Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 22.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 85 del 16 dicembre 2024


"Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


La seguente legge:


Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11)

1. All'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole "Ripartizione delle risorse e" sono soppresse; 

b) al comma 1, le parole da "sulla base del Documento di programmazione" fino a "Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "elaborano i progetti esecutivi in osservanza delle previsioni del Documento esecutivo di programmazione forestale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ivi individuate";

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti organizzano in autonomia le attività necessarie alla realizzazione della programmazione regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di spesa, assicurando l'applicazione della disciplina, anche contrattuale, in materia, richiamata dall'articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.";

d) i commi 2 e 3 sono abrogati.



 

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 ter della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11)

1. All'articolo 6-ter della legge regionale 11/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) l'alinea del comma 2 è sostituita dalla seguente: "2. Nel rispetto del limite massimo di spesa sostenuto al 31 dicembre 2023 per il "personale contrattista", come risultante dal conto annuale certificato, per il perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si attengono alle seguenti prescrizioni:".



 

Art. 3

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11)

1. Al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge regionale 11/1996, dopo le parole "nuove assunzioni," sono aggiunte le seguenti: "se non all'esito di procedure selettive svolte nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili,".



 

Art. 4

(Introduzione dell'articolo 30 bis nella legge regionale 7 maggio 1996, n. 11)

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 11/1996 è inserito il seguente:

"Art. 30 bis (Tavolo di partenariato)

1. È istituito il Tavolo di partenariato forestale che svolge funzioni di indirizzo e consultive in materia di programmazione forestale, nonché le competenze ad esso demandate dalla normativa regionale vigente, dal CCNL e dal CIRL.

2. Il Tavolo formula indirizzi ed esprime parere:

a) sui criteri per la distribuzione della forza lavoro idraulico forestale sul territorio regionale;

b) sulle proposte di turnover e di nuove assunzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in capo a ciascun ente, valorizzando adeguatamente il possesso di specifica esperienza maturata nelle attività oggetto del contratto;

c) sui programmi di formazione del personale forestale;

d) nei limiti e nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale vigente, per la modifica e integrazione delle figure professionali esistenti da recepire nel CIRL.

3. Il Tavolo è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia foreste o suo delegato, che lo presiede;

b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;

c) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

d) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);

e) un rappresentante della Città metropolitana di Napoli;

f) un rappresentante per ciascuna organizzazioni sindacale di categoria firmatarie del CCNL.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di foreste.

5. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati e non comporta nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.".



 

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



 

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca