Regolamento Regionale 1 luglio 2025, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 45 dell'1 luglio 2025


"Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 (Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica)"


La Giunta regionale


ha deliberato


Il Presidente della Giunta regionale


visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;

visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;

visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);

vista la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016);

visto il regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 (Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica);

vista la delibera della Giunta regionale n. 375 del 16 giugno 2025;


Emana

il seguente Regolamento:


Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 1 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) al comma 5, lettera b, le parole: "tranne quelli realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione" sono soppresse.

b) al comma 6 dopo le parole "edilizia agevolata" sono aggiunte le parole: "o convenzionata" e le parole "esclusivamente ai fini di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle parole: "limitatamente agli adempimenti previsti per le Anagrafi dell'utenza e del patrimonio abitativo".



 

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 2 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 Definizione.

1. L'Edilizia Residenziale Pubblica risponde al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti o appartenenti a particolari categorie sociali o con una situazione economica tale da non consentire di accedere a un'abitazione a prezzo di mercato.

2. Gli alloggi sono realizzati, recuperati o acquistati da Enti Pubblici con risorse a totale carico pubblico, nel rispetto della disciplina regionale sui massimali di costo e sulla qualità progettuale. Essi devono garantire complessivamente comfort e benessere ed essere idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività del nucleo familiare.".



 

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Al comma 3, lettera d), dell'articolo 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, le parole "Direttore generale" sono sostituite con la parola: "Presidente".



 

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 6 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Caratteristiche degli alloggi da assegnare.";

b) al comma 8, le parole "risulti superiore al 30 per cento di" sono sostituite con le parole: "superi del 50 per cento" e dopo le parole "nucleo familiare." è aggiunto il seguente periodo: "Esclusivamente per i nuclei familiari composti da una sola persona, l'alloggio si ritiene sovradimensionato qualora la superficie utile abitabile superi 55 mq.".


 

 

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 8 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 8 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 Il nucleo familiare.

1. Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i coniugi e l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, oltre all'eventuale singolo componente:

a) i coniugi e gli uniti civilmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) i conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;

c) i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo anagraficamente conviventi;

d) gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini anagraficamente conviventi;

e) ogni altro componente della famiglia anagrafica.

2. Dopo l'assegnazione, il nucleo familiare si amplia nei casi di:

a) matrimonio o unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016 o convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, con un componente del nucleo familiare originario o ampliato;

b) accrescimento della prole di un componente del nucleo familiare originario o ampliato dovuto a nascita naturale, riconoscimento o adozione;

c) affidamento di minori ad un componente del nucleo familiare originario o ampliato;

d) rientro nel nucleo familiare per riconciliazione del coniuge di un componente del nucleo familiare originario o ampliato o del soggetto unito civilmente ad un componente del nucleo familiare originario o ampliato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016, che abbiano abbandonato l'alloggio;

e) rientro nel nucleo familiare, unitamente alla prole, del figlio dell'assegnatario, che abbia abbandonato l'alloggio, purché tutti i soggetti siano di stato libero o separati legalmente o divorziati;

f) rientro nel nucleo familiare degli ascendenti di primo grado dell'assegnatario, che abbiano abbandonato l'alloggio.

3. L'assegnatario è tenuto a dare comunicazione di ogni variazione del nucleo familiare entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi previste dal comma 2 all'Ente Gestore, che provvede alla verifica dei requisiti di permanenza di cui all'articolo 17.

4. L'Ente Gestore attiva la procedura di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare in caso di dichiarazioni mendaci o se l'ampliamento determina la perdita dei requisiti di permanenza di cui all'articolo 17.".



 

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 9 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 9 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.

