Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 23.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 85 del 16 dicembre 2024


"Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell'area dei Campi Flegrei"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:


Art. 1

(Interventi di nuova costruzione nella zona di intervento dei Campi Flegrei)

1. Nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico regionale di cui all'Intesa tra la Regione Campania e il Ministero per i beni e le attività culturali del 14 luglio 2016, al fine di garantire un equilibrato sviluppo del territorio dell'ambito Campi Flegrei ed evitare l'incremento del carico urbanistico residenziale in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza, in attuazione di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nelle aree di cui al comma 2 si applicano le disposizioni e le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente nell'ambito territoriale della zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 76/2024, convertito con modificazioni dalla legge 111/2024.

3. Restano esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all'adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, con la pianificazione di emergenza e in attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le disposizioni del presente articolo sono abrogate dall'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale in coerenza con quanto previsto dal comma 175 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo. Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).



 

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca