. Entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi in carica adeguano lo statuto alle norme della presente legge e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione che avviene nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello statuto, previa diffida degli organi consortili, la Giunta delibera sulla nomina di un commissario ad acta. Alla nomina provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.



 

Art. 17

(Catasto)

1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile, inclusi nel perimetro di contribuenza.

2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini dell'elaborazione dei ruoli di contribuenza.

3. L'aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati dell'Agenzia delle entrate, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), ovvero sulla base della presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore e acquirente.

4. Per l'istituzione e l'aggiornamento di un catasto unico informatizzato la Regione concorre nelle relative spese con un contributo nella misura del 50% dell'importo risultante da apposita progettazione presentata dai Consorzi e approvata dalla Regione. 



 

Art. 18

(Piano di classifica)

1. I Consorzi, ai fini della imposizione dei contributi consortili di cui all'articolo 21, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, in base a criteri dettati con delibera di Giunta regionale.

2. Il piano di classifica individua i benefici di cui all'articolo 20 derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 6, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con la cartografia allegata, il perimetro di contribuenza al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

3. Il piano di classifica adottato dal Consorzio è pubblicato entro cinque giorni dall'adozione nell'albo pretorio consortile e sul sito web istituzionale ed è trasmesso alle Province, ai Comuni e alla Città metropolitana, i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori e per consentire ai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 9 della legge 241/1990 di proporre eventuali osservazioni. Dell'avvenuta pubblicazione da parte del Consorzio e della trasmissione alle Province, ai Comuni e alla Città metropolitana, è data comunicazione con avviso pubblicato nel BURC. Il Consorzio esamina le osservazioni al piano di classifica pervenute entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, adegua il piano accogliendo le osservazioni o motivandone il rigetto e lo trasmette alla Regione per la verifica di conformità ai criteri dettati con la delibera di Giunta regionale di cui al comma 1.

4. La verifica di conformità è effettuata dagli uffici della struttura regionale competente in materia di politiche agricole, nel termine di sessanta giorni. Trascorso il suddetto termine ed in assenza di motivata richiesta da parte della Regione, la verifica si intende assolta positivamente e il piano di classifica può essere approvato da parte del Consorzio.

5. Il piano di classifica diviene esecutivo con la pubblicazione nel BURC del provvedimento di approvazione da parte del Consorzio.

6. Il Consorzio entro il 31 dicembre di ciascun anno approva, inoltre, il piano di riparto della contribuenza sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica previsto dal comma 1.

7. I Consorzi sono tenuti ad aggiornare i piani di classifica in sede di prima applicazione della presente legge, nel caso di modifica del comprensorio o di altre necessità sopravvenute e comunque almeno ogni cinque anni.

8. La pubblicazione nel BURC del provvedimento di cui al comma 4 sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 10 del regio decreto 215/1993.

9. Fino all'intervenuta pubblicazione del piano di classifica ai sensi del comma 4, si applicano i piani di classifica precedentemente in vigore.



 

Art. 19

(Piano di gestione)

1. I Consorzi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, approvano il piano di gestione che individua l'ammontare annuo della spesa occorrente per le attività di manutenzione ordinaria ed esercizio delle opere di bonifica e di irrigazione, per la vigilanza e per il funzionamento delle strutture consortili, da ripartire tra i contribuenti secondo le modalità stabilite nel piano di classifica. Nel piano di gestione è, altresì, individuato l'ammontare della spesa occorrente per le attività di manutenzione straordinaria e la realizzazione delle opere di bonifica e di irrigazione nonché per le attività di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di difesa del suolo affidate ai Consorzi ai sensi della presente legge, da porre a carico della Regione.

2. Il dettaglio delle spese previste nel piano di gestione è contenuto nel piano operativo annuale, interno al primo, che definisce, sia per le attività di bonifica e di irrigazione che per quelle di difesa del suolo, gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria nonché gli interventi di nuova realizzazione con indicazione dell'ubicazione delle opere, delle risorse finanziarie necessarie ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale.

3. All'interno del piano di gestione è inserita una apposita sezione nella quale i Consorzi rendicontano le attività di cui al comma 2 svolte nel corso dell'anno precedente, dando evidenza dello stato di attuazione, dei costi sostenuti e di quelli ancora da sostenere.

4. Il piano di gestione è allegato al bilancio preventivo dei Consorzi e, per quanto si riferisce al comma 3, è soggetto al controllo di merito da parte delle strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo e di infrastrutture rurali.

