Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 21 marzo 1996, n. 7, 28 novembre 2001, n. 19, 22 dicembre 2004, n. 16, 18 dicembre 2012, n. 33 e 6 maggio 2013, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.



 

Testo vigente della Legge Regionale 24 marzo 1995, n. 8.

 

"Norme per la realizzazione di impianti terricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:


ART. 1

1. Nelle more di approvazione di una disciplina organica di tutela, salvaguardia, valorizzazione ed uso delle aree agricole, la Regione Campania, con la presente legge, detta norme per la realizzazione di impianti serricoli, funzionali all' ampliamento delle potenzialità produttive del comparto agricoltura.




ART. 2

1. Sono considerati, ai fini della presente legge, impianti serricoli, quelle strutture idonee a determinare, con l'ausilio delle moderne tecnologie, condizioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, sviluppo e produzione delle colture orto - frutto - floricole a ciclo stagionale o ininterrotto, ovvero con ripetizione della stessa specie di prodotto senza soluzione di continuità.

2. Gli impianti di cui al precedente comma 1 costituiscono opere di miglioramento fondiario finalizzate all'elevazione dei redditi in agricoltura, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla valorizzazione dell'impresa diretto - coltivatrice.

3. Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 1, i soggetti indicati al successivo articolo 8 possono fruire dei contributi e/o dei finanziamenti previsti dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale e regionale.




ART. 3

1. Nella realizzazione degli impianti serricoli, di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentano l'immediato e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra strettamente necessarie all' ancoraggio dei detti impianti.

2. Le chiusure laterali degli impianti serricoli, così come la copertura, devono essere realizzate con materiali che consentono, dall' esterno, la visione ed il controllo delle colture. Sono, comunque, vietate soluzioni compositive compatte suscettibili, anche in assenza di opere, di mutamento di destinazione d' uso, ovvero soluzioni che richiedono, all' atto della dismissione dell'impianto, attività di demolizione e non di semplice smontaggio.

3. Gli impianti serricoli devono essere provvisti di opere necessarie per il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall' esercizio degli impianti. La relativa realizzazione va effettuata nel rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro e di quella antincendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 9/2/1989 e della legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni.




ART. 4

1. Nei comuni dotati di strumenti urbanistici approvati o adottati, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio individuate come zone omogenee "E" ai sensi del DMLLPP 2/4/1968, n. 1444.

2. Nei detti comuni è possibile la realizzazione di impianti serricoli, anche in aree non ricadenti nelle zone omogenee " E" alle seguenti e concorrenti condizioni:

- che le stesse risultino, da almeno un decennio e documentalmente, destinate, ininterrottamente, ad attività agricola da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 8;

- che le stesse si trovino al di fuori del centro abitato e del centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6/8/1967, n. 765 e dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 765 e dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865.

3. Nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo è possibile la realizzazione di impianti serricoli anche in aree gravate da vincoli decaduti per il decorso del termine quinquennale previsto dall' articolo 2, I comma, della legge 19/11/1968, n. 1187 perché ricorrono unitariamente le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presente articolo.




ART. 5

1. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, gli impianti di cui al precedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivamente, nelle parti di territorio di fatto destinate ad attività agricola purché ricorrano le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del precedente articolo 4.




ART. 6 (1)

1. È vietata la realizzazione di impianti aventi, al colmo, un'altezza superiore a mt 6 ed una superficie superiore al 90% di quella aziendale.

2. La distanza dai confini non può essere inferiore a mt 3 dai fondi finitimi, a mt 5 della viabilità pubblica, a mt 10 dai fabbricati destinati a civili abitazioni. La distanza della viabilità pubblica è ridotta a mt 3 ove trattasi di strade di interesse meramente locale.

3. Per i fondi finitimi, in presenza di specifici accordi scritti tra le parti, si prescinde dal rispetto delle distanze indicate nel precedente comma.




ART. 7

1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate, fermo il disposto di cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo strumento urbanistico, adottato o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché ad altre opere pubbliche.

2. La realizzazione di impianti serricoli nelle aree soggette a vincoli (diretti o indiretti. imposti da leggi statali e regionali o da prescrizioni degli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico è subordinata alla previa autorizzazione dell' autorità preposta alla tutela del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente per quanto concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici. (2)




ART. 8 (3)

1. Gli impianti di cui alla presente legge possono essere realizzati da imprenditori agricoli, singoli od associati, purché conducano fondi agricoli in base ad un titolo legittimo.

2. Possono altresì realizzare impianti serricoli le società e le cooperative che abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle condizioni per beneficiare, di agevolazioni previste dalla legislazione a favore dell'imprenditoria giovanile, nonché da norme comunitarie, statali e regionali.




ART. 9 (4)

1. La realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente è subordinata alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). (11)

2. Al momento della presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. (11)

3. Ove la realizzazione degli impianti serricoli impegni aree gravate dai vincoli di cui al comma 2 del precedente articolo 7, la realizzazione degli stessi impianti è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.




ART. 10

1. Non è subordinata né a comunicazione né ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali non aventi le caratteristiche di quelle di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, destinati a proteggere le colture. Resta, comunque, ferma la necessità del requisito soggettivo di cui al precedente articolo 8 e le condizioni oggettive di cui agli articoli 4 e 5.




ART. 11 (5)

 


 

 


ART. 12

1. La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 9 va corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal comma 11 dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, anche da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che preveda il mantenimento della destinazione dell'impianto a servizio della attività agricola. (6)

2. (7)




ART. 13 (8)

 




ART. 14

1. Chiunque intraprenda la realizzazione di impianti serricoli, senza la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) di cui al precedente articolo 9, (9) è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 6 bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. (12)

2. La sanzione è irrogata e introitata dal Comune competente per territorio con le modalità previste dalla legge regionale 10/01/1993, n. 13.

3. L' inadempiente dovrà provvedere alla sistemazione ed al ripristino del terreno interessato dagli impianti abusivi e, ove a ciò non ottemperi, provvederà il Comune addossando le spese al trasgressore.

4. Per le finalità di monitoraggio delle sostanze chimiche e dei presidi sanitari impiegati nel ciclo produttivo, i proprietari di serre, definite ai sensi della presente legge, sono obbligati annualmente a denunciare al Sindaco le quantità e la tipologia dei prodotti impiegati.




ART. 15 (10)

 



 

ART. 16

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 marzo 1995

Grasso


 

Note

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1996, n. 7.

(2) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 33.

(3) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1996, n. 7.

(4) Articolo sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19.

(5) Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19.

(6) Comma sostituito dapprima dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 e successivamente dall'articolo 1, comma 95 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(7) Comma abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19.

(8) Articolo abrogato dall'articolo 8, comma 1, lett. e) della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19.

(9) Periodo modificato dapprima dall'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 in seguito dall'articolo 49, comma 4 bis, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 come aggiunto dall'articolo 44, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2024, n. 5.

(10) Articolo così sostituito dall'articolo 3, della legge regionale 21 marzo 1996, n. 7 poi abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19.

(11) Comma modificato dall'articolo 49, comma 4 bis, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 come aggiunto dall'articolo 44, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2024, n. 5.

(12) Comma modificato dall'articolo 49, comma 4 bis, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 come aggiunto dall'articolo 44, comma 1 della legge regionale 29 aprile 2024, n. 5.