1. I requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, posseduti obbligatoriamente da tutti i componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda relativa all'Avviso pubblico di cui all'articolo 11 e al momento dell'assegnazione dell'alloggio, sono:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b) assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude, altresì, l'accesso il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

c) assenza della piena titolarità sul territorio nazionale del diritto di proprietà di uno o più alloggi, il cui valore complessivo della rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale, rilevato nella sezione Nuovo Catasto Edilizio Urbano della Gazzetta Ufficiale, di un alloggio ubicato nel Comune per il quale si presenta la domanda, di categoria A/2, classe 2, avente un numero di vani pari al numero di componenti del nucleo familiare, calcolato sulla base del valore medio delle zone censuarie. Qualora non sia presente il valore della rendita catastale del Comune per il quale si presenta la domanda, si considera il valore del Comune capoluogo della provincia di riferimento. Non precludono l'accesso le quote parziali del diritto di proprietà in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità del diritto di proprietà;

d) non essere stati destinatari negli ultimi dieci anni di contributi pubblici per l'acquisto di un alloggio, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) un valore ISEE non superiore a euro 16.000,00, aggiornato biennalmente dalla Regione in misura pari al 75 per cento della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ai soli fini del calcolo dell'ISEE, il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE);

f) assenza di occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;

g) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata anche ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per i quali è prevista in astratto la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a dieci anni, nonché per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ai sensi dell'art. 416 bis 1 comma 1 c.p. e per i delitti di cui agli articoli 572 c.p., 416 c.p., 558 bis c.p., 612 bis c.p., 612 ter c.p., 609 quinquies c.p., 387 bis c.p., salvo il caso che la pena sia stata espiata o che sia intervenuta estinzione del reato o della pena; non essere sottoposti, con provvedimento definitivo, a uno o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice Antimafia";

h) non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnato, al di fuori dei casi previsti dalla legge, negli ultimi dieci anni;

i) non essere assegnatari in via definitiva di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o destinatari di provvedimenti di annullamento ai sensi dell'articolo 13 comma 8.

2. Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lettera c), i requisiti per l'accesso devono essere posseduti solo dal richiedente unitamente ai figli per i quali si presenta la domanda. Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lettera d), i requisiti per l'accesso devono essere posseduti anche dal soggetto con il quale si intenda costituire un nuovo nucleo familiare, contraendo matrimonio o costituendo un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016, o una convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, e dai componenti del suo nucleo familiare.

3. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve risiedere anagraficamente o svolgere attività lavorativa esclusiva e stabile nel Comune per il quale presenta la domanda, pena l'esclusione dalle graduatorie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2.".



 

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 10 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 10 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10 Criteri per il calcolo del punteggio delle graduatorie.

1. Le graduatorie estrapolate dall'anagrafe del fabbisogno ai sensi dell'articolo 11 sono predisposte in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo determinato dal valore dell'ISEE di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) e dalle condizioni socio-abitative di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le condizioni socio-abitative devono essere possedute dal nucleo familiare del richiedente alla data di presentazione della domanda.

3. I punteggi sono attribuiti nel modo seguente:

a) in relazione al valore dell'ISEE, il punteggio assegnato è calcolato mediante interpolazione lineare tra un valore massimo pari a 30 punti, corrispondente a un valore ISEE di euro 0,00, e un valore minimo pari a 0 punti, corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), in ragione della seguente formula: [(Limite dell'ISEE per l'accesso - Valore dell'ISEE) / Limite dell'ISEE per l'accesso] x 30. Nel caso di domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, letterad), ai fini del calcolo del punteggio, si considera il valore ISEE più alto tra quello del nucleo familiare originario del richiedente e quello del nucleo familiare del soggetto con il quale si intenda costituire il nuovo nucleo familiare.

b) alle domande presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e comma 5, lettere a) e d) è attribuito 1 punto;

c) ai componenti del nucleo familiare è attribuito un punteggio massimo di 4 punti secondo il seguente prospetto:

Per ogni componente di età compresa tra 18 e 70 anni

punti 0,25

Per ogni componente di età inferiore a 18 anni

punti 1

Per ogni componente di età superiore a 70 anni

punti 0,75

d) al nucleo familiare composto da un solo adulto e uno o più minori sono attribuiti punti 1,25;

e) al nucleo familiare composto da un solo componente di età superiore a 70 anni o da più componenti tutti di età superiore a 70 anni, anche in presenza di minori, sono attribuiti punti 1,50;

f) ai componenti del nucleo familiare in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica, è attribuito un punteggio massimo di 12 punti secondo il seguente prospetto:

1 componente in condizione di disabilità media

punti 4

2 o più componenti in condizione di disabilità media e nessun componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza

punti 7

1 componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza

punti 9

2 o più componenti in condizione di disabilità media, grave o non autosufficienza, di cui almeno 1 in condizione di disabilità grave o non autosufficienza

punti 12

g) al richiedente il cui disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza sono attribuiti punti 10;

h) al nucleo familiare in cui vi siano o vi siano stati uno o più componenti vittime innocenti della violenza delle mafie sono attribuiti punti 6;

i) in relazione al sovraffollamento dell'alloggio il punteggio è attribuito secondo il seguente prospetto:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali

Numero di componenti del nucleo familiare

Punti

pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale

2 o più persone

8

pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali

3 o più persone

8

pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali

4 o più persone

8

pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali

5 o più persone

8

pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali

6 o più persone

8

 

j) al richiedente iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora sono attribuiti punti 10;

 

 

k) al nucleo familiare che abita regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente, sono attribuiti punti 10;

l) al nucleo familiare che abita regolarmente a titolo precario, sulla base di un'assegnazione documentata, un alloggio pubblico o altra struttura pubblica sono attribuiti punti 6;

m) al nucleo familiare che abita in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole sono attribuiti punti 8;

n) al nucleo familiare che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, emessa dall'autorità competente per evento calamitoso o per demolizione dello stesso in esecuzione di provvedimenti giudiziari intervenuti in vigenza della proprietà acquisita prima della dichiarazione di illegittimità del titolo abilitativo edilizio, sono attribuiti punti 8;

o) al richiedente che debba rilasciare o abbia rilasciato l'alloggio per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza o omologazione di separazione giudiziale sono attribuiti punti 5;

p) al nucleo familiare residente in uno dei Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la Legge regionale 10 dicembre del 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana), che presenti la domanda in un altro Comune della Regione Campania non interamente collocato nelle aree in cui si applica la suddetta legge, sono attribuiti punti 2.

4. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi alle lettere i), j), k), l), m), n) e o) del comma 3.

5. A parità di punteggio, arrotondato alla quarta cifra decimale, la posizione in graduatoria è determinata dal minore importo dell'ISEE; perdurando ulteriormente la parità, si considera il valore di sorteggio per la collocazione nella graduatoria.".



 

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 11 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 11 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11 Procedura per la formazione delle graduatorie.

1. Con cadenza biennale, salvo motivate esigenze di differimento, la Regione Campania emana un Avviso Pubblico rivolto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, per la presentazione della domanda di inserimento nell'anagrafe del fabbisogno di cui all'articolo 4, nel Comune di residenza o nel Comune dove svolgono attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile.

2. I residenti nei Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la legge regionale n. 21/2003 possono presentare domanda nel Comune di residenza o nel Comune dove svolgono attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile o in qualsiasi altro comune della Regione Campania non interamente collocato nelle aree in cui si applica la legge regionale n. 21/2003. I residenti nei Comuni privi di patrimonio ERP, così come individuati nell'Avviso di cui al comma 1, possono presentare domanda nel Comune di residenza o nel Comune dove svolgono attività lavorativa in maniera esclusiva e stabile o in qualsiasi altro comune della provincia di residenza, ad eccezione dei Comuni interamente collocati nelle aree in cui si applica la legge regionale n. 21/2003.

3. La domanda deve essere presentata dal richiedente relativamente a tutti i componenti del nucleo familiare, così come indicati nell'articolo 8, comma 1, sulla Piattaforma Telematica di cui all'articolo 4, comma 1, tramite autodichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Ai fini della costituzione di un autonomo nucleo familiare, il richiedente può presentare la domanda solo per sé stesso e uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), unitamente ai figli, escludendo gli altri componenti del nucleo familiare.

