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Legge Regionale 24 marzo 2025, n. 5.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 17 del 24 marzo 2025
"Valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei Gruppi di Majorettes"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione Campania, riconoscendo la musica come strumento di formazione culturale, inclusione sociale e sviluppo economico, promuove e sostiene la cultura bandistica campana, quale espressione del patrimonio culturale immateriale regionale e veicolo di identità, arte democratica e valorizzazione del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche attraverso la piattaforma regionale denominata "Ecosistema digitale per la cultura", promuove:
a) le attività di studio e gemellaggio con altre bande musicali nazionali e internazionali;
b) i progetti di ricerca, anche in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e le istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), nonché con qualificati istituti e centri culturali, sia locali che nazionali, e con le associazioni bandistiche, volti a censire, recuperare, salvaguardare e rendere fruibile, anche in rete e compatibilmente con le norme che regolano il diritto d'autore, il patrimonio storico-documentale e materiale delle bande musicali della Campania;
c) la conoscenza e la diffusione della cultura e della pratica musicale di tipo bandistico, anche mediante progetti di orientamento musicale e di formazione per gruppi di majorettes da parata, in collaborazione con le associazioni culturali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
d) la formazione e l'aggiornamento dei musicisti, dei docenti, degli istruttori e dei direttori di banda, attraverso convegni, seminari e masterclass organizzati d'intesa con i conservatori di musica e i licei musicali, nonché con le orchestre stabili della Regione Campania e delle altre regioni italiane e straniere;
e) l'individuazione, anche attraverso la sinergia con i Comuni della Regione, di spazi da utilizzare per le attività musicali di prova delle bande musicali;
f) l'organizzazione di manifestazioni e rassegne, finalizzate allo scambio di esperienze in ambito regionale e con altre regioni italiane e straniere;
g) la catalogazione di strumenti antichi e delle uniformi, la conservazione delle partiture e delle composizioni, nonché la produzione di nuovi repertori da parte dei compositori campani, compresi rilievi sonori, video e fotografici.
Art. 2
(Albo regionale delle bande musicali e dei Gruppi di majorettes)
1. Presso la Direzione generale competente in materia di cultura è istituito l'Albo regionale delle bande musicali che comprende la sezione dedicata ai gruppi di majorettes. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli organismi musicali costituiti in forma di associazione o altra forma, comunque non lucrativa, prevista dalla legislazione vigente, con sede legale nel territorio regionale e denominazione strettamente correlata al detto territorio, aventi tra le finalità statutarie la promozione della musica bandistica in formazioni quali:
a) bande musicali;
b) ensemble di fiati;
c) orchestre di fiati;
d) nella sezione dedicata, gruppi di majorettes.
2. L'iscrizione all'Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione dei requisiti necessari, quali:
a) svolgere attività musicale organizzata in corpi bandistici a carattere stabile e continuativo, nelle diverse formazioni dal punto di vista numerico, organizzativo, di direzione e di repertorio, prevalentemente nei territori della Campania e con il supporto di scuole di musica permanenti o corsi di formazione organizzati secondo calendari stabili e continuativi;
b) essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico, ovvero con scrittura privata registrata;
c) dimostrare di avere svolto, nel triennio precedente, attività musicali organizzate in corpo bandistico in un numero non inferiore a cinque esibizioni o prestazioni artistiche per ciascun anno;
d) avere un organico funzionale alla esecuzione dei programmi musicali della tradizione bandistica, intesa come marce, marce sinfoniche, musica originale per banda e trascrizioni del repertorio lirico-sinfonico, nonché avere la figura del maestro o direttore in possesso di titoli quali il diploma accademico di I o II livello in composizione, direzione e strumentazione per orchestra di fiati, il diploma accademico di direzione d'orchestra, il diploma accademico di II livello in strumento di conservatorio o titoli equipollenti;
e) un numero minimo di dieci elementi nel caso di gruppi di majorettes.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di iscrizione nell'Albo e la documentazione da allegare alla domanda, nonché le modalità in cui opera la decadenza dall'iscrizione stessa.
4. La Giunta regionale ogni due anni effettua la revisione e l'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo, verificando al contempo il permanere dei requisiti necessari degli iscritti.
5. La perdita di uno o più requisiti previsti dal comma 2 comporta la cancellazione della banda musicale dall'Albo regionale.
6. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
Art. 3
(Istituzione della Giornata dedicata alle bande musicali)
1. La Regione Campania istituisce la Giornata dedicata ai corpi bandistici, individuata nell'ultimo sabato del mese di maggio, allo scopo di celebrare ogni anno su tutto il territorio regionale la tradizione bandistica, anche attraverso la realizzazione di convegni, dibattiti, forum, mostre e l'esibizione delle bande musicali locali.
2. La prima edizione della Giornata si svolge nella città di Napoli.
Art. 4
(Contributi)
1. La Regione concede annualmente agli organismi musicali iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 2, i contributi per:
a) l'acquisto, la manutenzione e la conservazione di strumenti e attrezzature musicali, nonché per l'acquisto delle uniformi dei musicisti delle formazioni bandistiche;
b) l'acquisto di partiture musicali originali, nel rispetto della normativa statale in materia di diritto d'autore;
c) le spese di gestione degli spazi o locali ottenuti per lo svolgimento delle attività musicali;
d) la realizzazione di progetti di orientamento musicale e di corsi di formazione promossi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. c) e d);
e) la realizzazione di eventi musicali anche in collaborazione con altre formazioni bandistiche nazionali e internazionali;
f) la realizzazione di concorsi bandistici e dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b).
2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che descrive:
a) le attività di promozione e valorizzazione svolte in favore dei corpi bandistici iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 2;
b) i progetti realizzati con i contributi erogati ai soggetti iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 2.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 (trecentomila) per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I e contestuale incremento della medesima somma alla Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
De Luca
- Testo come pubblicato nel Bollettino n. 17 del 24 marzo 2025 PDF (Dimensione file: 109,31 Kb)