- Home
- Normativa - Leggi Regionali
- Organizzazione e ordinamento amministrativo regionale
- Legge Regionale 11 novembre 2024, n. 17.
Legge Regionale 11 novembre 2024, n. 17.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 77 dell'11 novembre 2024
"Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4)
1. Alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La presentazione delle liste provinciali dei candidati deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura. Le liste provinciali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni provinciali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge. Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 125 e da non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 290 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 330 e da non più di 460 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.";
2) al comma 2, le parole "dall'articolo 9, comma 2, della legge 108/1968" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 1";
b) all'articolo 6, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 7, comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) determina la cifra elettorale regionale di coalizione attribuita al gruppo di liste collegate a ciascun candidato Presidente, sommando le cifre elettorali regionali di ogni gruppo di liste provinciali che ne fanno parte. Costituisce cifra elettorale regionale di coalizione anche il singolo gruppo di liste che è collegato da solo ad un candidato Presidente";
2) alla lettera d), le parole da "tre per cento" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "2,5 per cento dei voti validi";
3) la lettera e) è sostituita con la seguente:
"e) divide le cifre elettorali regionali di coalizione successivamente per 1,2,3,4…. e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, precede il quoziente della coalizione che ha ottenuto la maggior cifra elettorale regionale.";
4) la lettera f) è sostituita con la seguente:
"f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo il numero di seggi spettanti a ciascuna delle coalizioni di liste o a singola lista collegata ad un candidato Presidente. L'ufficio verifica che la coalizione di liste o la singola lista collegate al Presidente risultato eletto abbia ottenuto almeno trenta seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore l'Ufficio attribuisce il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, sottraendolo dagli ultimi quozienti assegnati alle coalizioni di liste o singola lista non collegate al Presidente eletto.";
5) la lettera g) è sostituita con la seguente:
"g) procede alla ripartizione dei seggi da assegnare ai gruppi di liste che fanno parte di ognuna delle coalizioni. A tal fine si sottraggono dalla cifra elettorale di coalizione i voti dei gruppi di liste che non sono state ammesse al riparto secondo la lettera d) e si divide il numero così ottenuto per il numero di seggi spettanti alla coalizione ai sensi della lettera f) aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale di coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, eccezion fatta per quelle che non hanno raggiunto la soglia prevista alla lettera d), per il quoziente elettorale della coalizione alla quale appartengono, ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.";
d) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"Art. 7bis (Sospensione dalla funzione di Consigliere regionale)
1. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di consigliere.
2. La disposizione di cui al comma 1 decorre dalla XII legislatura.";
e) all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole "intervenuta ai sensi", sono aggiunte le seguenti "dell'articolo 7bis della presente legge o";
f) all'articolo 9, al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole "Qualora sopravvenga la decadenza" sono aggiunte le seguenti "o, nel caso disciplinato dall'articolo 7bis, le dimissioni,".
Art. 2
(Modifica alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16)
1. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 212, alla lettera i) le parole ", superiori a 5000 abitanti," sono soppresse;
b) il comma 213 è sostituito dai seguenti:
"213. Le cause di ineleggibilità previste per i soggetti di cui alle lettere f), g), h) e 1) del comma 212 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
213bis. La causa di ineleggibilità prevista per i soggetti di cui alla lettera i) non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate almeno novanta giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata del Consiglio regionale. In caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate dall'interessato sono cessate entro sette giorni successivi alla data di indizione delle elezioni.".
Art. 3
(Norma di invarianza finanziaria)
1. L'attuazione della presente legge non presenta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.
Articolo 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 77 dell'11 novembre 2023 PDF (Dimensione file: 104,58 Kb)