5. Il richiedente può presentare altresì la domanda solo per sé stesso, unitamente ai figli, escludendo gli altri componenti del nucleo familiare, qualora:

a) sia una persona di stato libero o separata legalmente o divorziata, in presenza di figli;

b) sia una persona separata legalmente o divorziata che abbia perso il diritto all'abitazione nella casa coniugale;

c) sia una persona il cui disagio abitativo sia determinato o sia stato determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica o da documentate esperienze di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù o dalla fuoriuscita da percorsi di accoglienza;

d) intenda costituire con un soggetto non incluso tra i componenti del proprio nucleo familiare, entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, un nuovo nucleo familiare, contraendo matrimonio o costituendo un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 76/2016 o una convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016.

6. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la Regione, avvalendosi dei servizi telematici dell'INPS, verifica il valore dell'ISEE dichiarato in domanda, rinviando ogni ulteriore controllo ai Comuni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

7. La Regione estrapola dall'anagrafe del fabbisogno i soggetti divisi per Comune e approva le graduatorie provvisorie degli aspiranti assegnatari in ordine decrescente di punteggio, calcolato ai sensi dell'articolo 10.

8. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC delle graduatorie provvisorie, è possibile presentare opposizione all'Ufficio regionale competente in materia di ERP.

9. All'esito delle opposizioni, la Regione approva le graduatorie definitive, le pubblica sul BURC e le rende disponibili ai Comuni sulla Piattaforma Telematica.

10. I Comuni nel cui territorio è presente un numero di alloggi disponibili superiore al fabbisogno abitativo, previa autorizzazione della Regione, sentito l'Osservatorio Regionale sulla casa, assegnano gli alloggi disponibili mediante una procedura ad evidenza pubblica rivolta ai soggetti interessati collocati nelle vigenti graduatorie definitive, di cui al comma 9, dei Comuni della provincia di riferimento, nonché dei Comuni di cui al comma 2. La graduatoria degli aventi diritto è redatta sulla base del punteggio conseguito nelle graduatorie definitive vigenti, tenendo conto del numero di sorteggio in caso di ex aequo.".



 

Art. 9

(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, la parola "11," è soppressa.



 

Art. 10

(Modifiche all'articolo 13 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 13 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In esito alla pubblicazione sul BURC delle graduatorie di cui all'articolo 11, comma 9, ciascun Comune è tenuto ad adottare un provvedimento di presa d'atto della propria graduatoria definitiva.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'assegnazione, i Comuni verificano puntualmente per un numero di domande presenti nella graduatoria definitiva pari al numero degli alloggi disponibili all'assegnazione:

a) la presenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sia alla data di presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione dell'alloggio;

b) la presenza del requisito di cui all'articolo 9, comma 3, esclusivamente alla data di presentazione della domanda;

c) la presenza delle condizioni socio-economiche-abitative di cui all'articolo 10, esclusivamente alla data di presentazione della domanda."

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Qualora i Comuni riscontrino l'assenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, alla data di presentazione della domanda o al momento dell'assegnazione dell'alloggio, procedono all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

2 ter. Qualora i Comuni riscontrino l'assenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 9, comma 3, alla data di presentazione della domanda, procedono all'esclusione della domanda dalla graduatoria.

2 quater. Qualora i Comuni riscontrino l'assenza delle condizioni socio-economiche-abitative di cui all'articolo 10, alla data di presentazione della domanda, procedono alla riduzione del punteggio di graduatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 75 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazione non veritiera."

d) al comma 4 le parole: "All'atto dell'assegnazione" sono soppresse, dopo la parola "caratteristiche" è aggiunta la parola: "dimensionali" e dopo la parola "stessi" sono inserite le parole: ", e non possono assegnare un alloggio sottodimensionato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, né sovradimensionato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, salvo quanto previsto al comma 5 bis.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "I Comuni garantiscono la tempestiva assegnazione degli alloggi disponibili, secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'articolo 11 comma 9.";

f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"5 bis. Previa comunicazione alla Regione, il Comune può assegnare gli alloggi in deroga ai parametri di cui all'articolo 6, comma 3 e comma 8, con provvedimento motivato in relazione alle caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto e alle dimensioni degli alloggi esistenti, fermo restando il ricorso all'istituto della mobilità ai sensi dell'articolo 26, comma 9, qualora si dovesse rendere disponibile un alloggio adeguato al nucleo familiare successivamente all'assegnazione.

