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Legge Regionale 19 marzo 2025, n. 2.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 17 del 24 marzo 2025
"Interventi a favore del cicloturismo in Campania"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Campania, nell'ambito dello sviluppo sostenibile del territorio e della fruizione del patrimonio naturale, anche in riferimento ai cosiddetti "paesaggi culturali" e alla rivalutazione dei borghi e delle aree interne della Campania, opera per la diversificazione dell'offerta turistica e considera il cicloturismo quale forma di offerta turistica sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio, destagionalizzata ed equamente distribuita sul territorio regionale.
2. La Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1, promuove iniziative per la valorizzazione di percorsi cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta nell'ambito programmatico e gestionale della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania).
Art. 2
(Programmazione regionale per lo sviluppo del cicloturismo in Campania)
1. In conformità alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica) e nell'ambito della pianificazione turistica regionale, di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 21 della legge regionale 18/2014 e nei limiti delle risorse a disposizione, sono individuate le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Il programma prevede iniziative per:
a) realizzare ed implementare una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie esistenti;
b) favorire l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, di specifici servizi diretti ai cicloturisti, quali la previsione e l'installazione di ciclostazioni;
c) realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di ciclovie;
d) promuovere la realizzazione di percorsi cicloturistici, in specie nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche e di antichi borghi rurali e montani, anche con riferimento a itinerari enogastronomici, prevedendo in tali percorsi attrezzature disponibili per la riparazione della bicicletta e mezzi a supporto di chi non è in grado o sceglie di non proseguire il percorso in bicicletta;
e) promuovere gli obiettivi previsti dalla Cycling Strategy (Strategia europea della ciclabilità), in particolare raddoppiare il numero dei chilometri pedalabili entro il 2030 e sostenere il settore delle due ruote con politiche industriali e commerciali mirate.
2. Il programma è coordinato, altresì, con il "Piano Regionale della Mobilità Ciclistica" istituito con l'articolo 13 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana) nonché con i piani finanziati con fondi strutturali europei e inerenti alla realizzazione di ciclovie o di altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1.
3. Il programma è elaborato di concerto con i Comuni campani interessati dai piani di cui al comma 2, per valorizzare, all'interno dei tracciati, le ricchezze e le risorse culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio oltre che per promuovere la diversificazione territoriale e le caratteristiche di ogni area. Le amministrazioni comunali, a tal proposito, possono stipulare tra loro intese al fine di istituire itinerari integrati.
Art. 3
(Operatori turistici specializzati)
1. La Regione Campania promuove la formazione degli operatori del settore turistico assicurando l'acquisizione di specifiche competenze e qualifica professionale nelle seguenti discipline: accoglienza di persone singole o gruppi di persone durante il viaggio cicloturistico, assistenza prevalentemente per lo svolgimento di pratiche burocratiche, amministrative e logistiche, coordinamento e supporto per l'attuazione del programma di viaggio, fornendo informazioni generali sul viaggio e sulle località visitate, al di fuori dell'ambito di competenza della guida turistica.
2. I programmi dei corsi di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale, anche finanziati con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche dagli Enti di formazione accreditati in Regione Campania, ai sensi della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro).
Art. 4
(Elenco regionale)
1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista è istituito l'elenco regionale degli operatori cicloturistici.
2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinate con regolamento della Giunta regionale. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L'iscrizione nell'elenco non è condizione per l'esercizio dell'attività.
Art. 5
(Principio della concertazione)
1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione dei percorsi cicloturistici, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di cicloturismo, acquisiscono pareri o osservazioni delle associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo aventi competenza territoriale nei Comuni o ambiti territoriali interessati ai percorsi cicloturistici o alle attività cicloturistiche.
2. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i Gruppi di gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, in caso di mancato accoglimento dei pareri o delle osservazioni presentati dai soggetti indicati dal comma 1, motivano il rifiuto.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e contestuale riduzione per pari importo, nei tre esercizi, delle risorse allocate nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione 2025/2027.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte quanto ad euro 180.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e quanto ad euro 20.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti); contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2025/2027 sono ridotte di euro 200.000,00 nell'esercizio 2025.
Art. 7
(Disposizioni finali e transitorie)
1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, il programma regionale per lo sviluppo del cicloturismo in Campania è approvato entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 17 del 24 marzo 2025 PDF (Dimensione file: 106,87 Kb)