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Legge Regionale 6 giugno 2025, n. 9.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 38 del 9 giugno 2025
"Istituzione della Giornata regionale in memoria della liberazione di Napoli dall'occupazione nazifascista"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Giornata regionale in memoria della liberazione di Napoli dall'occupazione nazifascista)
1. La Regione Campania, in coerenza con i principi di democrazia e libertà sanciti dalla Costituzione e dal vigente Statuto, istituisce la Giornata regionale in memoria della liberazione di Napoli dall'occupazione nazifascista, che si celebra annualmente il 30 settembre, al fine di commemorare l'eroica insurrezione del popolo napoletano contro le forze armate tedesche, avvenuta tra il 27 e il 30 settembre 1943, conosciuta come "Le Quattro Giornate di Napoli".
Art. 2
(Modalità di attuazione)
1. In occasione della Giornata regionale in memoria della liberazione di Napoli dall'occupazione nazifascista, la Regione Campania promuove, anche attraverso i diversi canali di comunicazione, campagne di sensibilizzazione, eventi formativi e informativi da realizzare negli istituti e nelle scuole di ogni ordine e grado, e convegni sulle tematiche inerenti ai valori della Resistenza e dell'Antifascismo.
2. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale, i dirigenti scolastici individuano ulteriori forme, modi e contenuti di celebrazione della ricorrenza, in conformità con i principi e gli ideali di libertà e democrazia che essa simboleggia.
3. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, è istituito il "Premio Gennaro Capuozzo" destinato alle tre migliori tesi di laurea che trattano le tematiche della Resistenza o dell'Antifascismo redatte da studenti delle università campane di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) e b) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario).
4. I criteri e le modalità di attribuzione del "Premio Gennaro Capuozzo" di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 9.500,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte mediante prelievo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo I (Spese correnti) ed un incremento sul bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2025-2027 di:
a) euro 5.000,00 sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I (Spese correnti), per quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2;
b) euro 4.500,00 sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4 (Istruzione universitaria), Titolo I (Spese correnti), per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 38 del 9 giugno 2025 PDF (Dimensione file: 148,11 Kb)