5 ter. In caso di assegnazione ad un nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata tenendo conto dei componenti in più.".



 

Art. 11

(Modifiche all'articolo 15 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 la parola "solo" è soppressa e dopo la parola "motivi" sono aggiunte le seguenti parole: ", nei casi di assegnazione ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 13 o nei casi in cui l'alloggio assegnato sia ubicato in un Comune diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.".



 

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 16 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 16 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16 Subentro nella domanda.

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario ovvero di rinuncia alla domanda a seguito di separazione legale, di nullità, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso o di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016 o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dal presente Regolamento, nell'ordine di cui all'articolo 8, comma 1.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano il subentro al Comune per il quale è stata presentata la domanda.".



 

Art. 13

(Modifiche all'articolo 17 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 17 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Requisiti per la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.";

b) al comma 1 le parole "con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal Comune o dall'assegnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d'ufficio da altra amministrazione." sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), h), i) in capo a tutti i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 8, commi 1 e 2";

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Ai fini del controllo della permanenza del requisito relativo all'ISEE, il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore al limite di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), aumentato del 75 per cento.

1 ter. L'Ente gestore ha l'obbligo di verificare la permanenza del requisito di accesso di cui all'articolo 9, lettera g) esclusivamente in capo all'assegnatario.".



 

Art. 14

(Modifiche all'articolo 19 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 19 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di decesso dell'assegnatario o di suo abbandono dell'alloggio, i componenti del nucleo familiare originario o ampliato, purché stabilmente conviventi, hanno diritto al subentro nell'assegnazione secondo l'ordine di cui all'articolo 8, comma 1.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In caso di separazione legale, di nullità, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell'assegnazione il coniuge a favore del quale il diritto di abitazione nella casa coniugale sia stato definito consensualmente tra le parti oppure sia stato attribuito dal giudice. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016 o di cessazione della stabile convivenza delle coppie costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016.";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Nei casi di decadenza dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 27, comma 4 bis, gli altri componenti del nucleo familiare non perdono il diritto di abitazione e subentrano nell'assegnazione ai sensi del comma 1.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini del subentro l'Ente Gestore verifica i requisiti per la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 1 bis, per tutti i componenti del nucleo familiare.";

e) il comma 3 bis è sostituito dal seguente comma: "3 bis. Ai fini del subentro l'Ente Gestore verifica altresì il requisito per la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'articolo 17, comma 1 ter, esclusivamente in capo a colui che richiede il subentro.";

f) al comma 4 le parole "nessuno dei componenti il nucleo familiare" sono sostituite dalle parole: "anche uno solo dei componenti del nucleo familiare non", le parole "legge per ottenere il subentro" sono sostituite dalle parole: "cui all'articolo 17, commi 1 e 1 bis," e le parole "l'ottenimento dell'assegnazione" sono sostituite dalle parole: "ottenere il subentro,".

g) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma: "4 ter. Nel caso in cui il soggetto che richiede il subentro non risulti in possesso del requisito di cui all'articolo 17 comma 1 ter, gli altri componenti del nucleo familiare non perdono il diritto a subentrare secondo l'ordine di cui all'articolo 8 comma 1.";

h) il comma 5 è abrogato;

i) al comma 6 le parole "coabitazione o la" sono soppresse, le parole "precedente comma" sono sostituite dalle parole "comma 1" e le parole ", e deve essere di almeno due anni per familiari in linea diretta o more uxorio e di almeno 5 anni per altri soggetti." sono soppresse.";

j) il comma 7 è abrogato.




