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Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 34.
Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifica apportata dalla legge regionale 22 marzo 1991, n. 5.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.
«Norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali della Campania»
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Fino all'emanazione della legge quadro nazionale che regolerà la materia, le norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania sono modificate come appresso.
Art. 2
All'articolo 4 della Legge regionale 12 giugno 1986, n. 17 sono aggiunti i seguenti commi:
«A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dall'entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico - finanziario del Fondo.
Per la legislatura in corso il pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione una tantum da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989, 1990.
Il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo, è assicurato con contribuzione annuale in attesa del riordino della materia sulla base di unitari indirizzi nazionali. (1)
Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo del Consiglio regionale destinato alle indennità di carica ai Consiglieri regionali».
(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della Legge regionale 22 marzo 1991, n. 5.
Art. 3
All'articolo 11 della Legge regionale 12 giugno 1986, n. 17 sono aggiunti i seguenti commi:
«I contributi sono trattenuti ogni mese sulla indennità mensile lorda di cui all'articolo 1, lett. a) della Legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.
A decorrere dal 1° gennaio 1987 il contributo è fissato al 22% della indennità medesima»
Art. 4
L'articolo 5 della Legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, come modificato dall'articolo 4 della Legge regionale 4 maggio 1979, n. 24 è sostituito dal seguente:
«L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale della Campania.
La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fin dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età .
In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 5 della presente legge, sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonchè al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento |
Coefficiente di riduzione |
55 |
0,7604 |
56 |
0,8016 |
57 |
0.8460 |
58 |
0,8936 |
59 |
0.9448 |
Al fine del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.
Art. 5
L'articolo 9 della Legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 è sostituito dal seguente:
«Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi ha la facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il sessantesimo anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al secondo comma del precedente art. 4.
Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purchè abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi.
I Consiglieri cessati dal mandato ovvero, in caso di decesso, gli aventi causa, che non possano avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti, hanno diritto di richiedere la restituzione dei contributi obbligatori nella misura dello 81,50% delle somme effettivamente versate, senza interessi.
Art. 6
L'articolo 1 della Legge regionale 29 maggio 1980, n. 42 è sostituito dal seguente:
«L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali in carica nel mese a cui l'assegno si riferisce:
ANNI di contribuz. |
Percentuale sulla indennità di carica mensile lorda |
ANNI di contribuz. |
Percentuale sulla indennità di carica mensile lorda |
5 |
30% |
11 |
48% |
6 |
33% |
12 |
51% |
7 |
36% |
13 |
54% |
8 |
39% |
14 |
57% |
9 |
42% |
15 |
60% |
10 |
45% |
16 ed oltre |
63% |
La frazione di anno si computa per intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno».
Art. 7
Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla Legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolate sulla base delle norme contenute nella presente legge.
Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.
Art. 8
- Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
- per ciò che riguarda l'esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota quantificata in lire 1.500.000.000 sul Capitolo 1 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- per ciò che si riferisce ai successivi esercizi di validità della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.
Art. 9
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
Napoli, 26 giugno 1987
FANTINI
- Testo vigente PDF (Dimensione file: 73,07 Kb)
- Testo come pubblicato sul bollettino n. 37 del 6 luglio 1987 PDF (Dimensione file: 63,86 Kb)