5. Nel rispetto del principio di trasparenza, le voci relative alle entrate e alle uscite devono essere riportate in maniera chiara e dettagliata, in particolare devono essere specificate:

a) le somme rinvenienti dalle sanzioni erogate nell'ambito delle attività di polizia idraulica, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c);

b) le somme derivanti dalle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettera e);

c) i contributi statali e regionali a qualsiasi titolo percepiti.



 

TITOLO IV

ONERI DI BONIFICA


 

Art. 20

(Beneficio di bonifica)

1. Il beneficio di bonifica è il vantaggio diretto e specifico che deriva agli immobili dalle attività del Consorzio, consistente nella conservazione o nell'incremento di valore dei medesimi immobili, riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica.

2. Il beneficio di bonifica può essere:

a) di presidio idrogeologico;

b) di natura idraulica;

c) di disponibilità irrigua;

d) di scarico.

3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio derivante agli immobili, situati entro il perimetro di contribuenza, dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere di bonifica a presidio della stabilità idrogeologica.

4. Costituisce beneficio di natura idraulica, il vantaggio derivante agli immobili, situati entro il perimetro di contribuenza, dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere di bonifica, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e di ristagno di acque comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la qualità ambientale.

5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio derivante agli immobili dalla presenza di opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

6. Costituisce beneficio di scarico il vantaggio derivante dall'utilizzazione delle opere pubbliche di bonifica come recapito di scarichi.

7. Le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 6, nonché quelle per il funzionamento del Consorzio, sono determinate nel bilancio consortile e sono ripartite tra i consorziati sulla base dei criteri individuati nei piani di classifica, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18 e 21.



 

Art. 21

(Contributi consortili)

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 18, che traggono beneficio di cui all'articolo 20 dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi relativi alle spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 6 e per il funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate, per tali specifici scopi, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati.

2. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruolo o ingiunzione fiscale, secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi, previa emissione di avviso di pagamento inviato dal Consorzio o dall'agente incaricato della riscossione.

3. I Consorzi negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile e nei ruoli di riscossione, devono indicare, tra l'altro, il provvedimento di approvazione del piano di classifica, la tipologia e la quantificazione del beneficio e l'identificazione catastale degli immobili cui il contributo si riferisce; in presenza di più immobili facenti capo ad un unico contribuente può essere emesso un unico avviso di pagamento.

4. I Consorzi possono accendere mutui con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati per finanziamenti connessi alle attività istituzionali, garantiti con delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti dai contributi consortili.


 


Art. 22

(Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi)

1. Chiunque, anche non consorziato, utilizza opere pubbliche di bonifica come recapito di scarichi, comunque conformi al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla normativa vigente, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, alle spese sostenute dal Consorzio per la gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche, in proporzione al beneficio ottenuto, in base a criteri fissati nel piano di classifica che tengono conto della portata di acqua scaricata, delle caratteristiche dello scarico e di quelle del corpo ricettore consortile.

2. Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 1, salvo quanto dovuto ai sensi dell'articolo 21, comma 1, i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, in forza di convenzione sottoscritta con l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, o i Comuni e gli altri enti competenti, in luogo dei primi se non ancora operanti, che nell'ambito dei servizi affidati utilizzano opere pubbliche gestite dai Consorzi come recapito di scarichi di acque reflue depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono obbligati a contribuire alle spese di cui al comma 1. Il contributo è determinato dal piano di classifica in proporzione alle portate di acque reflue e di acque di prima pioggia immesse nelle opere pubbliche di bonifica.

4. I Comuni o gli altri enti competenti che nell'ambito dei servizi affidati utilizzano opere pubbliche di bonifica come recapito di scarichi di acque meteoriche provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura sono obbligati a contribuire alle spese di cui al comma 1. Il contributo è determinato dal piano di classifica in proporzione alle portate di acque meteoriche, al netto delle acque di prima pioggia, immesse nelle opere pubbliche di bonifica e non coperte dai contributi di cui al comma 3.

5. Tutti gli scarichi recapitati nelle opere gestite dai Consorzi devono essere preventivamente autorizzati e sono assoggettati a contributo ai sensi del comma 1, comunicato al soggetto utilizzatore unitamente alle modalità di versamento, ai sensi dell'articolo 166, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni, e riscosso nelle forme di cui all'articolo 21, comma 2.