Art. 15

(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 20 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) al comma 1 le parole "e/o di tutoraggio di alcuno" sono sostituite dalle parole: "o al tutoraggio", le parole "situazioni di handicap certificato" sono sostituite dalle parole: "condizione di disabilità" e dopo la parola "comunicazione," sono aggiunte le parole "rinnovata biennalmente,";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1 bis. È ammessa, altresì, la coabitazione finalizzata all'assistenza di un parente non facente parte del nucleo familiare, che risulti invalido, non autosufficiente o in condizione di disabilità, con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, previa comunicazione, rinnovata biennalmente, corredata da certificazione dell'ASL o struttura pubblica competente, da parte dell'assegnatario.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La residenza a titolo di coabitazione di cui al presente articolo non dà diritto all'ampliamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, né al subentro ai sensi dell'articolo 19.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In caso di accertata cessazione delle condizioni di cui al presente articolo, l'Ente gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la decadenza dall'assegnazione.".



 

Art. 16

(Modifiche all'articolo 21 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 21 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La residenza a titolo di ospitalità temporanea nell'alloggio non dà diritto all'ampliamento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, né al subentro ai sensi dell'articolo 19.";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4 bis. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ente gestore diffida l'assegnatario a ripristinare la situazione regolare entro trenta giorni dalla ricezione della diffida. L'inottemperanza alla diffida comporta la decadenza dall'assegnazione.".



 

Art. 17

(Modifiche all'articolo 22 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 22 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) il comma 9, dopo la parola "rapporto" sono aggiunte le seguenti parole: "o di indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni" e dopo la parola "locazione" sono aggiunte le parole: "e della verifica del requisito di permanenza di cui all'articolo 17, comma 1 bis.";

b) al comma 12, le parole "tardivamente prodotta dall'assegnatario e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per i mesi dell'esercizio in cui è stata prodotta la documentazione" sono sostituite dalle parole: "in corso di validità tardivamente prodotta dall'assegnatario, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione";

c) al comma 13, dopo le parole "articolo 27" sono aggiunte le seguenti parole: ", comma 3, lettere i) e j).";

d) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma: "14 bis. I proventi derivanti dai canoni di locazione sono destinati, in tutto o in parte, alla manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, riservando obbligatoriamente a tale finalità almeno tutti i maggiori proventi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.".



 

Art. 18

(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 26 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) al comma 3, dopo la parola "momento" sono aggiunte le parole: ", al di fuori dei programmi di mobilità di cui al comma 1,";

b) al comma 10, le parole "comma 6" sono soppresse.



 

Art. 19

(Modifiche all'articolo 27 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 27 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) al comma 1, le parole "accesso all'assegnazione" sono sostituite dalle parole: "cui all'articolo 17".

b) all'alinea del comma 3 le parole ", con provvedimento motivato" sono soppresse.

c) al comma 3, lettera a), le parole "senza che sussistano giustificati motivi" sono sostituite dalle parole: "al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 15, comma 3";

d) al comma 3, lettera b), le parole "il termine sopra indicato può essere prorogato di ulteriori tre mesi" sono sostituite dalle parole: "o per documentati motivi lavorativi il termine sopra indicato è prorogato di ulteriori sei mesi. Ulteriori proroghe, di durata non superiore a 9 mesi, possono essere concesse solo in caso di documentati motivi socio-sanitari";

e) al comma 3, lettera c), le parole "di legge" sono soppresse;

f) al comma 3, lettera e), le parole "la condizione di morosità incolpevole così come disciplinata dalla Regione Campania" sono sostituite dalle parole "quanto previsto dall'articolo 23, ferma la necessità di una comunicazione formale da parte dell'Ente Gestore";

g) al comma 3, lettera f) le parole "per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 17, comma 1";

h) il comma 3, lettera g) è sostituito dal seguente: "g) abbia superato il limite ISEE di cui all'articolo 17, comma 1 bis, per due bienni consecutivi;";

i) dopo il comma 3, lettera h.3-, sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) non abbia consegnato, per due bienni consecutivi, la documentazione di cui al comma 8 dell'articolo 22;

j) non abbia consegnato per un biennio la documentazione di cui al comma 8 dell'articolo 22 e per il biennio successivo abbia superato il limite ISEE di cui all'articolo 17, comma 1 bis, o viceversa;

k) abbia fornito dichiarazioni mendaci per ottenere l'ampliamento del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 8, comma 4;

l) non abbia ottemperato alla diffida di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 5.";

j) al comma 4 le parole "di cui al comma 3" sono soppresse;

k) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4 bis. È dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica nei confronti dell'assegnatario che abbia perduto il requisito di cui all'articolo 17, comma 1 ter. La decadenza è altresì dichiarata nei confronti dell'assegnatario autore di delitti di violenza domestica ai sensi dell'articolo 3 bis, del Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modifiche dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tali casi per gli altri componenti del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2 bis.";

l) al comma 5, le parole ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28" sono soppresse;

m) al comma 8, le parole "un canone calcolato" sono sostituite dalle parole: "un'indennità calcolata".



 

Art. 20

(Abrogazione dell'articolo 28 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 28 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è abrogato.



 

Art. 21

(Modifiche all'articolo 29 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. L'articolo 29 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) al comma 6 le parole "agli articoli 9 e 28" sono sostituite dalle parole "all'articolo 17".

b) al comma 21 le parole "portatori di handicap" sono sostituite dalle parole: "persone con disabilità ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013".

c) al comma 22 la parola "legge" è sostituita dalle parole: "cui all'articolo 17.".



 

Art. 22

(Modifiche all'articolo 30 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Il comma 3 dell'articolo 30 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è abrogato.



 

Art. 23

(Modifiche all'articolo 34 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 34 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 sono aggiunti i seguenti commi:

"5 bis Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, fatta salva la verifica dei requisiti di permanenza di cui all'articolo 17, si ha ampliamento del nucleo familiare in favore dei familiari in linea retta dell'assegnatario che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano maturato un periodo di stabile convivenza di almeno due anni e in favore degli altri soggetti che, alla stessa data, abbiano maturato un periodo di stabile convivenza di almeno cinque anni. La convivenza nello stesso nucleo familiare si dimostra attraverso la residenza anagrafica presso l'alloggio interessato.

5 ter Solo per l'annualità 2025, in caso di consegna tardiva dell'attestazione ISEE entro il 31 agosto 2025, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione prodotta dall'assegnatario e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per l'intera annualità, fermo restando quanto previsto dal comma 5 quater per il biennio 2025-2026.

5 quater Nelle more del monitoraggio di cui all'articolo 22, comma 14, a partire dal 01 gennaio 2025, solo per il primo biennio, qualora i criteri di calcolo dei canoni di locazione di cui all'articolo 22 determinino un aumento rispetto all'ultimo canone applicato prima del 01 gennaio 2025, gli Enti Gestori applicano il cinquanta per cento dell'aumento, fermo restando il limite minimo del canone di cui al comma 5 dell'articolo 22, e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per l'intera annualità. In caso di consegna tardiva dell'attestazione ISEE entro il 31 agosto 2025, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione prodotta dall'assegnatario, applicano il cinquanta per cento dell'eventuale aumento e provvedono ad effettuare i dovuti conguagli per l'intera annualità, anche ai sensi del comma 5 ter. In caso di consegna tardiva dell'attestazione ISEE dopo il 31 agosto 2025, gli Enti Gestori determinano il canone di locazione sulla base della documentazione prodotta dall'assegnatario e applicano il cinquanta per cento dell'eventuale aumento a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione, ma non effettuano alcun conguaglio. In caso di mancata consegna dell'attestazione ISEE, non si applica alcuna riduzione del canone.

5 quinquies In fase di prima applicazione, ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di cui agli articoli 22, comma 13 e 27, comma 3, lettere g), i) e j), il primo biennio decorre dal 30 giugno 2026.

5 sexies I soggetti che abbiano perso la qualifica di assegnatario ai sensi dell'abrogato articolo 28 o della normativa previgente possono richiedere la revoca del provvedimento di decadenza, qualora consegnino agli Enti Gestori, entro il 30 giugno 2030, un'attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità, il cui valore non sia superiore al limite di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La mancata consegna della suddetta attestazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal Comune, comunque non superiore a sei mesi dalla data di risoluzione del contratto.".



 

Art. 24

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca