Legge Regionale 29 maggio 1980, n. 41.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 33 del 12 giugno 1980


«Integrazione dell'art. 11 della Legge regionale 7 febbraio 1979, n. 11 relativa ai Centri di Servizi Culturali e Sociali»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Fino a quando il personale dei Centri non sarà immesso nel ruolo organico regionale e non sarà stato approvato il Regolamento di attuazione della presente legge, le Amministrazioni Provinciali gestiranno detti Centri mediante stipula di apposita convenzione con la Regione.

Il regolamento di attuazione di cui al comma precedente potrà prevedere la continuazione della gestione dei Centri da parte delle Amministrazioni Provinciali mediante rinnovo della convenzione con la Regione.


 

 

Art. 2

 La presente legge regionale è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 maggio 1980

Cirillo