 

TITOLO V

ORDINAMENTO E PROCEDIMENTO ELETTORALE


 

Art. 23

(Organi consortili)

1. Sono organi dei Consorzi:

a) l'assemblea dei consorziati;

b) il consiglio dei delegati;

c) il comitato esecutivo;

d) il presidente;

e) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'assemblea dei consorziati è composta da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile. L'assemblea elegge i membri del consiglio dei delegati. Hanno diritto al voto soltanto i consorziati contribuenti ai sensi dell'articolo 24.

3. Il consiglio dei delegati dei Consorzi di 1° grado è composto da membri di diritto e membri elettivi. Sono membri di diritto:

a) tre delegati, eletti da ciascuna amministrazione provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive assemblee;

b) un delegato della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta di quest'ultima.

Per i Consorzi di 2° grado la composizione dell'organo di amministrazione è definita dal relativo statuto di cui all'articolo 35, comma 15, fermo restando il delegato di nomina regionale designato dal Presidente della Giunta regionale.

4. Il numero dei membri elettivi è stabilito dallo statuto del consorzio in numero non inferiore a due volte e non superiore a tre volte il totale dei membri di diritto.

5. Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell'assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui al comma 3.

6. Il ruolo di presidente del Consorzio, a far data dalla proclamazione degli eletti da parte del consiglio dei delegati uscente sino al quarantunesimo giorno successivo alle elezioni, è svolto da colui che, nelle stesse elezioni consortili, ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella fascia di maggior contribuenza.

7. Il consiglio dei delegati, a far data dalla proclamazione degli eletti, può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto, unicamente per gli affari di ordinaria amministrazione.

8. Il consiglio dei delegati, alla scadenza del termine di cui al comma 5, con la presenza o meno dei membri di diritto, elegge, con voto segreto, il comitato esecutivo, costituito dal presidente e da un numero di componenti stabilito dallo statuto, comunque non superiore a quattro, scelti tra gli eletti. In aggiunta a questi, fa parte del comitato esecutivo, come membro di diritto, il delegato della Regione di cui al comma 3. Nelle votazioni di argomenti con parità di voti, il voto espresso dal presidente vale doppio.

9. Il presidente presiede il consiglio dei delegati e il comitato esecutivo ed esercita la rappresentanza legale del Consorzio e tutte le altre funzioni previste dallo statuto.

10. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente e, in caso di assenza o temporaneo impedimento di questi, dal componente anziano del comitato.

11. Al presidente spetta, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità mensile stabilita dal consiglio dei delegati e comunque non superiore all'indennità prevista per i sindaci dei Comuni con popolazione da diecimila a trentamila abitanti, se il numero dei consorziati, intesi come contribuenti agricoli ed extra agricoli, è inferiore a 150.000 e per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti se il numero dei consorziati è superiore a 150.000.

12. I componenti del consiglio dei delegati non hanno diritto ad alcun compenso e possono ricevere solo il rimborso delle spese sostenute per trasferte o missioni fuori dal Comune del Consorzio, purché previamente autorizzate. Il consiglio dei delegati può prevedere un compenso per due membri del comitato esecutivo oltre al presidente. La somma dei compensi mensili dei membri del comitato esecutivo, se previsti, non può superare l'indennità mensile riconosciuta al presidente.

13. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

14. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio dei delegati ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tra i membri effettivi, il consiglio dei delegati designa il professionista che riveste la carica di presidente del collegio. I componenti, sia effettivi che supplenti, devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili del Ministero di grazia e giustizia.

15. Il collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

16. Le modalità di elezione e di revoca degli organi, il loro funzionamento e le rispettive competenze, compresi i compensi del collegio dei revisori dei conti, sono definite nello statuto del Consorzio, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

17. Gli organi di amministrazione dei Consorzi non interessati dai provvedimenti di fusione di cui all'articolo 35 rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.



 

Art. 24

(Assemblea dei consorziati ed elezioni consortili)

1. Ai fini elettorali fanno parte dell'assemblea dei consorziati i proprietari di immobili iscritti nel catasto del Consorzio, che godono dei diritti civili, obbligati a pagare i contributi imposti dal Consorzio ai sensi dell'articolo 18 e che sono in regola con il pagamento degli stessi.

2. Solidalmente con il proprietario, sono iscritti, su richiesta, nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per obbligo di contratto, sono tenuti a pagare e sono in regola con il pagamento dei contributi consortili. La solidarietà è limitata all'importo dei contributi dovuti in ragione dei rispettivi titoli posseduti.

3. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone l'elenco degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo l'articolo 25, al quale sono iscritti i consorziati indicati ai commi 1 e 2 appartenenti alla relativa fascia per ciascuno dei quali sono indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.

4. L'elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina, inoltre, i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali, a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.

6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto è depositata, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'assemblea dei consorziati.



 

Art. 25

(Elezioni consortili)

1. Le elezioni per il rinnovo del consiglio dei delegati devono essere indette dal consiglio uscente almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.

2. Ai fini delle elezioni del consiglio dei delegati i consorziati aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

3. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

5. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

6. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

7. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono desunti dai ruoli consortili emessi nell'anno precedente a quello in cui sono indette le elezioni.

8. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

9. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

10. Se in una delle fasce il numero degli aventi diritto al voto è superiore alle cinquemila unità, la previsione minima del 2% di consorziati valida per la presentazione delle liste dei candidati può essere sostituita con un numero di consorziati non inferiore a cento, esclusi i candidati.

11. Nel caso in cui le liste non sono presentate entro il termine stabilito, è fissato un nuovo termine per la presentazione delle stesse con il numero di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del nuovo termine senza che sia presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque consorziato contribuente della fascia di appartenenza.

12. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. Il numero degli eletti per ciascuna fascia è proporzionale al peso contributivo di quella fascia rapportato al totale della contribuenza.

13. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

14. A parità di voti nella singola fascia risulta eletto il più anziano di età.



 

Art. 26

(Aventi diritto al voto)

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili ed in regola con il pagamento degli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'ambito della fascia di rappresentanza a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo. Ai fini dell'elettorato sia attivo che passivo, essi devono essere in regola con il pagamento dei contributi entro il termine di cui all'articolo 24, comma 6.

2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione elettorale in cui risulta maggior contribuente, se previsto dallo statuto, può farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione mediante delega; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

5. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o incaricato del Comune, da personale dipendente del consorzio all'uopo autorizzato ovvero nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e successive modificazioni.

7. Ai consorziati di cui all'articolo 24, comma 2, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo nella fascia di contribuenza attribuita in base all'importo dei contributi spettanti, a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi contributivi.

8. Se il consorziato ai sensi del comma 1 ha diritto al voto e riveste nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei commi da 2 a 7, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per sé che per gli organismi rappresentati.



 

Art. 27

(Risultati delle votazioni)

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati all'albo pretorio consortile e sul sito istituzionale del Consorzio non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni.

2. I relativi verbali sono inviati entro dieci giorni dalla chiusura delle operazioni all'ufficio della Regione competente in materia di infrastrutture rurali.

3. I consiglieri che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia.



 

Art. 28

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Ai componenti del consiglio dei delegati si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti;

c) gli interdetti dai pubblici uffici;

d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) il personale dipendente della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;

f) il personale dipendente, a qualsiasi titolo, del Consorzio;

g) coloro che gestendo o avendo gestito denaro consortile non ne hanno reso conto;

h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;

l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano l'incompatibilità e, se non rimosse, la decadenza dall'incarico.

3. Le cariche di presidente, vicepresidente e componente del comitato esecutivo sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, di Presidente della provincia, di Sindaco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile, di Presidente di enti strumentali della Regione.



 

Art. 29

(Proroga degli organi)

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di sessanta giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti e indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti e interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini. In tale periodo limite devono svolgersi le elezioni, se non sono intervenute entro il periodo ordinario di mandato.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che si sia provveduto allo svolgimento delle elezioni per la nomina del consiglio dei delegati, la Regione procede alla nomina di un commissario straordinario con il compito di provvedere all'amministrazione ordinaria del Consorzio e alla convocazione dell'assemblea per la elezione degli organi entro centottanta giorni.



 

Art. 30

(Vigilanza e controllo sugli atti)

1. La vigilanza sull'attività e il controllo sugli atti dei Consorzi è esercitata dalle strutture amministrative regionali in materia di infrastrutture rurali e difesa del suolo, per le rispettive competenze.

2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte dell'ufficio della Giunta regionale competente in materia di infrastrutture rurali, le deliberazioni consortili concernenti:

a) il bilancio preventivo e le sue variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) l'assunzione di prestiti e mutui;

d) i ruoli di contribuenza;

e) i regolamenti.

3. Le deliberazioni consortili riguardanti gli argomenti di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), nelle parti attinenti per materia, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

4. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione delle deliberazioni di cui al comma 2 ed in assenza di richieste di modifiche ed integrazioni o in assenza di pronuncia della Giunta regionale, le stesse si intendono approvate.

5. Le strutture amministrative regionali di cui al comma 1 possono richiedere chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie per accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del Consorzio.

6. In caso di gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e con decreto nomina un commissario straordinario.

7. Il commissario straordinario, entro il termine indicato nel decreto di nomina, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, convoca l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei delegati. L'incarico commissariale, non rinnovabile, può essere prorogato per una sola volta e per un periodo, comunque, non superiore a sei mesi per giustificati motivi.

8. Al commissario straordinario, per l'espletamento dell'incarico, è corrisposto dal Consorzio un emolumento rapportato a quello previsto per il presidente, di cui all'articolo 23.



 

Art. 31

(Pubblicazione atti)

1. Gli atti degli organi consortili sono pubblicati all'albo pretorio entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione e per un periodo di almeno dieci giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Consorzio.

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate all'albo pretorio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione, per un periodo di almeno dieci giorni, nonché sul sito istituzionale del Consorzio.

3. Si applicano le disposizioni relative alle pubblicazioni degli atti contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni.



 

Art. 32

(Trasparenza ed informazione)

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale vigente per lo specifico settore.

2. I Consorzi assicurano, inoltre, l'informazione agli utenti mediante avvisi sui propri siti, sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei Comuni e in ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.

3. I Consorzi garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti ed ai documenti inerenti all'attività, ai servizi e alle opere gestite nel rispetto delle leggi vigenti.

4. I Consorzi provvedono all'elaborazione di atti, piani e regolamenti previsti dalla disciplina vigente per la prevenzione e la lotta alla corruzione.



 

Art. 33

(Controllo di gestione)

1. I Consorzi adottano provvedimenti organizzativi per assicurare il controllo di gestione, quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati mediante una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti e la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. I Consorzi prevedono nello statuto le modalità di controllo interno sull'andamento economico-finanziario dell'ente.



 

Art. 34

(Misure sanzionatorie)

1. Fatte salve le eventuali responsabilità penali, civili e amministrative, il rispetto dei termini e delle disposizioni della presente legge è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi regionali stabiliti all'articolo 7, comma 3.

2. I membri degli organi di amministrazione che sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 30, comma 6, non sono più eleggibili.




TITOLO VI

RIORDINO TERRITORIALE DEI CONSORZI DI BONIFICA


 

Art. 35

(Fusione di Consorzi)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, la Giunta regionale delibera la fusione tra i Consorzi individuati, secondo i principi definiti nel protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008, istituisce un apposito organismo collegiale straordinario composto dai presidenti o dai commissari dei Consorzi coinvolti dal procedimento di fusione ed affida la presidenza di tale organo ad uno di essi. Ai componenti non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza e rimborso spese. Il funzionamento dell'organismo collegiale è garantito dagli uffici dei consorzi coinvolti nella fusione, con le risorse finanziarie e umane disponibili, coordinate dal Presidente dell'organismo, senza nuovi e ulteriori oneri a carico dei bilanci consortili.

2. L'organismo collegiale, entro sessanta giorni dalla sua costituzione sulla base della ridelimitazione dei comprensori di bonifica di cui all'articolo 2, effettua la ricognizione di tutti i rapporti patrimoniali, di quelli relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del nuovo Consorzio e predispone un progetto di fusione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede del nuovo Consorzio.

3. Entro dieci giorni dalla predisposizione, la ricognizione e il progetto di fusione sono trasmessi al consiglio dei delegati, ovvero al commissario straordinario, e al collegio dei revisori dei conti dei Consorzi soggetti a fusione - incluso il Consorzio del soggetto incaricato - per l'espressione del rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

4. La ricognizione e il progetto di fusione, unitamente ai pareri di cui al comma 3, sono trasmessi entro i successivi dieci giorni alla Giunta regionale, che li approva nei sessanta giorni dalla data di ricezione. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla attuazione della fusione e alla definizione dei relativi rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel BURC entro dieci giorni dalla data di adozione.

5. In caso di mancata predisposizione della ricognizione e del progetto di fusione previsti dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario regionale che provvede in via sostitutiva nei confronti dell'organo collegiale inadempiente.

6. I Consorzi interessati alla fusione continuano ad operare anche dopo l'emanazione del provvedimento di cui al comma 4 e gli organi di amministrazione rimangono in carica fino alla data di pubblicazione nel BURC del decreto di cui al comma 9.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi Consorzi, i Consorzi soggetti a fusione e le società da essi partecipate non possono assumere, neppure per il personale, impegni di spesa che vadano oltre l'esercizio in corso.

8. Il nuovo Consorzio derivante dalla fusione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 4. Detto decreto definisce la delimitazione, anche cartografica, del nuovo comprensorio di bonifica.

9. La pubblicazione nel BURC della deliberazione di cui al comma 8 assolve gli adempimenti di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del regio decreto 215/1933.

10. Dalla data di pubblicazione nel BURC del decreto di cui al comma 8:

a) diviene efficace la ridelimitazione comprensoriale;

b) sono soppressi i Consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo Consorzio e sono sciolti i relativi organi consortili, fatto salvo il collegio dei revisori dei conti;

c) diviene efficace la costituzione del nuovo Consorzio;

d) in conformità al progetto di fusione, sono trasferiti al nuovo Consorzio i patrimoni e i rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi soppressi, ivi inclusi le società partecipate, le concessioni e gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale conserva l'anzianità di servizio maturata ed il trattamento economico e giuridico in godimento presso i Consorzi di provenienza.

11. L'organismo collegiale:

a) assume la temporanea gestione del nuovo Consorzio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti indifferibili e urgenti fino all'insediamento dei nuovi organi consortili;

b) provvede, avvalendosi degli uffici dei consorzi soppressi, entro sei mesi dalla data di costituzione del nuovo Consorzio, alla convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione del consiglio dei delegati, da tenersi nei sei mesi successivi;

c) provvede, entro centoventi giorni dalla data di costituzione, all'adozione dello statuto provvisorio del nuovo ente adeguandolo alle disposizioni della presente legge. Lo statuto è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione.

12. La riscossione dei contributi consortili di cui all'articolo 18 continua ad effettuarsi in base ai piani di classifica degli immobili adottati dai preesistenti Consorzi fino all'approvazione del piano di classifica del nuovo ente.

13. In seguito alla fusione disposta all'articolo 3, comma 2, ed attuata nei termini del presente articolo, tra i Consorzi operanti nel comprensorio "Volturno-Garigliano" deve essere costituito un Consorzio di 2° grado per il coordinamento dei Consorzi elementari, guidandone l'attività in modo unitario e comune. Tale attribuzione istituzionale è comunque sussidiaria rispetto a quelle dei Consorzi di 1° grado.

14. Il Consorzio di 2° grado eroga i servizi di cui al comma 13, provvedendovi con il personale dei Consorzi componenti, appositamente distaccato.

15. I Consorzi interessati adottano, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC del decreto di cui al comma 8, attraverso un apposito organismo collegiale composto dai presidenti o commissari dei Consorzi coinvolti, lo statuto del costituendo Consorzio di 2° grado sulla base di uno schema di riferimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, che, in ogni caso, deve essere conforme ai seguenti principi:

a) salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale distaccato dai Consorzi componenti;

b) equità e lealtà nei rapporti con i Consorzi componenti e nella erogazione dei servizi di interesse di ciascuno di essi;

c) massima economicità ed efficienza nell'esercizio delle attività;

d) equilibrata rappresentatività negli organi di gestione delle amministrazioni dei Consorzi componenti.

16. In caso di mancata predisposizione dello statuto del Consorzio di 2° grado, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario regionale che provvede in via sostitutiva nei confronti dell'organo collegiale inadempiente.

17. Lo statuto del Consorzio di 2° grado, definito ai sensi del comma 15, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

18. Il provvedimento di approvazione dello statuto fissa le modalità e i termini per la costituzione degli organi di governo del Consorzio di 2° grado.

19. La Regione assicura, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il sostegno finanziario di avvio dei Consorzi di 2° grado, attraverso l'erogazione di un contributo annuo appositamente determinato, di volta in volta, con la legge di bilancio.

20. Resta salva la possibilità di costituire ad opera della Regione altre forme di Consorzi di 2° grado in ossequio a quanto previsto nell'articolo 57, comma 2, del regio decreto 215/1933.



 

Art. 36

(Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario)

1. I benefici economici previsti dalla presente legge non si estendono ai Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, salvo quanto previsto al presente articolo.

2. I Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario il cui territorio di attività rientra, in tutto o in parte, in uno dei comprensori di bonifica, possono chiedere che le relative attività siano svolte dal Consorzio che opera nel comprensorio di bonifica di riferimento. In tal caso, il Consorzio irriguo è sciolto e l'assunzione delle attività da parte del Consorzio è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso del Consorzio.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Consorzio irriguo e di miglioramento fondiario, previa intesa con il Consorzio, trasferisce a quest'ultimo, entro sei mesi dalla deliberazione di autorizzazione, le opere e gli impianti di bonifica e di irrigazione e quant'altro specificato nell'intesa. Il trasferimento di attività non determina la successione del Consorzio nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio irriguo.

4. Il Consorzio è tenuto a garantire sul territorio l'attività di irrigazione precedentemente svolta dal Consorzio irriguo. Nelle more della revisione del piano di classifica conseguente all'acquisizione delle attività e delle opere del Consorzio irriguo, sono a carico dei contribuenti del Consorzio irriguo tutti gli oneri relativi alle rispettive opere.

5. Nel comprensorio di competenza i Consorzi svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio, cui devono attenersi quelli dei Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario. In caso di contrasto tra le attività poste in essere da questi ultimi e le previsioni dei piani comprensoriali di bonifica, con possibile pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica, i Consorzi sono autorizzati a eseguire interventi diretti alla salvaguardia delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

6. I Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, il cui territorio di attività non rientra in tutto o in parte in uno dei comprensori di bonifica, beneficiano del contributo previsto dall'articolo 31, comma 8 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (legge finanziaria regionale per l'anno 2002), nei limiti della disponibilità di bilancio e sulla base di criteri di riparto definiti con specifico provvedimento della struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole.



 

Art. 37

(Risanamento finanziario)

1. Per l'accertamento della complessiva situazione debitoria dei Consorzi e la certificazione del relativo ammontare, la Giunta regionale, tramite l'ufficio competente in materia di infrastrutture rurali, provvede ad acquisire i risultati di una specifica indagine finanziaria, condotta e certificata dal collegio dei revisori dei conti del Consorzio oppure, se l'ufficio ne ravvisa l'opportunità, affidata a società di revisione abilitata a norma di legge, il cui costo è carico dell'ente consortile.

2. L'indagine deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;

b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;

c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;

d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;

e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

3. Se a seguito dell'indagine finanziaria emerge una situazione di dissesto o di grave difficoltà finanziaria, l'ufficio competente in materia di infrastrutture rurali invita il Consorzio interessato a redigere un apposito piano di risanamento finanziario. All'esito dell'esame del piano di risanamento finanziario, la Giunta Regionale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, con disegno di legge propone al Consiglio regionale le modalità da seguire per il risanamento finanziario del Consorzio.

4. Nell'ipotesi di fusioni di cui all'articolo 35, fino all'insediamento degli organi di amministrazione ordinaria del nuovo Consorzio, la gestione dell'ente, per le finalità del presente articolo, resta affidata all'organismo collegiale.




TITOLO VII

NORME FINALI E NORME FINANZIARIE


 

Art. 38

(Norme di rinvio e abrogazioni)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal regio decreto 215/33 e dal decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) è abrogata.



 

Art. 39

(Norma finanziaria e norme finali)

1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 21,5 milioni, si fa fronte per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 con le seguenti risorse a valere sul bilancio per il triennio 2025/2027:

a) per l'acquisizione delle forniture di energia elettrica finalizzate al funzionamento delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 7, comma 6, con uno stanziamento di euro 18 milioni sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1;

b) per le più urgenti attività di realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui all'articolo 6, comma 1 e 2, con uno stanziamento di euro 2 milioni distinto in euro 1 milione sulla Missione 9, Programma 1, Titolo 1 mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 ed euro 1 milione sulla Missione 9, Programma 1, Titolo 2 mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 2;

c) per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), con uno stanziamento di euro 500 mila sulla Missione 16, programma 1, Titolo 1 mediante prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo1;

d) per l'elaborazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio di cui all'articolo 5, per le attività di cui all'articolo 6, comma 5, per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), per le attività di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c) e per il catasto di cui all'articolo 17, con uno stanziamento di euro 1 milione sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2 mediante prelievo di pari importo dalla missione 20, Programma 3, Titolo 2.


 

 

Art. 40

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca